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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00195/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La controversia nasce dalla determinazione giudiziale delle indennità dovute per l'espropriazione parziale e per l'asservimento di porzioni di un terreno sito in San Giorgio La Molara, utilizzato per l'allocazione di un aerogeneratore e opere complementari nell'ambito di un parco eolico. La Corte d'appello aveva liquidato un'indennità complessiva superiore alla stima della commissione provinciale. La società beneficiaria dell'intervento ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con i primi due ha censurato la liquidazione dell'indennità di asservimento nella stessa misura dell'indennità di esproprio, sostenendo che l'indennità per asservimento debba essere proporzionata alla minore compressione del diritto reale e non possa coincidere con il valore derivante dalla perdita della proprietà; con il terzo ha denunciato motivazione omessa o apparente in relazione alla quantificazione del valore del fondo. Il proprietario e l'affittuaria hanno proposto ricorsi incidentali: il proprietario ha lamentato la mancata liquidazione dell'indennità relativa a una particella residua asseritamente interclusa e la considerazione della sola superficie indicata nel decreto di esproprio originario, ignorando il successivo decreto integrativo; l'affittuaria coltivatrice diretta ha chiesto il riconoscimento dell'indennità aggiuntiva, deducendo di aver provato la qualità di coltivatrice diretta mediante documentazione contrattuale e fiscale.

La decisione

La Corte ha accolto i primi due motivi del ricorso principale della società e ha dichiarato inammissibili il terzo motivo del ricorso principale e i ricorsi incidentali. Ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame, anche sulle spese. La decisione di merito è stata censurata perché aveva indebitamente parificato l'indennità di asservimento a quella di esproprio, senza considerare la diversa incidenza dell'asservimento rispetto all'ablazione integrale del bene, e perché il terzo motivo e i ricorsi incidentali miravano sostanzialmente a un nuovo apprezzamento di fatto non consentito in sede di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 1, d.P.R. n. 327/2001

    L'indennità di asservimento va determinata in modo proporzionale alla minore compressione del diritto reale rispetto all'espropriazione, e non può essere automaticamente assimilata all'indennità di esproprio.

  • art. 37, comma 1, d.P.R. n. 327/2001

    È richiamato come parametro per il calcolo del valore venale del bene espropriato, distinto dal criterio applicabile all'asservimento.

  • art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura di motivazione omessa o apparente è stata ritenuta in parte inammissibile perché, nella sostanza, sollecitava una nuova valutazione del merito e delle risultanze probatorie.

  • art. 33, comma 1, d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato nel ricorso incidentale relativo alla mancata liquidazione dell'indennità per una particella residua, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica deduzione e perché tendeva a rimettere in discussione l'accertamento di fatto.

  • art. 2697 c.c.

    È stato evocato nei ricorsi incidentali per contestare la ripartizione dell'onere della prova, ma la Corte ha ritenuto che le doglianze non scalfissero la ratio della decisione di merito, fondata sulla carenza di deduzione e sulla mancata prova dei presupposti richiesti.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. n. 327/2001

    Richiamato nel ricorso incidentale dell'affittuaria in relazione all'indennità aggiuntiva spettante al coltivatore diretto, ma la Corte ha dichiarato inammissibile la censura per mancata specifica deduzione e prova dei presupposti.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Citat0 nel ricorso incidentale dell'affittuaria come norma processuale, ma la Corte non ha affrontato il merito della censura perché l'ha ritenuta inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Norma richiamata per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'indennità per asservimento deve essere commisurata alla minore compressione del diritto reale rispetto all'espropriazione totale: non è corretto liquidarla automaticamente nella stessa misura prevista per l'ablazione della proprietà.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di motivazione o di violazione di legge in richieste di nuovo apprezzamento dei fatti o delle prove, se la decisione di merito è sorretta da un accertamento concreto e specifico.
  • Le doglianze relative alla mancata attribuzione di indennità accessorie o aggiuntive richiedono specifica deduzione dei presupposti di fatto e rigorosa allegazione/prova; la mera produzione di documenti non basta se non è chiarito il contenuto decisivo delle allegazioni.
  • Le censure che investono la quantificazione dell'indennità non possono prescindere dalla distinzione tra perdita totale della proprietà e semplice imposizione di una servitù o di un vincolo di asservimento, perché i due sacrifici patrimoniali sono ontologicamente diversi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietàContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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