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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000, n. 164

Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Normativa italiana000G0210

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto liberalizza le principali attività del mercato interno del gas naturale, definisce soggetti e infrastrutture rilevanti e disciplina autorizzazioni, accesso e sicurezza per importazione, trasporto, distribuzione, linee dirette e stoccaggio. Molte previsioni sono datate o modificate; l’importazione di contratti oltre un anno resta soggetta ad autorizzazione e alcune norme transitorie decorrevano dalla data di entrata in vigore del decreto.

Liberalizzazione del mercato del gas naturale e disciplina di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio

Liberalizzazione del mercato del gas naturale

Il decreto attua la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale, stabilendo che importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, distribuzione e vendita sono liberi nei limiti delle disposizioni del provvedimento. Restano ferme, salvo quanto diversamente previsto, le discipline su coltivazione e stoccaggio.

Estensione a gas rinnovabili, a basse emissioni e idrogeno

Le regole del decreto si applicano in modo non discriminatorio anche al gas rinnovabile, al gas a basse emissioni di carbonio, al biometano, al biogas, al gas derivante da biomassa e ad altri gas compatibili con l’iniezione nel sistema del gas naturale, purché non emergano problemi tecnici o di sicurezza. È espressamente ammessa la stipulazione di contratti a lungo termine per gas rinnovabili e a basse emissioni nel rispetto della concorrenza UE; per il gas fossile non soggetto ad abbattimento tali contratti sono ammessi solo fino al 31 dicembre 2049.

Definizioni rilevanti

Il testo contiene un ampio apparato definitorio su clienti, imprese di gas, sistemi, reti, stoccaggio, GNL, linee dirette, interconnettori, punti di entrata e uscita, bilanciamento, mercato e contratti. Le definizioni includono anche istituti introdotti o aggiornati in chiave evolutiva, come idrogeno, gas rinnovabili, gas a basse emissioni di carbonio, cliente attivo, sistemi di entrata-uscita, punto di scambio virtuale, fornitore di ultima istanza e altri concetti utili alla disciplina del mercato e delle infrastrutture.

Importazione del gas naturale

L’importazione di gas naturale nell’ambito di contratti di durata superiore a un anno, effettuata tramite punti di entrata della rete nazionale, terminali GNL, carri bombolai o autocisterne di GNL, è soggetta ad autorizzazione ministeriale, rilasciata secondo criteri obiettivi e non discriminatori. L’autorizzazione richiede capacità tecniche e finanziarie adeguate, informazioni e garanzie sulla provenienza del gas e affidabilità dell’approvvigionamento e degli impianti. Per i contratti di durata non superiore a un anno è prevista una mera comunicazione preventiva.

Regole procedurali e obblighi informativi sull’importazione

La domanda o comunicazione deve indicare gli Stati di produzione del gas; se l’acquisto avviene su un hub estero, va indicata la composizione media della provenienza. Il diniego si intende formato solo se comunicato entro tre mesi, salvo sospensione del termine in caso di richieste di integrazioni o chiarimenti. Gli importatori devono inoltre comunicare determinati dati contrattuali, e le imprese che gestiscono gasdotti interconnessi o impianti GNL devono trasmettere annualmente le capacità impegnate e disponibili per import/export. Le imprese importatrici sono soggette a certificazione di bilancio dal 1° gennaio 2002.

Sicurezza degli approvvigionamenti e modulazione stagionale

I contratti di importazione stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto devono prevedere una modulazione stagionale che consenta, nel periodo di punta stagionale, un incremento delle importazioni giornaliere almeno del 10% rispetto alla media annua. Tale percentuale può essere ridotta o annullata con decreto ministeriale in funzione della sicurezza del sistema.

Prospezione geofisica e incremento delle riserve

L’attività di prospezione geofisica dei titolari di permessi di ricerca o concessioni di coltivazione è libera, ma l’esecuzione dei rilievi è soggetta ad autorizzazione ministeriale e alle autorizzazioni ambientali e territoriali competenti. Le attività possono interessare anche aree già coperte da titoli minerari, previo assenso dei titolari. I risultati delle prospezioni devono essere messi a disposizione della regione interessata e del Servizio geologico nazionale entro un anno.

Giacimenti marginali: disciplina oggi sostanzialmente superata

Il decreto prevedeva un regime di incentivazione per i giacimenti a marginalità economica, con possibilità di riconoscimento ministeriale, approvazione di una quota percentuale aggiuntiva fiscalmente deducibile e vigilanza del Ministero delle finanze. Tuttavia, tale incentivazione risulta abrogata, con conseguente sostanziale obsolescenza della disciplina.

