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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33942/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia trae origine da una convenzione di concessione del servizio di distribuzione del gas nel territorio comunale. Il collegio arbitrale aveva: (i) dichiarato prescritto il credito del Comune relativo all’anno 2004, previsto dall’art. 4 della convenzione come rimborso, da parte della concessionaria, delle rate del mutuo contratto dal concedente per realizzare la rete distributiva principale; (ii) accolto la domanda riconvenzionale della concessionaria per l’indennizzo previsto dall’art. 15 della convenzione in caso di cessazione della concessione per gli impianti realizzati a proprie spese, ritenendo intervenuta l’estinzione anticipata del rapporto. La Corte d’appello aveva respinto l’impugnazione ex artt. 827 e ss. c.p.c. proposta dal Comune. In cassazione il Comune ha articolato cinque motivi: con i primi quattro ha censurato il capo sull’indennizzo, deducendo violazione dell’art. 14 d.lgs. 164/2000, dell’art. 1, comma 453, l. 232/2016, dell’art. 5 d.m. 226/2011 e degli artt. 1362 ss. c.c.; violazione dell’art. 2697 c.c. in relazione agli artt. 163 e 183 c.p.c. e agli artt. 1372, 1373 e 1453 c.c.; omesso esame e motivazione contraddittoria circa l’effettiva estinzione anticipata del rapporto e la prosecuzione della gestione della rete; violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. quanto alla ritenuta non contestazione di fatti e alla tardività delle allegazioni. Con il quinto motivo ha censurato il capo sulla prescrizione, sostenendo che il rimborso del mutuo sarebbe soggetto a prescrizione ordinaria decennale e non quinquennale, trattandosi di obbligazione unica o, comunque, di accollo interno. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché miravano a un riesame del merito e dei fatti, non consentito nel giudizio di legittimità sulla sentenza che decide l’impugnazione del lodo arbitrale; ha ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che l’obbligazione di rimborso, come configurata nel contratto, era parte del corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune e quindi soggetta a prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c., non potendo comunque la qualificazione in termini di accollo interno comportare l’applicazione della prescrizione propria dell’obbligazione del concedente verso il mutuante. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del Comune alle spese e applicazione, se dovuto, del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte ha respinto integralmente il ricorso del Comune. Ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi, perché volti a contestare accertamenti di fatto e valutazioni già compiute dagli arbitri e dalla Corte d’appello, estranei al perimetro del giudizio di legittimità in materia di impugnazione del lodo. Ha inoltre rigettato il quinto motivo, confermando la decisione sulla prescrizione del credito per rimborso del mutuo: nel caso concreto, l’obbligazione era stata correttamente ricondotta a una prestazione periodica inserita nel corrispettivo della concessione, con conseguente applicazione della prescrizione quinquennale. La parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 827 e ss. c.p.c.

    Delimitano il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, che non consente un riesame pieno del merito ma solo la verifica dei vizi dedotti secondo il modello dell’impugnazione per nullità.

  • art. 829 c.p.c.

    L’impugnazione del lodo è un giudizio a critica limitata, esperibile solo per specifici motivi di nullità e per l’inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 830 c.p.c.

    Solo dopo l’eventuale accertamento di una nullità del lodo è possibile il riesame del merito nella fase rescissoria.

  • art. 360 c.p.c.

    Nel giudizio di cassazione si possono censurare solo i vizi della sentenza impugnata nei limiti propri del controllo di legittimità.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla non contestazione non può essere usata per trasformare il giudizio di legittimità in un riesame del fatto o della valutazione probatoria.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte esclude che nel caso concreto esso sia stato violato nella ricostruzione dell’obbligo di rimborso e della sua prescrizione.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per contestare la permanenza del rapporto, ma non decisivo ai fini dell’accoglimento dei motivi in cassazione.

  • art. 1373 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione allo scioglimento del rapporto, ma senza che la censura superi il limite del riesame di fatto.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la risoluzione del rapporto, ma la Corte non esamina il merito della ricostruzione fattuale.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    Invocati per l’interpretazione della convenzione, ma le relative censure sono state ritenute inammissibili perché implicavano un nuovo apprezzamento del contenuto contrattuale.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Applicabile, nel caso concreto, al credito di rimborso inserito nel corrispettivo periodico della concessione, con prescrizione quinquennale.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere la prescrizione ordinaria decennale, ma escluso dalla Corte sulla base della qualificazione del credito come prestazione periodica.

  • art. 14 d.lgs. 23 dicembre 2000, n. 164

    Richiamato come parametro per l’insorgenza del diritto all’indennizzo nella cessazione della concessione del servizio gas.

  • art. 1, comma 453, L. 11 dicembre 2016, n. 232

    Invocato quale interpretazione autentica della disciplina applicabile all’indennizzo nella cessazione della concessione.

  • art. 5 d.m. 12 novembre 2011, n. 226

    Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere che l’indennizzo maturerebbe solo con la decorrenza del nuovo affidamento e il trasferimento degli impianti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1273 c.c.

    Richiamato per distinguere l’accollo esterno dall’accollo interno; la Corte osserva che l’accollo interno non determina subentro del terzo nella posizione del debitore verso il creditore.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza che decide sull’impugnazione del lodo arbitrale, il controllo è limitato alla verifica della conformità a legge e della congruità della motivazione della sentenza di appello, senza possibilità di riesaminare il merito della controversia o gli accertamenti di fatto.
  • L’impugnazione del lodo ex art. 829 c.p.c. è un giudizio a critica limitata: i motivi devono essere specificamente ricondotti alle nullità previste dalla norma e non possono essere introdotte in cassazione questioni di fatto o di diritto non proposte nel giudizio di merito, salvo quelle rilevabili d’ufficio.
  • Le censure che, sotto il profilo della violazione di legge o del vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova valutazione delle prove sono inammissibili in sede di legittimità.
  • Ai fini della prescrizione, un’obbligazione di rimborso inserita nel corrispettivo di una concessione e con andamento periodico può essere sussunta nell’art. 2948, n. 4, c.c., con prescrizione quinquennale, quando non si tratti di un’obbligazione unica di restituzione del mutuo.
  • L’accollo interno non comporta modificazione del lato passivo del rapporto verso il creditore originario: l’accollante resta obbligato nei confronti dell’accollato e non subentra nella posizione del debitore verso il terzo creditore.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

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