Cassazione Civile, Ordinanza n. 31008/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2005, emesso nei confronti della socia-erede di una partecipazione in una società a ristretta base, a seguito di accertamento induttivo effettuato anche nei confronti della società per omessa dichiarazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente e annullato l'avviso, ritenendo che mancassero i presupposti per la ricostruzione induttiva del reddito sociale e, di riflesso, del reddito di partecipazione dei soci. L'Agenzia delle Entrate ha proposto cinque motivi di ricorso: 1) violazione di norme processuali per tardività dell'appello e ultrapetizione, assumendo che la CTR avesse annullato anche una cartella di pagamento non impugnata in primo grado; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR accolto l'appello su un motivo nuovo, relativo all'uso degli studi di settore; 3) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e delle regole sulle presunzioni, sostenendo che in assenza di dichiarazione il reddito era legittimamente ricostruibile anche in base a presunzioni semplicissime e ad altri indici, come l'antieconomicità della gestione; 4) violazione delle norme sul processo tributario, perché il giudice d'appello avrebbe dovuto rideterminare l'imposta in un giudizio di impugnazione-merito; 5) violazione delle norme sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili nelle società a ristretta base, sostenendo che tale presunzione non era stata considerata dalla CTR.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla seconda censura del primo motivo, ritenendo che dagli atti di merito non risultasse l'impugnazione della cartella di pagamento in primo grado. Ne è derivata la nullità della pronuncia della CTR nella parte in cui aveva, anche solo implicitamente, annullato la cartella insieme all'avviso di accertamento prodromico. Tutti gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio e la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato insieme agli artt. 112, 327 e 345 c.p.c. per censurare la decisione di appello per ultrapetizione e tardività.
Usato per sostenere il divieto di pronuncia su questioni o domande non devolute e per contestare l'accoglimento di un motivo nuovo in appello.
Richiamato per dedurre la tardività dell'appello, in relazione al termine semestrale applicabile ratione temporis.
Richiamato nel primo motivo come norma sul divieto di domande ed eccezioni nuove in appello.
Richiamato nel primo motivo in tema di appello nel processo tributario.
Richiamato nel primo motivo sul divieto di nuove eccezioni nel giudizio tributario.
Invocato per sostenere la legittimità dell'accertamento induttivo del reddito in assenza di dichiarazione.
Richiamato per la ricostruzione induttiva del reddito in caso di omissione della dichiarazione.
Richiamato come base normativa dell'accertamento induttivo in materia IVA.
Richiamato sia sulla prova dell'accertamento sia sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili.
Richiamato a sostegno dell'uso di presunzioni semplici nella ricostruzione del reddito.
Richiamato per sostenere la natura di impugnazione-merito del processo tributario.
Richiamato nel motivo relativo al potere del giudice di rideterminare il tributo.
Richiamato in tema di società a ristretta base e presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci.
Richiamato quale norma di modificazione o integrazione della disciplina evocata dall'Ufficio.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice non può pronunciarsi su atti o domande che non risultino ritualmente impugnati nel grado di merito; una statuizione che incida implicitamente su un atto non devoluto è nulla per extrapetizione.
- La censura relativa alla novità del motivo d'appello e alla gestione del thema decidendum resta assorbita quando il giudice di legittimità rileva una causa processuale che travolge la pronuncia impugnata.
- Quando il ricorso è accolto per una nullità processuale che impedisce di mantenere ferma la decisione impugnata, la cassazione può avvenire senza rinvio se non residuano questioni di merito da riesaminare.
- In presenza di omessa dichiarazione, l'Amministrazione può ricorrere all'accertamento induttivo e alle presunzioni semplici per ricostruire il reddito; tuttavia, nel caso deciso, tali profili restano assorbiti e non costituiscono la ratio decisiva della cassazione.
- Nelle società a ristretta base può operare la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, ma nel caso concreto la Corte non è entrata nel merito di tale presunzione perché il ricorso è stato accolto per ragioni processuali.
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