Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17179/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione; società)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI per le annualità 2007, 2008 e 2009 emessi dal Comune nei confronti della società proprietaria e gestore di centrali idroelettriche. Il Comune ha contestato l’omessa dichiarazione ICI e ha determinato la base imponibile per fabbricati del gruppo D non ancora iscritti in catasto mediante perizia di stima fondata su valori contabili similari, chiedendo anche le sanzioni. La CTR aveva confermato l’imposta ma aveva escluso le sanzioni, ritenendo che non vi fosse omessa dichiarazione bensì, al più, infedele dichiarazione. In Cassazione il Comune ha censurato l’esclusione delle sanzioni e la mancata rideterminazione delle stesse; la società ha impugnato la decisione sostenendo, tra l’altro, che la CTR avesse illegittimamente valorizzato nuovi documenti in appello, che gli avvisi fossero carenti di motivazione, che il Comune non avesse provato la base imponibile, che il criterio dei valori contabili similari fosse inapplicabile, che il Comune non potesse autonomamente valorizzare immobili già accatastati e che sussistesse obiettiva incertezza normativa idonea a escludere le sanzioni.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha rigettato il ricorso del Comune. Ha accolto il quarto e il sesto motivo del ricorso della società, rigettato il primo, il secondo e il quinto motivo, e dichiarato inammissibile il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dell’accoglimento e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia per un nuovo esame, anche sulla misura dell’imposta dovuta, tenendo conto della rendita attribuita dall’Agenzia delle Entrate nel 2014 e provvedendo anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    I ricorsi separatamente proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e processuale.

  • art. 58, d.lgs. n. 546 del 1992

    In appello nel processo tributario è ammissibile la produzione di nuovi documenti.

  • art. 7, L. n. 212 del 2000

    Richiamato in tema di motivazione degli avvisi di accertamento tributario.

  • art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato dalla società per contestare la motivazione dell’avviso; la Corte reputa sufficiente la motivazione se il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere alla parte sbagliata, non quando si censura la valutazione delle prove.

  • art. 5, d.lgs. n. 504 del 1992

    Per gli immobili del gruppo D non ancora iscritti in catasto la base imponibile segue il criterio previsto dalla norma; la Corte afferma che, per il periodo in esame, non era corretto ricorrere a criteri difformi fondati su valori similari non ricavati dai bilanci del contribuente.

  • art. 11, d.lgs. n. 504 del 1992

    Richiamato in relazione ai poteri di rettifica/accertamento del Comune, ma la Corte esclude che essi potessero fondarsi sul criterio della rendita presunta dopo le abrogazioni intervenute.

  • art. 1, comma 336, L. n. 311 del 2004

    Consente ai comuni di richiedere l’aggiornamento catastale per immobili non dichiarati o non coerentemente classati, ferma la competenza dell’Agenzia del Territorio/Entrate.

  • art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004

    I comuni possono richiedere la revisione parziale del classamento di microzona, ma la competenza sull’attivazione del procedimento resta dell’Agenzia.

  • art. 1, comma 173, L. n. 296 del 2006

    Ha abrogato le disposizioni del d.lgs. n. 504 del 1992 che consentivano la determinazione dell’imponibile sulla base della rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Richiamato per l’esimente dell’obiettiva incertezza normativa ai fini sanzionatori.

  • art. 8, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in tema di disapplicazione delle sanzioni nel processo tributario.

  • art. 10, comma 3, L. n. 212 del 2000

    Richiamato per l’esimente dell’incertezza normativa obiettiva in materia tributaria.

  • art. 53 Cost.

    La capacità contributiva impone che l’imposta sia parametrata alla reale imponibilità del bene, evitando esenzioni irragionevoli per mancato accatastamento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la produzione di nuovi documenti in appello è ammissibile e il loro eventuale mancato esame rileva solo se il documento è specificamente decisivo e la parte ne dimostra l’incidenza concreta sulla decisione.
  • L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è assolto quando il contribuente è posto in condizione di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di difendersi efficacemente su an e quantum; non è necessario allegare integralmente la relazione tecnica richiamata nell’atto se il contenuto essenziale della pretesa è comunque conoscibile.
  • La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere probatorio alla parte sbagliata; non basta contestare il modo in cui il giudice ha valutato le prove.
  • Per gli immobili del gruppo D non ancora iscritti in catasto, la base imponibile ICI va determinata secondo il criterio legale applicabile al periodo di imposta; il Comune non può sostituire la disciplina legale con stime fondate su parametri diversi, come valori contabili similari estranei ai bilanci del contribuente.
  • I comuni possono sollecitare l’aggiornamento catastale e procedere all’accertamento dell’imposta, ma la determinazione e la rettifica della rendita catastale restano di competenza dell’Agenzia del Territorio/Agenzia delle Entrate.
  • In presenza di obiettiva incertezza normativa sulla concreta individuazione dei manufatti da accatastare e sul loro valore catastale, le sanzioni tributarie non sono applicabili; l’incertezza va valutata in termini oggettivi e non di mera ignoranza soggettiva.
  • La successiva attribuzione o rettifica della rendita catastale, specie a seguito di procedura DOCFA, può spiegare effetti anche per le annualità pregresse ancora suscettibili di accertamento, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.