Cassazione Civile, Ordinanza n. 00198/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di un'intimazione di pagamento fondata su una cartella di pagamento che la società sosteneva di non avere mai ricevuto. In appello la CTR aveva invece ritenuto valida la notifica della cartella eseguita a mezzo posta, valorizzando l'avviso di ricevimento sottoscritto da soggetto presente presso l'indirizzo del destinatario e qualificatosi come addetto alla ricezione, nonché la presenza sul modulo del numero della cartella. La società ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992, per asserito difetto di specificità dell'appello dell'agente della riscossione; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla suddetta eccezione di inammissibilità; 3) violazione dell'art. 2719 c.c. per avere la CTR ritenuto generico e quindi inefficace il disconoscimento della copia dell'avviso di ricevimento, senza imporre la produzione dell'originale; 4) violazione degli artt. 4 e 8 L. 890/1982 e 26 d.P.R. 602/1973 per aver considerato regolare la notifica pur in assenza del nominativo del destinatario sull'avviso di ricevimento.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: il primo perché privo di autosufficienza e comunque infondato, dato che l'appello conteneva motivi specifici e, nel processo tributario, la specificità va interpretata in senso non formalistico; il secondo perché la decisione di merito dell'appello implicava il rigetto della preliminare eccezione di inammissibilità, dunque non vi era omessa pronuncia; il terzo perché il disconoscimento della copia era stato qualificato dalla CTR come generico e comunque il motivo non coglieva la ratio decidendi, dovendo il disconoscimento essere specifico sia ex art. 2719 c.c. sia ex artt. 214-215 c.p.c.; il quarto perché non si confrontava con l'accertamento in fatto della CTR, che aveva valorizzato la stampigliatura del numero della cartella sull'avviso di ricevimento e la consegna del plico a un incaricato del destinatario, circostanze assistite da fede privilegiata fino a querela di falso non proposta. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di entrambi i controricorrenti.
Norme richiamate
art. 53, comma 1, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi specifici, ma la sanzione di inammissibilità va interpretata restrittivamente; è sufficiente un'esposizione chiara, anche sommaria, della domanda e delle ragioni di doglianza, purché emerga la volontà di contestare la decisione di primo grado.
art. 112 c.p.c.
Non vi è omessa pronuncia quando la decisione di merito implica logicamente il rigetto dell'eccezione o della questione preliminare dedotta dalla parte.
art. 2719 c.c.
La contestazione della conformità all'originale di una copia deve essere specifica, chiara e circostanziata; non sono ammesse formule generiche o clausole di stile.
artt. 214 e 215 c.p.c.
Anche il disconoscimento della scrittura o della copia deve essere formalmente inequivoco e riferito in modo specifico al documento e al profilo contestato.
artt. 4 e 8 L. 890/1982
La notifica a mezzo posta della cartella è regolare quando l'avviso di ricevimento e gli altri elementi documentali consentano di ricondurre con certezza il plico al destinatario; la doglianza deve confrontarsi con gli accertamenti di fatto del giudice di merito.
art. 26 d.P.R. 602/1973
La notificazione della cartella di pagamento può essere provata tramite la documentazione postale e l'avviso di ricevimento, che fa fede fino a querela di falso per quanto attestato dall'agente postale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Il rigetto del ricorso comporta, se ne ricorrono i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'onere di specificità dell'appello non richiede formule sacramentali né l'indicazione di nuovi motivi rispetto al primo grado: è sufficiente una contestazione univoca della decisione impugnata, anche mediante riproposizione delle argomentazioni già svolte.
- La censura per omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice di merito, pronunciando sul merito in modo incompatibile con la questione preliminare, ne abbia implicitamente respinto il contenuto.
- Il disconoscimento di una copia documentale è inefficace se formulato in modo generico: la parte deve indicare con precisione il documento contestato e gli specifici profili di difformità o inattendibilità rispetto all'originale.
- Le contestazioni relative alla notifica di una cartella di pagamento devono misurarsi con gli accertamenti in fatto del giudice di merito e con la fede privilegiata dell'avviso di ricevimento, impugnabile solo mediante querela di falso quando si contestino le attestazioni dell'agente postale.
- In cassazione non è sufficiente lamentare la violazione di norme sulla notificazione o sulla prova documentale se il motivo non si confronta con la ratio decidendi concreta della sentenza impugnata.
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