Cassazione Civile, Ordinanza n. 17092/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società aveva proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato il suo fallimento e dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo. La Corte d'appello aveva confermato il diniego, ritenendo che il piano non fosse un concordato in continuità aziendale: l'attività era cessata da tempo per crisi e incendio dello stabilimento, non era ripresa, i dipendenti erano cessati, la sede era stata dismessa, mancavano contratti in corso con fornitori e clienti strategici e la nuova attività prospettata appariva diversa e minimale. La ricorrente per cassazione ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato la persistenza di rapporti con clienti strategici, il piano industriale 2019-2022, l'integrazione della relazione ex artt. 161 e 186-bis l. fall. e l'impegno di un terzo a fornire servizi logistici in outsourcing. Con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 160, ultimo comma, e 186-bis l. fall., sostenendo che la continuità aziendale può sussistere anche se l'attività è svolta con modalità organizzative diverse o dopo una temporanea interruzione, poiché ciò che conta sarebbe la previsione oggettiva di prosecuzione dell'attività nel piano, non l'identità delle modalità operative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha riconosciuto che la modifica di parte dell'organizzazione produttiva e la riduzione del personale non escludono di per sé il concordato in continuità, ma ha ritenuto decisiva un'altra ratio della sentenza impugnata: il requisito della continuità ex art. 186-bis l. fall. presuppone che l'azienda sia in esercizio al momento della proposta di concordato e, nel caso concreto, tale presupposto mancava perché l'attività era già cessata e non era stata riattivata. Le doglianze della ricorrente sono state considerate dirette, inammissibilmente, a una rilettura del fatto e a contestare un accertamento non più discutibile. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base del reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento.
richiamato nel reclamo contro l'inammissibilità della proposta di concordato.
la continuità aziendale richiede che l'azienda sia in esercizio al momento della proposta di concordato; non esclude la continuità la modifica di parte dell'attività o la riduzione dei dipendenti.
se la proposta non è qualificabile come concordato in continuità, opera il requisito minimo di soddisfacimento del 20% dei creditori chirografari, la cui mancanza comporta inammissibilità.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
invocato per censurare l'omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile in quanto volta a riesaminare il merito.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
invocato per violazione di legge sulla nozione di continuità aziendale, ma la censura è stata ritenuta infondata.
richiamato per correggere la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva attribuito rilievo a circostanze non decisive.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
richiamato dalla ricorrente con riferimento alla relazione/integrazione del piano concordatario.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo in continuità aziendale, la continuità non è esclusa di per sé dalla modifica di alcune modalità organizzative dell'impresa o dalla riduzione del numero dei dipendenti, purché permanga una prosecuzione dell'attività.
- Ai fini dell'accesso al concordato in continuità ex art. 186-bis l. fall., è necessario che l'azienda sia effettivamente in esercizio al momento della proposta di concordato; la sola prospettazione di una futura riattivazione non basta.
- Se l'attività d'impresa era già cessata e non risultava riavviata al momento della domanda, la proposta non può essere qualificata come concordato in continuità anche se il piano ipotizza ricavi futuri e prosecuzione mediante terzi.
- In cassazione non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio quando la censura mira soltanto a contestare l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
- Quando la proposta non rientra nel concordato in continuità, la sua ammissibilità resta soggetta ai requisiti del concordato liquidatorio, inclusa la soglia di soddisfacimento dei creditori chirografari prevista dalla legge fallimentare.
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