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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02794/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio monitorio promosso da una struttura sanitaria contro l'azienda sanitaria locale per il pagamento del corrispettivo relativo a prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento. Il tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo, ma condannato l'azienda sanitaria al pagamento di una somma di denaro con accessori. L'azienda sanitaria ha proposto appello, poi dichiarato inammissibile dalla corte territoriale per difetto di specificità dei motivi. In cassazione ha articolato sette motivi: (1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario, assumendo la controversia devoluta al giudice amministrativo; (2) difetto di legittimazione passiva dell'ASL, sostenendo che il nodo riguardasse la mancata rideterminazione regionale delle tariffe e non la titolarità passiva del rapporto; (3) violazione dell'art. 342 c.p.c. per avere la corte d'appello dichiarato inammissibile l'appello; (4) omessa pronuncia sulla dedotta inammissibilità di domande nuove del centro per mutatio libelli; (5) omessa pronuncia sull'accoglimento di una domanda poi abbandonata in comparsa conclusionale; (6) omessa pronuncia sulla dedotta inesigibilità del credito per superamento del tetto di spesa 2006; (7) vizio motivazionale sulla ritenuta non contestazione della quantificazione del credito. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e inammissibili gli altri: la lite attiene a un rapporto patrimoniale per il pagamento di prestazioni sanitarie accreditate e rientra nella giurisdizione ordinaria; l'eccezione di difetto di legittimazione passiva atteneva al merito; il ricorso non rispettava l'onere di specificità e autosufficienza perché non riproduceva né sintetizzava adeguatamente i motivi di appello e si limitava a censure motivazionali non più consentite; i motivi dipendenti cadevano con il terzo; l'ultimo motivo non si confrontava con la reale ratio decidendi, cioè l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'azienda sanitaria locale. Ha confermato che la controversia apparteneva alla giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di pagamento del corrispettivo per prestazioni sanitarie accreditate e dunque di questione meramente patrimoniale. Ha poi dichiarato inammissibili i motivi relativi alla legittimazione passiva, alla declaratoria di inammissibilità dell'appello e alle questioni dipendenti, rilevando che le censure non colpivano efficacemente la ratio decidendi o non rispettavano gli oneri di specificità del ricorso per cassazione. Ha infine condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, n. 1; n. 3; n. 5

    il motivo ex n. 5 riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non il semplice difetto di sufficienza o contraddittorietà della motivazione; le censure di vizio motivazionale formulate in modo diverso sono inammissibili

  • art. 374 c.p.c.

    le questioni di giurisdizione possono essere esaminate dalla sezione semplice quando su di esse si siano già pronunciate le Sezioni Unite

  • art. 342 c.p.c.

    l'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve essere specifico, sintetico e autosufficiente, con trascrizione essenziale degli atti e dei documenti rilevanti per la parte di interesse

  • art. 112 c.p.c.

    le censure di omessa pronuncia presuppongono la reale omissione del giudice su una domanda o eccezione ritualmente proposta e non possono essere formulate in modo astratto o sganciato dalla ratio decidendi

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    viene dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza

  • art. 132 c.p.c.

    secondo comma, n. 3; n. 4

    richiamato per censurare motivazione e contenuto della sentenza; la Corte ricorda che il vizio motivazionale deducibile in cassazione è solo quello tipizzato dall'art. 360, n. 5

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    serve a denunciare il difetto di giurisdizione

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    serve a denunciare violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per insufficiente o erronea motivazione

Massime di principio

  • Le controversie aventi ad oggetto il pagamento del corrispettivo per prestazioni sanitarie rese in regime di accreditamento, quando il petitum sostanziale riguarda soltanto l'esatto adempimento di un'obbligazione pecuniaria, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e non coinvolgono di per sé il sindacato sull'esercizio di poteri autoritativi della pubblica amministrazione.
  • L'eccezione di difetto di legittimazione passiva deve investire la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio; se la doglianza riguarda invece criteri di quantificazione del credito, meccanismi tariffari o presupposti di merito della pretesa, la censura non è di legittimazione ma attiene al merito della controversia.
  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede che il ricorrente riporti in modo adeguato il contenuto dei motivi di gravame e confronti puntualmente la ratio della decisione impugnata; non è sufficiente una contestazione generica o meramente assertiva.
  • L'art. 342 c.p.c. esige che l'appello contenga una chiara individuazione dei capi e delle questioni censurate e una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; la mera riproposizione delle difese svolte in primo grado non soddisfa tale requisito.
  • Nel giudizio di cassazione, le censure di omessa pronuncia o di vizio motivazionale sono inammissibili se non si confrontano con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o se tendono a sollecitare un riesame del merito non consentito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non comprende più il semplice difetto di sufficienza, contraddittorietà o erroneità della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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