Cassazione Civile, Ordinanza n. 00194/2024 del 04/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha contestato a una società l'indebita deduzione di costi e la detrazione dell'IVA per fatture relative ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti nell'anno d'imposta 2006. Secondo l'Amministrazione, le forniture erano formalmente emesse da due società in realtà riconducibili a una società di fatto, prive di adeguata struttura, personale e mezzi, sicché la contribuente avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'evasione fiscale. La CTR aveva invece escluso la prova della consapevolezza della società e aveva ritenuto comunque deducibili i costi ai sensi dell'art. 8 d.l. 16/2012. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme su accertamento e prova, sostenendo che la CTR aveva male valutato gli indizi e aveva invertito l'onere probatorio; con il secondo motivo ha denunciato omessa pronuncia e violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. sul tema della deducibilità dei costi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo ammissibile e fondato. Ha affermato che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Ufficio deve provare non solo l'oggettiva fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario dell'inserimento dell'operazione in una frode fiscale; nel caso concreto, però, la CTR aveva trascurato elementi indiziari ulteriori e specifici dedotti dall'Amministrazione, relativi all'inidoneità strutturale dei fornitori, finendo per valutare solo indizi meno significativi e sostanzialmente invertendo l'onere della prova. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo per nullità della sentenza per violazione di norme processuali.
art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale norma sull'accertamento e sulla rettifica dei componenti reddituali.
art. 40 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato con riferimento alla disciplina degli accertamenti.
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi inerenti.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ne ha fatto applicazione affermando che l'Ufficio deve provare gli elementi indiziari della frode e il contribuente la propria buona fede e l'effettività delle operazioni.
Richiamato per il vizio di omessa pronuncia dedotto con il secondo motivo, poi assorbito.
Richiamato per la violazione del principio di decisione secondo diritto dedotta con il secondo motivo, poi assorbito.
Citate le conclusioni scritte del Pubblico Ministero nel procedimento camerale.
Richiamato dalla CTR come base per ritenere deducibili i costi; la Corte non ha risolto nel merito tale profilo perché ha cassato con rinvio.
Massime di principio
- In caso di fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche in via indiziaria, non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza del cessionario, o la sua colpevole ignoranza secondo l'ordinaria diligenza, di partecipare a un'evasione fiscale.
- La prova della consapevolezza non può fondarsi sulla sola fittizietà del fornitore o su elementi generici: servono indizi oggettivi e specifici idonei a porre sull'avviso un imprenditore medio e accorto.
- L'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate grava sul contribuente, e non può ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura, con la regolarità formale della contabilità o con i pagamenti tracciati.
- Il giudice di merito deve valutare unitariamente tutti gli indizi offerti dall'Ufficio; l'omessa considerazione di elementi probatori decisivi può tradursi in un'erronea inversione dell'onere della prova.
- Quando il ricorso censura la valutazione probatoria del giudice di merito come distorta o incompleta, la Corte di cassazione può cassare con rinvio se emerge che il ragionamento decisorio ha trascurato indizi rilevanti e specifici.
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