Cassazione Civile, Ordinanza n. 02784/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La Procura della Repubblica proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Tribunale di Roma aveva liquidato i compensi spettanti a un difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale dichiarava l’opposizione inammissibile per tardività, ritenendo non dimostrato che l’opposizione fosse stata proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Procura ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo deduceva omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 136 c.p.c., sostenendo di non aver mai ricevuto una rituale comunicazione del decreto e che la mera schermata del sistema informatico SICID non provasse l’effettiva comunicazione; con il secondo deduceva omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell’art. 2697 c.c., lamentando che non fosse stata valutata l’attestazione del Direttore amministrativo della Procura, la quale affermava che nessuna comunicazione telematica o cartacea era stata effettuata, e che quindi fosse stato erroneamente posto a suo carico l’onere di provare la data di effettiva conoscenza dell’atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure perché, a prescindere dalla validità o meno della comunicazione del decreto, l’opposizione era comunque tardiva in quanto proposta ben oltre il termine lungo di impugnazione di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002. Poiché il decreto di liquidazione era stato emesso il 18 ottobre 2018 e l’opposizione proposta il 28 settembre 2020, il termine perentorio era già spirato. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, sia per la qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale del Pubblico Ministero, sia per la mancata difesa degli intimati; inoltre non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato, trattandosi di ricorso del Pubblico Ministero.
Norme richiamate
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
L’opposizione al decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta, in mancanza di comunicazione del provvedimento, al termine lungo di impugnazione.
art. 327 c.p.c.
Il termine lungo per le impugnazioni si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002; se l’opposizione è proposta oltre tale termine, è tardiva e inammissibile.
art. 136 c.p.c.
È stata dedotta la violazione della norma in relazione alla ritualità della comunicazione, ma la censura è stata ritenuta comunque non decisiva ai fini dell’esito, stante la tardività autonoma dell’opposizione.
art. 2697 c.c.
La doglianza sull’onere della prova è stata superata dalla Corte, che ha escluso la rilevanza della prova della concreta comunicazione quando l’opposizione risulta comunque oltre il termine lungo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero.
art. 327 c.p.c.
Applicabile anche al procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato, quale termine processuale generale avente carattere perentorio.
Massime di principio
- L’opposizione al decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è soggetta al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., applicabile anche se non venga in rilievo una comunicazione rituale del provvedimento.
- La tardività dell’opposizione può essere dichiarata indipendentemente dalle contestazioni sulla effettiva comunicazione dell’atto, quando risulti che il rimedio sia stato proposto oltre il termine perentorio applicabile.
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi a carico dell’erario, la scansione informatica o l’annotazione di sistema non è comunque decisiva se l’impugnazione risulta comunque proposta oltre il termine lungo.
- Le doglianze sulla distribuzione dell’onere probatorio e sulla ritualità della comunicazione non incidono sull’esito quando la decadenza dall’opposizione discende già dallo spirare del termine generale per impugnare.
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