Cassazione Civile, Ordinanza n. 17099/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole alla società contribuente in una controversia di impugnazione di cartella esattoriale. Nel giudizio di legittimità la società non si è costituita. La Corte ha rilevato, d'ufficio, che dagli atti non risultava provata la notifica del ricorso introduttivo alla resistente: vi era solo la prova della consegna dell'atto all'ufficio postale, ma non della ricezione del plico da parte del destinatario. In tale situazione la notifica a mezzo posta non può dirsi perfezionata e manca la prova dell'instaurazione del contraddittorio, con conseguente inammissibilità del ricorso. La Procura Generale aveva chiesto la declaratoria di inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per mancata prova dell'avvenuta notificazione alla società intimata e, quindi, per mancata instaurazione del contraddittorio. Non ha pronunciato sulle spese e ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, in quanto amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non si applica all'Agenzia delle Entrate quando agisce come amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la prova della notificazione del ricorso alla parte intimata deve risultare dagli atti; la sola consegna dell'atto all'ufficio postale non basta a dimostrare il perfezionamento della notifica.
- La notificazione a mezzo del servizio postale si perfeziona, per il destinatario, con la consegna del plico e non con la mera spedizione o consegna all'ufficio postale.
- La mancanza di prova della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di legittimità determina l'inammissibilità del ricorso per mancata instaurazione del contraddittorio.
- Quando il ricorrente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito, non trova applicazione l'ulteriore importo del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Come è indicizzato
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