Cassazione Civile, Ordinanza n. 02787/2023 del 31/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare promossa da una creditrice nei confronti dell'ex coniuge per il mancato adempimento degli obblighi di mantenimento della figlia. Il pignoramento riguardava la quota di alcuni immobili in comproprietà con il fratello del debitore. Sospesa l'esecuzione, il comproprietario ha promosso un giudizio di divisione endoesecutivo cui ha partecipato anche la creditrice. Il tribunale ha approvato il progetto di divisione, formando due lotti da assegnarsi poi per sorteggio dopo il giudicato. In appello il debitore ha contestato: 1) la divisione in natura senza previo frazionamento comunale/catastale e senza compatibilità con la normativa urbanistica locale; 2) la scelta di far seguire il sorteggio solo dopo il passaggio in giudicato, ritenuta una indebita approvazione condizionata; 3) la condanna alle spese in favore della creditrice, sostenendo che non vi fosse soccombenza nei suoi confronti e che la partecipazione della stessa non fosse idonea a fondare una condanna alle spese. In cassazione sono stati riproposti tre motivi: violazione dell'art. 720 c.c. e del regolamento urbanistico locale sulla necessità del frazionamento preventivo; violazione dell'art. 789 c.p.c. per la divisione approvata con sorteggio subordinato al giudicato; violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 1113 c.c. per la condanna alle spese in favore della creditrice procedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché non si confrontavano con la ratio della sentenza di appello: il primo non censurava la specifica affermazione della Corte territoriale secondo cui il vincolo urbanistico ostativo, assunto con atto d'obbligo, era già cessato; inoltre, il frazionamento catastale è attività successiva e meramente attuativa della divisione. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché la decisione d'appello era conforme al principio secondo cui il sorteggio può avvenire solo dopo il giudicato sulla sentenza che approva il progetto di divisione. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: nelle divisioni endoesecutive in cui interviene il creditore procedente, le spese seguono il principio di causalità/soccombenza nei rapporti tra creditore e debitore esecutato, sicché il debitore deve rifonderle integralmente. Non sono state liquidate spese di legittimità per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato per la divisione di beni non comodamente divisibili; la Corte ribadisce che la divisibilità giuridica non coincide con gli adempimenti catastali, che possono seguire la divisione.
La sentenza di divisione può approvare il progetto e demandare il sorteggio solo dopo il passaggio in giudicato.
Norma sulla divisione delegata al notaio, estesa anche alla divisione giudiziale: il sorteggio presuppone il giudicato della sentenza che approva il progetto di divisione.
Il motivo di appello deve confrontarsi specificamente con la motivazione della decisione impugnata; altrimenti è inammissibile.
Il motivo è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata.
Le spese seguono il principio di soccombenza; nella divisione endoesecutiva, tra creditore procedente e debitore esecutato opera il criterio di causalità.
Richiamato in relazione alla partecipazione del creditore alla divisione e alla regolazione delle spese nella procedura divisionale.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrendo il rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002 relativo al contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione, i profili di frazionamento catastale e di trascrivibilità della sentenza non impediscono lo scioglimento della comunione, perché attengono all'attuazione tecnica e documentale successiva alla decisione di divisione.
- La necessità di un frazionamento o di un provvedimento amministrativo preventivo va distinta dalla divisibilità giuridica del bene: la divisione in natura può essere pronunciata anche se gli adempimenti catastali devono essere eseguiti successivamente.
- Un motivo di appello o di ricorso per cassazione è inammissibile se non si confronta con la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre la tesi di merito già disattesa.
- Nel giudizio divisionale, il sorteggio delle porzioni può essere disposto solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che approva il progetto di divisione, poiché il sorteggio è un atto meramente attuativo dell'assetto già definito dalla pronuncia.
- Nelle divisioni endoesecutive in cui interviene il creditore procedente, la regolazione delle spese tra creditore e debitore esecutato segue il principio di causalità/soccombenza, sicché il debitore che ha reso necessaria l'esecuzione e la divisione sopporta le spese del giudizio divisionale.
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