Cassazione Civile, Ordinanza n. 17095/2023 del 15/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di DOCFA presentata per una centrale geotermica sita in Comune di Pomarance, aveva attribuito una rendita catastale maggiore rispetto a quella proposta dalla società. La CTR Toscana aveva ritenuto illegittima l'inclusione, nel calcolo della rendita, dei pozzi geotermici di iniezione e reiniezione, aveva ritenuto invece legittima l'inclusione di carriponte, vapordotti, alternatori e trasformatori, e aveva respinto la censura sulla stima. L'Agenzia ha proposto ricorso principale deducendo violazione delle norme catastali e sostenendo che i pozzi dovessero essere trattati come pertinenze di miniere, dunque censibili e valorizzabili; ha anche sostenuto la nullità della sentenza per motivazione apparente. Le società hanno proposto ricorso incidentale deducendo, da un lato, ultrapetizione/extrapetizione per avere la CTR considerato i carriponte nonostante tale capo non fosse stato devoluto in appello, dall'altro violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 115 c.p.c. per la valutazione di vapordotti, alternatori, trasformatori e per il mancato esame della perizia di parte sulla stima.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, confermando che i pozzi geotermici non rilevano ai fini della rendita catastale dal 1° gennaio 2016 perché parti funzionali ed essenziali della centrale e non pertinenze di una miniera. Ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale delle società, cassando senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo sui carriponte, perché la CTR aveva deciso su un punto non devoluto in appello, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il giudicato interno. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo del ricorso incidentale. Spese compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla disciplina catastale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per denunciare nullità processuali e violazione dell'art. 112 c.p.c.
Richiamato dall'Agenzia per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte precisa che la motivazione non era assente né incomprensibile.
Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la CTR lo ha violato decidendo sui carriponte, non devoluti in appello.
La sua violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento prove non introdotte dalle parti o dichiara di non osservarne la regola; non basta contestare la valutazione delle prove o l'omesso esame di una consulenza di parte.
Richiamato per ribadire che la diversa forza persuasiva attribuita alle prove attiene al libero apprezzamento del giudice, non alla violazione dell'art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione al giudicato interno formatosi sulla parte della decisione di primo grado non impugnata.
Richiamato a sostegno dell'intangibilità del capo non impugnato, coperto da giudicato.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
Consente di non cassare la sentenza quando il dispositivo sia conforme a diritto, pur se motivata erroneamente in diritto.
art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208
È la disciplina applicabile dal 1° gennaio 2016: nella stima catastale si considerano suolo, costruzioni e elementi strutturalmente connessi, ma si escludono macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
Richiamato dalla CTR, ma la Corte osserva che, per la disciplina applicabile, è decisiva la successiva legge n. 208/2015/2016.
artt. 4 e 10 r.d.l. 13 aprile 1939, n. 652
Norme catastali richiamate nel ricorso principale per contestare la qualificazione dei pozzi geotermici.
art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44 conv. in L. 31 maggio 2005, n. 88
Norma richiamata dall'Agenzia nel quadro della disciplina catastale delle centrali geotermiche.
art. 18 r.d. 13 aprile 1931, n. 1572
Richiamato dalla CTR in via di sussunzione erronea; la Corte chiarisce che i pozzi non sono pertinenze di una miniera.
Fondamento dell'inammissibilità del motivo incidentale per difetto di interesse.
Massime di principio
- Dal 1° gennaio 2016, nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, devono essere inclusi il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità, ma devono essere esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
- In una centrale geotermica, i pozzi geotermici, pur essendo essenziali al ciclo produttivo, non sono pertinenze di una miniera ma parti dell'impianto produttivo; pertanto non rilevano ai fini della stima catastale secondo la disciplina introdotta dalla L. n. 208/2015.
- Quando il dispositivo della sentenza è conforme a diritto, la Cassazione non cassa la decisione per il solo fatto che la motivazione contenga un errore di sussunzione o richiami una norma non pertinente, purché la motivazione sia comprensibile e non meramente apparente.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. si configura anche in appello se il giudice riforma un capo non devoluto, incidendo su una statuizione coperta da giudicato interno.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o dichiara di non applicare la regola legale di valutazione; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia omesso di valorizzare una perizia di parte o abbia attribuito minore forza persuasiva a una prova rispetto ad altre.
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