Cassazione Civile, Ordinanza n. 17100/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo ricorso contro un avviso di accertamento per mancato versamento dell’IMU 2013 su un immobile di sua proprietà, concesso in locazione a un’associazione del Grande Oriente d’Italia per attività culturali, assistenziali e ricreative. Nel ricorso ha dedotto, in un unico motivo articolato in più censure, la violazione della disciplina IMU e delle norme che richiamano l’esenzione già prevista per l’ICI; ha sostenuto che l’IMU sarebbe tributo diverso dall’ICI e che non potrebbe esservi trasposizione automatica dei requisiti esentativi, in particolare dell’identità soggettiva tra proprietario e utilizzatore. Ha inoltre contestato la legittimità del regolamento comunale nella parte in cui esclude l’esenzione in caso di utilizzo indiretto dell’immobile, richiamando il venir meno del rinvio all’art. 59 d.lgs. 446/1997. Infine ha invocato l’esenzione per immobili destinati ad attività non lucrative, affermando che il canone percepito era minimo e che l’associazione conduttrice svolgeva attività istituzionali e non commerciali.
La decisione
La Corte ha ritenuto innanzitutto inammissibile il motivo per confusione e sovrapposizione di censure eterogenee riconducibili ai nn. 3, 4 e 5 dell’art. 360 c.p.c., poiché la ricorrente aveva cumulato doglianze di violazione di legge, omesso esame e nullità della sentenza senza una chiara separazione delle questioni. In ogni caso, ha reputato infondate le doglianze nel merito: ha ribadito che l’esenzione IMU richiamante l’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 presuppone, per gli enti non societari, sia il requisito soggettivo della natura non commerciale dell’ente sia quello oggettivo della diretta utilizzazione dell’immobile per attività previste dalla norma; l’utilizzo indiretto mediante locazione esclude il beneficio. Ha inoltre precisato che la società di capitali non rientra tra i soggetti esenti e che la disciplina agevolativa, essendo eccezionale, non può essere estesa in via analogica. La Corte ha quindi respinto il ricorso, condannando la ricorrente alle spese e applicando l’art. 96, comma 3, c.p.c. con ulteriore condanna equitativa per manifesta infondatezza, oltre a dare atto dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
L’esenzione si applica solo se ricorrono cumulativamente il requisito soggettivo dell’ente non commerciale e quello oggettivo della diretta destinazione dell’immobile alle attività tassativamente indicate; non opera in caso di utilizzazione indiretta tramite locazione.
art. 8 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Richiamato dalla ricorrente, ma ritenuto non idoneo a superare il principio per cui l’esenzione richiede i presupposti soggettivi e oggettivi già elaborati per l’ICI e applicabili all’IMU.
art. 9, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Prevede l’applicazione all’IMU dell’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 per gli immobili destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, delle attività indicate dalla norma.
art. 14, comma 6, d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai poteri regolamentari comunali; la Corte non ne accoglie la lettura difensiva della ricorrente.
art. 52 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato per i poteri regolamentari degli enti locali in materia tributaria.
art. 59 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il venir meno del presupposto regolamentare dell’esenzione in caso di utilizzo indiretto; la Corte non aderisce alla tesi.
art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È il parametro per individuare gli enti non commerciali; le società ne sono escluse.
art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nella ricostruzione giurisprudenziale dei requisiti soggettivi dell’esenzione per gli enti non commerciali.
art. 107 TFUE
L’esenzione è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se riferita a immobili destinati a svolgere attività non economica o gratuitamente/simbolicamente remunerate.
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214
Indica il presupposto dell’IMU nel possesso di immobili di cui all’art. 2 d.lgs. 504/1992, confermando la continuità del presupposto rispetto all’ICI.
art. 2 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
È richiamato quale norma che definisce i beni immobili rilevanti ai fini del presupposto IMU.
art. 14 preleggi
Le norme agevolative in materia fiscale sono di stretta interpretazione, senza ricorso ad analogia o interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Il motivo è ritenuto inammissibile perché cumulava in modo promiscuo violazione di legge, error in procedendo e vizio motivazionale.
La manifesta infondatezza del ricorso giustifica la condanna d’ufficio del soccombente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- In cassazione è inammissibile il motivo che cumuli in modo indiscriminato censure eterogenee di violazione di legge, nullità processuale e vizio motivazionale, perché il ricorrente deve distinguere chiaramente i diversi vizi dedotti.
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese per analogia a soggetti o situazioni non espressamente contemplati dalla norma.
- L’esenzione IMU per gli enti non commerciali richiede cumulativamente un requisito soggettivo e uno oggettivo: il soggetto deve rientrare tra quelli ammessi e l’immobile deve essere direttamente destinato alle attività agevolate; l’uso indiretto mediante locazione esclude il beneficio.
- La disciplina IMU, pur essendo autonoma rispetto all’ICI, recepisce l’orientamento consolidato sull’esenzione per immobili destinati ad attività non commerciali, anche alla luce del divieto europeo di aiuti di Stato.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere disposta d’ufficio quando il ricorso sia manifestamente infondato, con liquidazione equitativa parametrata alle spese o al valore della controversia.
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