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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00201/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

Il contribuente aveva impugnato cartelle esattoriali davanti al giudice tributario, deducendo da un lato che per alcune cartelle il giudice di primo grado aveva erroneamente dichiarato il difetto di giurisdizione senza che tale statuizione fosse stata correttamente recepita o delimitata in appello; dall’altro lato contestava la ritualità delle notificazioni di varie cartelle, sostenendo la nullità o inesistenza delle relate, la mancanza della prova della compiuta giacenza e della raccomandata informativa, nonché l’omessa indicazione del responsabile del procedimento. Con il ricorso per cassazione articolava due motivi, entrambi formulati cumulando violazione di legge, nullità e vizi motivazionali: il primo riguardava la pretesa omessa o illogica considerazione della questione di giurisdizione e della specifica individuazione delle cartelle interessate; il secondo riguardava la prova e la validità della notificazione delle cartelle esattoriali, con richiamo alle norme sulla riscossione e sulle notifiche a mezzo posta e per irreperibilità del destinatario.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili, rilevando la mescolanza di censure eterogenee ex art. 360 c.p.c., la violazione dell’onere di specificità del ricorso per cassazione e il difetto di autosufficienza, per mancata trascrizione degli atti di appello e delle relate/atti notificatori necessari alla verifica delle doglianze. Ha inoltre osservato che la sentenza impugnata aveva correttamente distinto tra le cartelle relative a contravvenzioni stradali, per le quali il difetto di giurisdizione era stato dichiarato, e le cartelle tributarie, rispetto alle quali il giudice d’appello aveva valorizzato la regolarità della notificazione e la sanatoria per raggiungimento dello scopo in relazione alla cartella ritirata presso il Comune. In via ulteriore, la Corte ha richiamato il principio secondo cui per provare la notifica della cartella non è necessaria la produzione dell’originale o di copia autentica, essendo sufficiente la matrice o la copia con la relata di notifica. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza pronuncia sulle spese per mancata costituzione dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Le doglianze non possono essere formulate cumulando in modo indistinto violazione di legge e vizio motivazionale sulla medesima questione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare con specificità le norme asseritamente violate e confrontarle con le rationes decidendi della sentenza impugnata; altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973

    Ai fini della prova della notifica della cartella esattoriale non occorre la produzione dell’originale o della copia autentica; è sufficiente la matrice o copia della cartella con la relazione di notificazione.

  • art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato come norma sulle modalità di notificazione, senza che il ricorrente ne abbia svolto una censura autosufficiente e specifica.

  • artt. 137 e segg. c.p.c.

    segnatamente artt. 140 e 148

    Norme invocate per contestare la ritualità della notificazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e autosufficienza.

  • artt. 14 e 8 L. n. 890 del 1982

    Richiamate per sostenere l’inesistenza o nullità della notificazione e della compiuta giacenza, ma senza adeguata trascrizione degli atti e senza idonea specificazione della doglianza.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    Invocato per denunciare difetti motivazionali e processuali della sentenza tributaria, ma in modo promiscuo e non autosufficiente.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato in relazione alla disciplina del processo tributario, ma senza una censura specifica e autonoma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato conseguente al rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile la sovrapposizione, nella stessa censura, di violazioni di legge e vizi motivazionali riferiti alla medesima questione, se ciò impedisce di comprendere con precisione il perimetro dell’impugnazione.
  • La deduzione di un vizio di violazione di legge richiede l’indicazione puntuale della norma asseritamente violata, la sua portata precettiva e il confronto con la decisione impugnata; non è sufficiente un richiamo generico alle disposizioni rilevanti.
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si contestano l’ampiezza dell’appello o la ritualità della notificazione, occorre trascrivere o riprodurre gli atti processuali e gli atti notificatori necessari a verificare la doglianza senza ricorso a fonti esterne.
  • In tema di notifica della cartella esattoriale, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio è sufficiente la produzione della matrice o della copia della cartella con la relativa relata di notifica; non è necessaria la produzione dell’originale o della copia autentica.
  • La nullità della notificazione può ritenersi sanata quando l’atto abbia comunque raggiunto il suo scopo, come nel caso di ritiro dell’atto da parte del destinatario presso l’ufficio competente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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