Cassazione Civile, Ordinanza n. 17089/2023 del 15/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI per l'annualità 2010 emesso da un comune nei confronti di una fondazione ONLUS proprietaria di un immobile nel quale si svolgeva attività sanitaria e assistenziale, in parte convenzionata con il Servizio sanitario nazionale e in parte a pagamento diretto dell'utente. La commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della fondazione; la commissione tributaria regionale aveva invece respinto l'appello dell'ente. In cassazione la fondazione ha proposto tre motivi: con i primi due ha dedotto violazione delle norme sull'esenzione ICI per gli immobili destinati esclusivamente ad attività assistenziali e sanitarie e delle regole sull'onere e valutazione della prova, sostenendo che la CTR avesse erroneamente negato l'esenzione pur in presenza di attività istituzionale svolta con proprio personale e senza finalità commerciale; con il terzo ha denunciato la violazione delle norme processuali sulle spese per essere stata condannata alle spese di appello nonostante la soccombenza del giudizio di merito fosse controversa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi. Ha ribadito che l'esenzione ICI prevista per gli immobili di enti non commerciali richiede cumulativamente un requisito soggettivo e uno oggettivo: da un lato la natura non commerciale dell'ente possessore, dall'altro la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività tra quelle tipizzate dalla norma, da accertarsi in concreto e con esclusione delle attività svolte con modalità commerciali. Ha quindi affermato che anche l'attività sanitaria convenzionata con il SSN può integrare attività economica/commerciale quando i corrispettivi siano funzionali alla copertura dei costi e alla remunerazione dei fattori della produzione; l'accreditamento o la convenzione pubblicistica non bastano di per sé a escludere la commercialità. Ha inoltre escluso che il verbale della Guardia di finanza trascritto in modo parziale fosse idoneo a dimostrare il requisito oggettivo richiesto per l'esenzione. Conseguentemente il terzo motivo sulle spese è stato assorbito. Il ricorso è stato integralmente rigettato e la fondazione è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992
formulazione originaria ratione temporis
l'esenzione ICI richiede la coesistenza di un requisito soggettivo e di un requisito oggettivo; l'attività svolta nell'immobile deve essere esclusivamente tra quelle indicate e non deve essere esercitata con modalità commerciali
art. 7, comma 2-bis, d.l. 30 settembre 2005, n. 203 conv. in l. 2 dicembre 2005, n. 248
richiamato dalla ricorrente come norma invocata in tema di esenzione ICI
art. 39 d.l. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in l. 4 agosto 2006, n. 248
richiamato dalla ricorrente come norma modificativa del quadro normativo sull'esenzione ICI
invocati dalla ricorrente per contestare la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito
artt. 11 e 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
invocati per censurare la condanna alle spese del giudizio tributario
art. 87, comma 1, lett. c), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato quale parametro per definire il requisito soggettivo dell'ente non commerciale cui rinvia l'art. 7 ICI
richiamato nel contraddittorio in Cassazione per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
usato come parametro di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione ICI per immobili di enti non commerciali, il giudice deve verificare cumulativamente sia il requisito soggettivo del possessore sia il requisito oggettivo della destinazione esclusiva dell'immobile ad attività tipizzate dalla legge.
- La destinazione dell'immobile ad attività sanitarie o assistenziali non basta, da sola, a fondare l'esenzione: occorre accertare in concreto che tali attività non siano svolte con modalità commerciali.
- Un'attività è commerciale o economica quando è organizzata per offrire servizi a terzi dietro corrispettivi idonei a coprire i costi e a remunerare i fattori della produzione, anche se svolta da un ente senza scopo di lucro o in un contesto convenzionato con la pubblica amministrazione.
- L'accreditamento o la convenzione con il Servizio sanitario nazionale non escludono automaticamente la natura commerciale della prestazione sanitaria; ciò che rileva è la concreta struttura economica dell'attività e il regime dei corrispettivi.
- La qualificazione giuridica della natura commerciale o non commerciale dell'attività spetta al giudice e non può essere vincolata da circolari amministrative interne.
- Per vincere la pretesa esentativa non è sufficiente una prova parziale o generica: occorre dimostrare in modo rigoroso i fatti costitutivi del beneficio fiscale invocato.
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