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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17097/2023 del 15/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente, dopo aver appreso dell'iscrizione ipotecaria eseguita a suo carico per debiti erariali, pagava la somma richiesta con riserva di ripetizione e chiedeva alla concessionaria di conoscere i titoli posti a fondamento dell'iscrizione. Ricevuto un estratto di ruolo con otto cartelle e le date di notifica indicate tra il 2000 e il 2009, domandava il rimborso assumendo di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle. La concessionaria negava il rimborso sostenendo che le cartelle erano state regolarmente notificate. La CTP accoglieva il ricorso del contribuente; la CTR riformava la decisione ritenendo provata la notifica sulla base di fotocopie delle relate. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2712 e 2719 c.c. per avere la CTR valorizzato fotocopie di relate di notifica non conformi agli originali, nonostante il disconoscimento; 2) violazione degli artt. 140 c.p.c., 26 d.P.R. 602/1973 e 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente qualificato la fattispecie come irreperibilità relativa e comunque che mancasse prova del perfezionamento delle notifiche, in particolare dell'affissione dell'avviso e, per due cartelle, della produzione dell'avviso di ricevimento; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. in tema di spese.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo inefficace un disconoscimento formulato in modo generico e quindi utilizzabili le fotocopie delle relate come prova documentale; ha accolto il secondo motivo, rilevando che, per le notifiche eseguite nelle ipotesi di irreperibilità relativa, era necessario il compimento di tutti gli adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. e che nel caso concreto non era stata provata né l'avvenuta affissione dell'avviso alla porta dell'abitazione né la ricezione della raccomandata informativa, mentre per due cartelle mancava proprio la prova documentale dell'esito della notifica mediante avviso di ricevimento. Ha dichiarato assorbito il terzo motivo sulle spese. Cassata la sentenza della CTR in relazione al motivo accolto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente e riconoscendo il diritto al rimborso della somma pagata, sul rilievo che, in mancanza di valida notifica delle cartelle, l'iscrizione ipotecaria non doveva essere richiesta. Le spese di merito sono state compensate; quelle del giudizio di legittimità poste a carico della resistente.

Norme richiamate

  • art. 2712 c.c.

    richiamato insieme all'art. 2719 c.c. per il tema della contestazione della conformità delle copie documentali, ma la Corte valorizza soprattutto l'art. 2719 c.c. sulla necessità di un disconoscimento specifico e formale

  • art. 2719 c.c.

    la copia fotografica o fotostatica di una scrittura perde efficacia solo se la parte ne disconosce espressamente, in modo formale e specifico, la conformità all'originale; un disconoscimento generico non è sufficiente

  • art. 140 c.p.c.

    nelle ipotesi di irreperibilità relativa o impossibilità di consegna per i motivi previsti, la notificazione si perfeziona solo se sono compiuti tutti gli adempimenti previsti dalla norma; l'omissione di uno di essi determina nullità, salvo sanatoria

  • art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    richiamato per la disciplina della notifica delle cartelle esattoriali, da coordinare con l'art. 140 c.p.c. e con la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 nelle ipotesi di irreperibilità relativa

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato insieme alla disciplina della notifica degli atti tributari e al regime dell'irreperibilità relativa

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    menzionato nel passaggio che collega la disciplina tributaria alla necessità di applicare l'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato solo per il capo sulle spese, poi assorbito per effetto dell'accoglimento del secondo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 139 c.p.c.

    richiamato come norma di riferimento per individuare le persone a cui può essere consegnato l'atto e per la nozione di assenza temporanea rilevante nella procedura di cui all'art. 140 c.p.c.

  • art. 26 d.P.R. 602/73

    citato nel testo come disposizione applicata dalla CTR per ritenere corretta la notificazione delle cartelle

  • Corte cost. n. 258 del 22 novembre 2012

    richiamata per affermare che, nei casi di irreperibilità relativa, va applicato l'art. 140 c.p.c. nel notificare la cartella esattoriale

  • Cass. 20 luglio 2016, n. 14916

    richiamata per delimitare in modo restrittivo le ipotesi di inesistenza della notificazione

  • Cass. 30 settembre 2016, n. 19522

    richiamata per il principio secondo cui la notificazione ex art. 140 c.p.c. è nulla se manca uno degli adempimenti prescritti, salvo sanatoria

  • Cass. 30 dicembre 2016, n. 27479

    richiamata in continuità con il principio sulla necessità del compimento integrale degli adempimenti di cui all'art. 140 c.p.c.

  • Cass. 9 maggio 2018, n. 11057

    richiamata per affermare che la sola spedizione della raccomandata informativa non basta, essendo necessaria anche la ricezione o il decorso dei dieci giorni indicati

  • Cass. 19 aprile 2018, n. 9782

    richiamata in tema di notificazione delle cartelle e perfezionamento della procedura ex art. 140 c.p.c.

  • Cass. 26 novembre 2014, n. 25079

    richiamata per il medesimo principio sul perfezionamento della notifica nelle ipotesi di irreperibilità relativa

  • Cass. 4891/2015

    richiamata per il principio secondo cui, nelle notificazioni a mezzo posta, la prova del perfezionamento nei confronti del destinatario richiede la produzione dell'avviso di ricevimento

Massime di principio

  • Il disconoscimento di una copia fotostatica o fotografica di un documento deve essere espresso, formale e specifico: una contestazione generica della conformità all'originale non è idonea a privare la copia dell'efficacia probatoria.
  • Nelle notifiche eseguite nelle ipotesi di irreperibilità relativa del destinatario, la procedura prevista dall'art. 140 c.p.c. deve essere integralmente osservata; la mancanza anche di uno solo degli adempimenti prescritti comporta nullità della notificazione, salvo successiva sanatoria per raggiungimento dello scopo.
  • Quando si contesti la validità della notifica di una cartella esattoriale, il notificante deve dare prova del perfezionamento della procedura, e in particolare, per le notifiche a mezzo posta, dell'avvenuta ricezione della raccomandata informativa o comunque degli elementi equivalenti previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.
  • Se le cartelle poste a fondamento dell'iscrizione ipotecaria non risultano validamente notificate, l'iscrizione e il pagamento eseguito in conseguenza di essa risultano privi del necessario presupposto, con conseguente diritto alla restituzione delle somme versate.
  • La prova documentale della notifica non può essere surrogata da mere affermazioni sulla regolarità dell'iter notificatorio quando manchino gli atti essenziali richiesti dalla disciplina applicabile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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