Accesso alle infrastrutture minerarie di coltivazione

I titolari di concessione di coltivazione devono consentire, a determinate condizioni, l’accesso ai propri gasdotti di coltivazione, alle infrastrutture minerarie e ai servizi connessi ad altri titolari o a imprese del gas per finalità di importazione, esportazione o trasporto. L’accesso è subordinato alla disponibilità di capacità, al rispetto delle norme tecniche, minerarie, di sicurezza e fiscali, nonché alla compatibilità del gas da trasportare. È previsto un decreto ministeriale di dettaglio e l’autorizzazione ministeriale per la tutela del giacimento e della sicurezza.

Controversie sull’accesso alle infrastrutture minerarie

L’ARERA è competente a risolvere anche le controversie transfrontaliere sull’accesso alle infrastrutture di coltivazione. Nei casi transfrontalieri sono previste consultazioni con le autorità degli altri Stati membri interessati per garantire l’applicazione coerente della normativa europea richiamata dal testo, con attenzione anche ai casi di collegamento con paesi terzi.

Razionalizzazione delle infrastrutture di coltivazione

I titolari di concessioni possono essere autorizzati a realizzare e gestire in comune le infrastrutture necessarie allo sviluppo dei giacimenti. Devono nominare un rappresentante unico, che presenta la richiesta di autorizzazione e cura i rapporti con amministrazione e terzi. L’autorizzazione si intende concessa se il diniego non interviene entro sessanta giorni. Costi e oneri gravano sui partecipanti in proporzione alle quote; le opere comuni restano pertinenze minerarie delle concessioni interessate.

Trasporto e dispacciamento

L’attività di trasporto e dispacciamento è qualificata come attività di interesse pubblico. Le imprese di trasporto devono allacciare gli utenti che ne facciano richiesta quando il sistema abbia capacità idonea e le opere siano tecnicamente ed economicamente realizzabili. In caso di rifiuto, l’utente può rivolgersi all’Autorità, che può imporre l’allacciamento se rileva una violazione del codice di rete. Le imprese devono fornire informazioni sufficienti agli altri operatori e gestire i flussi e i servizi accessori garantendo sicurezza, efficienza, affidabilità e minor costo del servizio.

Rete nazionale di gasdotti e reti regionali

La rete nazionale di gasdotti comprende le infrastrutture in mare, le linee di importazione ed esportazione, i gasdotti interregionali, quelli collegati agli stoccaggi e quelli funzionali al sistema nazionale. L’individuazione e l’aggiornamento spettano al Ministero competente, sentite Conferenza unificata e Autorità. Le reti non comprese nella rete nazionale restano nella competenza regionale. È prevista anche la possibilità di classificare reti come regionali e il diritto, per i clienti finali non civili, di chiedere l’allacciamento diretto a una rete di trasporto regionale in casi stabiliti con decreto.

Linee dirette

La fornitura di gas naturale tramite linee dirette è soggetta ad autorizzazione regionale rilasciata a imprese del gas sulla base di criteri obiettivi e non discriminatori, sentito il comune interessato.

Stoccaggio del gas naturale

Lo stoccaggio in giacimenti o unità geologiche profonde avviene sulla base di concessione ministeriale, di durata non superiore a venti anni nella formulazione originaria del decreto, per soggetti dotati di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata. È previsto un disciplinare tipo per le concessioni, con modalità operative, obiettivi qualitativi, poteri di verifica e conseguenze degli inadempimenti. Le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto sono assoggettate alla nuova disciplina fino alla scadenza originaria.

Effetti transitori sullo stoccaggio

Il testo prevede che, quando un concessionario di coltivazione ottiene una concessione di stoccaggio, la concessione di coltivazione connessa cessa; è inoltre disciplinata la prosecuzione della produzione da livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio. Un successivo intervento normativo ha però modificato la durata delle concessioni di stoccaggio rilasciate dopo l’entrata in vigore del decreto, portandola a trenta anni prorogabili una sola volta per dieci anni.

Obsolescenza complessiva

Gran parte delle disposizioni storiche del decreto è stata nel tempo modificata, coordinata o superata da interventi successivi, soprattutto in materia di incentivi ai giacimenti marginali, requisiti autorizzativi e disciplina tecnica. Restano però ancora rilevanti, almeno in linea generale, i principi su liberalizzazione del mercato, accesso alle infrastrutture, trasporto, dispacciamento e stoccaggio.

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