Cassazione Civile, Ordinanza n. 02783/2023 del 31/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il cittadino straniero ha impugnato in cassazione l'ordinanza del giudice di pace che aveva respinto il suo ricorso contro il decreto di espulsione emesso dal prefetto e accompagnato da esecuzione immediata alla frontiera. Secondo la ricostruzione dei fatti, era stato fermato in un controllo sul territorio, aveva dichiarato di essere entrato in Italia pochi mesi prima, ma dalle verifiche risultava una condanna per spaccio di stupefacenti e un precedente provvedimento di rifiuto del permesso di soggiorno. Il giudice di pace aveva ritenuto integrati i presupposti per l'espulsione e aveva escluso i presupposti per il permesso di soggiorno e per la sospensione dell'esecutività. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti due motivi: il primo per omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il giudice non avesse considerato la pendenza di una procedura davanti al tribunale di sorveglianza e l'istanza di affidamento in prova, che secondo il ricorrente avrebbero reso ostativa l'espulsione; il secondo per violazione di legge, lamentando il mancato vaglio della sua situazione personale, familiare ed economica e della sua presunta non pericolosità sociale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che la procura speciale al difensore era stata rilasciata in Albania e, quindi, non era validamente autenticata secondo la legge italiana, con conseguente nullità della procura e inefficacia della rappresentanza processuale. Ha inoltre osservato che entrambi i motivi erano comunque inammissibili per difetto di specificità e genericità: il primo non chiariva in modo comprensibile quale concreta situazione fosse stata dedotta davanti al giudice di sorveglianza né quale diritto a permanere in Italia ne derivasse; il secondo non si confrontava con il principio per cui il condannato non ha un diritto a restare in Italia per scontare la pena, essendo invece prevista, in presenza dei presupposti, l'espulsione anche come sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per mancanza di effettiva attività difensiva della parte resistente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio
Il motivo ex n. 5 è inammissibile quando non individua con precisione il fatto decisivo asseritamente omesso e il suo effettivo rilievo decisorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge deve confrontarsi in modo specifico con la ratio della decisione impugnata e non può risolversi in affermazioni generiche.
istanza di affidamento in prova ai servizi sociali
La sola pendenza di una richiesta di affidamento in prova non è, di per sé, idonea a fondare un diritto dello straniero a permanere in Italia contro un decreto di espulsione.
Richiamato dal ricorrente come base dell'affidamento in prova, ma la Corte non ne ricava un divieto automatico di espulsione.
La mancata affermazione della pericolosità sociale nella sentenza di condanna è stata allegata dal ricorrente, ma non è stata ritenuta decisiva dalla Corte.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La censura sulla mancata valutazione della situazione personale, familiare ed economica è stata ritenuta generica e comunque non decisiva rispetto alla legittimità dell'espulsione.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998
Richiamato dal ricorrente a sostegno della necessità di valutare la sua posizione individuale, senza che la Corte vi ravvisi un autonomo ostacolo automatico all'espulsione.
art. 13, commi 4 e 5-bis, d.lgs. 286/1998
Norma richiamata per l'accompagnamento alla frontiera e la convalida del giudice di pace, ritenuta applicata nel caso concreto.
La Corte richiama il giudizio del giudice di pace circa l'insussistenza delle condizioni per il rilascio di un titolo di soggiorno impeditivo dell'espulsione.
La Corte afferma che l'ordinamento prevede, al ricorrere dei presupposti, l'espulsione anche quale sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione.
Il Ministero si è costituito ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza, senza svolgere difese sostanziali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte precisa che non si applica nel presente processo.
Massime di principio
- La procura alle liti rilasciata all'estero deve essere validamente autenticata secondo le forme richieste dalla legge italiana; in mancanza, la sottoscrizione è priva di valida certificazione e la procura è nulla.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: chi deduce l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare chiaramente quale fatto sia stato ignorato, dove sia stato allegato e perché sarebbe decisivo.
- La censura di violazione di legge non è ammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a sollecitare una diversa valutazione dei fatti.
- La pendenza di una procedura penale o di sorveglianza, o di una richiesta di misure alternative alla detenzione, non integra di per sé un diritto dello straniero a permanere in Italia in contrasto con un decreto di espulsione.
- Nel giudizio sull'espulsione dello straniero, la deduzione di una particolare situazione personale, familiare o economica deve essere puntuale e concreta; allegazioni generiche non sono sufficienti a superare la legittimità del provvedimento.
- L'espulsione dello straniero può operare anche in presenza di condanna penale, essendo l'ordinamento espressamente compatibile con l'espulsione quale misura sostitutiva o alternativa alla detenzione quando ne ricorrano i presupposti.
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