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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00221/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva determinato maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati da una società operante come intermediaria, recuperando a tassazione imposte dirette e IVA. I giudici di merito avevano ritenuto legittimo l’accertamento fondato sugli studi di settore, dopo contraddittorio con il contribuente, evidenziando un rilevante scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati e qualificando come antieconomica la gestione. In cassazione la società ha proposto otto motivi: (1) nullità per omessa pronuncia sulla dedotta nullità dell’avviso per mancata allegazione del prospetto di calcolo dei maggiori ricavi; (2) vizio di motivazione sulla stessa questione; (3) omessa pronuncia sull’illegittimità dei criteri usati dall’Ufficio per quantificare il maggior reddito, in particolare il ricavo puntuale; (4) difetto di motivazione su tale criterio; (5) omessa pronuncia sulla congruità dei ricavi dichiarati e sulla corretta applicazione degli studi di settore, con richiamo alla documentazione prodotta e alla peculiarità dell’attività di intermediazione; (6) difetto di motivazione sulla determinazione induttiva dei ricavi e sul diverso valore attribuito alle provvigioni; (7) ulteriore difetto di motivazione sull’affermata legittimità dell’operato dell’Ufficio; (8) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2727-2729 c.c., sostenendo che il mero scostamento dagli studi di settore non bastasse, occorrendo provare in concreto l’applicabilità dello standard e considerare la specifica attività di intermediazione.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva riportato il contenuto dell’avviso di accertamento e del prospetto di calcolo richiamati a fondamento della censura, rendendo impossibile il controllo di legittimità. Ha poi ritenuto infondate le censure di omessa pronuncia, osservando che la decisione di merito, avendo esaminato nel merito la legittimità dell’accertamento, conteneva un rigetto implicito delle questioni sollevate. Sono stati inoltre respinti i motivi sulla motivazione, perché la sentenza d’appello, pur sintetica, esponeva la ratio decidendi: utilizzo legittimo degli studi di settore, grave scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi accertati, presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e condotta antieconomica. Infine, la Corte ha respinto il motivo di violazione di legge richiamando il principio consolidato secondo cui gli studi di settore costituiscono una presunzione semplice che si consolida dopo il contraddittorio; in tale sede il contribuente deve allegare e provare circostanze specifiche idonee a giustificare lo scostamento, mentre l’Ufficio deve dimostrare l’applicabilità dello standard al caso concreto. Nel caso specifico, la CTR aveva valorizzato non solo lo scostamento, ma anche l’antieconomicità della gestione, e la società non aveva assolto l’onere probatorio contrapposto. La società ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore importo previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    L’omessa pronuncia ricorre solo se manca qualsiasi decisione su un capo di domanda o eccezione; non vi è violazione quando la decisione di merito comporti un rigetto implicito della questione.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico il contenuto degli atti e documenti richiamati, senza che ciò equivalga necessariamente a una trascrizione integrale, ma comunque in modo da consentire la comprensione della doglianza e la collocazione del documento nel fascicolo.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se è apparente, cioè se non rende percepibile il fondamento della decisione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    Nel processo tributario la sentenza deve contenere una motivazione idonea a far comprendere il ragionamento decisorio.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Impone che i provvedimenti giurisdizionali siano motivati.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973

    Legittima l’accertamento induttivo in presenza di elementi presuntivi, anche fondati su scostamenti dagli studi di settore e su indici di antieconomicità.

  • art. 54, d.P.R. 633/1972

    Richiamato quale base normativa dell’accertamento IVA fondato su elementi induttivi e presuntivi.

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici devono essere supportate da inferenze logiche gravi, precise e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Lo scostamento dagli studi di settore non basta da solo: la presunzione si consolida con il contraddittorio e con gli ulteriori elementi di fatto valorizzati dall’Ufficio e dal giudice.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se ne ricorrono i presupposti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l’omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, esaminando la controversia nel merito, comporti un rigetto implicito delle censure non espressamente menzionate.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, il requisito di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. è violato se il ricorrente richiama documenti senza indicarne puntualmente il contenuto rilevante per la censura e la loro collocazione nel fascicolo.
  • La motivazione è apparente solo se non consente di comprendere la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente a escludere la nullità.
  • L’accertamento fondato sugli studi di settore è una presunzione semplice che richiede il preventivo contraddittorio con il contribuente e la dimostrazione, da parte dell’Ufficio, dell’applicabilità concreta dello standard al caso specifico.
  • Una volta instaurato il contraddittorio sugli studi di settore, il contribuente non può limitarsi ad allegare genericamente circostanze difensive, ma deve provare fatti specifici idonei a giustificare lo scostamento rispetto ai valori standard.
  • Lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi stimati può essere rafforzato da ulteriori indici, come l’antieconomicità della gestione, che legittimano l’accertamento induttivo se il contribuente non fornisce adeguata prova contraria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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