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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00200/2024 del 04/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un'operazione di investimento mobiliare eseguita da un intermediario per conto di alcuni clienti. In primo grado gli attori avevano principalmente allegato la nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta, chiedendo la restituzione della somma investita; in subordine avevano dedotto che la banca aveva acquistato un titolo diverso da quello ordinato, chiedendo il risarcimento del danno per inadempimento del mandato. La Corte d'appello ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale dell'intermediario ma ha ridotto il risarcimento detraendo le cedole incassate. L'istituto di credito ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse deciso su una domanda diversa da quella originariamente proposta, perché il giudice di primo grado aveva accolto la pretesa come violazione degli obblighi informativi, mentre la domanda effettivamente proposta riguardava l'inadempimento del mandato di acquisto di un titolo diverso; poiché la domanda non esaminata non era stata ritualmente e specificamente riproposta in appello, la Corte d'appello non avrebbe potuto esaminarla.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che il giudice di primo grado aveva deciso su una domanda risarcitoria diversa da quella effettivamente introdotta, trattandosi di diritto eterodeterminato e di diversa causa petendi. Ha quindi rilevato che la parte vittoriosa in primo grado, per far valere in appello la domanda non esaminata, doveva riproporla in modo specifico con il primo atto difensivo o comunque entro la prima udienza. Nel caso concreto, la riproposizione non era avvenuta in modo rituale, essendo insufficiente il generico richiamo all'aver "insistito" nell'allegazione del danno. La sentenza impugnata è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda risarcitoria oggetto del motivo. Le spese sono state poste a carico delle controricorrenti e dell'intimata, in solido, in favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Impone la corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la decisione su una domanda diversa da quella proposta integra vizio della sentenza.

  • art. 346 c.p.c.

    La domanda o eccezione non esaminata dal primo giudice deve essere specificamente riproposta in appello dalla parte vittoriosa, altrimenti si intende rinunciata.

  • artt. 299 c.p.c. ss.

    Nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio, non opera l'interruzione del processo per il decesso di una parte già costituita.

Massime di principio

  • Quando la pretesa azionata ha contenuto eterodeterminato, la causa petendi deve essere individuata con precisione: una decisione resa su una diversa causa petendi è viziata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
  • La parte che abbia ottenuto una decisione favorevole su una ragione non corrispondente alla domanda originaria non ha l'onere di proporre appello incidentale, ma deve riproporre in appello, in modo specifico e tempestivo, la domanda rimasta non esaminata.
  • La riproposizione ex art. 346 c.p.c. non può essere implicita o generica: il mero richiamo alle difese svolte in primo grado o l'affermazione di aver insistito nelle allegazioni non è sufficiente.
  • Nel giudizio di cassazione il decesso di una parte già costituita non determina interruzione del processo, che prosegue per impulso d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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