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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02788/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento dei compensi dovutigli per attività giudiziali e stragiudiziali svolte nell'interesse di un cliente in relazione a vicende societarie connesse alla liquidazione di una società di persone e alla definizione dei rapporti tra i soci. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione del cliente, mentre la corte d'appello, in riforma parziale, aveva rideterminato i compensi: per l'attività giudiziale aveva applicato il minimo tariffario, ritenendo il procedimento non contenzioso e di valore indeterminabile; per l'attività stragiudiziale aveva escluso il compenso richiesto per la voce 'redazione di contratti', sul rilievo che non fosse stato concluso alcun contratto, ma aveva riconosciuto altre voci e ridotto l'importo complessivo, detraendo gli acconti già versati. L'avvocato ricorre in cassazione con quattro motivi: contesta la liquidazione al minimo dell'attività giudiziale, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto considerare natura, valore e complessità della controversia e l'aumento tariffario; contesta poi l'esclusione del compenso per la redazione di contratti, sostenendo che l'attività svolta rientrasse comunque nella relativa voce tariffaria anche se il contratto non era stato poi sottoscritto; deduce infine ulteriori profili sulla riconducibilità della prestazione alle voci della tariffa. Il cliente resiste e propone ricorso incidentale, lamentando in particolare la riconosciuta spettanza di alcune voci di compenso stragiudiziale e la liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo del ricorso principale, ritenendo corretta la liquidazione dell'attività giudiziale entro i limiti tariffari applicabili a un procedimento non contenzioso e di valore indeterminabile, rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito. Ha invece accolto il secondo motivo del ricorso principale, affermando che la voce tariffaria per la 'redazione di contratti' presuppone sì la predisposizione del testo negoziale e, in via normale, la formale stipulazione del contratto, ma che, se il contratto non viene poi concluso, l'attività professionale non resta priva di compenso: deve essere comunque remunerata come prestazione parzialmente eseguita, con liquidazione secondo le voci tariffarie delle attività effettivamente svolte o, in mancanza, in via equitativa ex art. 2233 c.c., purché il giudice accerti la concreta idoneità funzionale delle prestazioni al risultato perseguito. I motivi ulteriori del ricorso principale sono stati dichiarati assorbiti. È stato rigettato anche il terzo motivo del ricorso incidentale, perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata sulla inammissibilità della censura svolta in appello; gli altri motivi incidentali sono stati assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 2233 c.c.

    In mancanza di accordo sul compenso, il giudice lo determina secondo tariffe o, in difetto, secondo equità; la liquidazione deve avvenire entro i limiti tariffari applicabili e può essere riconsiderata quando la prestazione non sia stata completata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro di censura, ma la decisione non fonda su di esso un principio autonomo decisivo.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367 e 1371 c.c.

    Richiamati in tema di interpretazione della disciplina tariffaria e della prestazione professionale, ma la Corte risolve la questione soprattutto sulla base del significato letterale e sistematico della voce tariffaria.

  • art. 5 d.m. n. 127/2004

    Per l'attività giudiziale il giudice deve considerare natura, valore, importanza delle questioni, risultati e vantaggi; la determinazione concreta resta però discrezionale entro i minimi e massimi tariffari.

  • art. 6 d.m. n. 127/2004

    Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento l'avvocato ha comunque diritto al compenso per l'opera prestata, comprensiva del lavoro preparatorio.

  • art. 5, comma 4, d.m. n. 127/2004

    Per l'assistenza in pratiche di divisione e liquidazione si guarda al valore della quota attribuita al cliente.

  • art. 2 del capitolo III d.m. n. 127/2004

    Richiamato come disciplina delle prestazioni stragiudiziali tariffate, applicabile unitamente alle voci specifiche della tabella.

  • art. 1 del capitolo III d.m. n. 127/2004

    I criteri di liquidazione devono essere compatibili con il mancato completamento dell'incarico e con il lavoro preparatorio effettivamente svolto.

  • art. 11, comma 2, d.m. n. 127/2004

    Richiamato per qualificare come non contenzioso il procedimento di nomina del liquidatore, salvo l'emersione di contestazioni devolute al giudice di cognizione.

  • artt. 25 ss. d.lgs. n. 5/2003

    Indicano il procedimento speciale societario utilizzato per chiedere la nomina del liquidatore.

  • art. 33 d.lgs. n. 5/2003

    Richiamato come base del procedimento di nomina del liquidatore di società di persone, in connessione con l'art. 2275 c.c.

  • art. 32 d.lgs. n. 5/2003

    Richiamato quale eventuale sede di devoluzione al giudice di cognizione di contestazioni sorte nel procedimento.

  • art. 2275 c.c.

    Richiamato come norma sostanziale che prevede la nomina del liquidatore.

  • art. 342 c.p.c.

    Le doglianze che non rispettavano i requisiti dell'appello sono state ritenute inammissibili e non esaminate nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Richiamato per l'introduzione del comma 1-quater sull'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per l'importo dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La liquidazione del compenso professionale dell'avvocato, quando avvenga in mancanza di accordo, è rimessa al giudice di merito entro i limiti della tariffa applicabile; tale valutazione non è sindacabile in cassazione se rispettosa dei minimi e massimi e sorretta da apprezzamento discrezionale non manifestamente illogico.
  • Nel procedimento di nomina del liquidatore di una società di persone, in assenza di specifiche contestazioni devolute al giudice di cognizione, la controversia ha natura non contenziosa e valore indeterminabile, con applicazione della relativa fascia tariffaria.
  • La voce tariffaria per la redazione di contratti presuppone la predisposizione di un testo negoziale destinato a essere formalmente stipulato tra le parti; tuttavia, se il contratto non viene concluso, l'attività svolta dall'avvocato non resta priva di compenso, ma va remunerata come prestazione parzialmente eseguita o lavoro preparatorio.
  • Ai fini del compenso per incarichi stragiudiziali non portati a compimento, il giudice deve verificare la concreta idoneità funzionale delle prestazioni già eseguite a conseguire il risultato perseguito dal mandato; in difetto, non è configurabile neppure un adempimento parziale utile.
  • La semplice predisposizione di bozze, proposte o testi non sottoscritti non equivale, di per sé, alla 'redazione di contratti' ai fini della specifica voce tariffaria, che postula un vero regolamento negoziale formalizzato.
  • In appello, le censure che non rispettano i requisiti di specificità e di critica puntuale della sentenza impugnata possono essere dichiarate inammissibili e non essere esaminate nel merito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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