Cassazione Civile, Ordinanza n. 36844/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società, del diniego dell'esenzione decennale IRPEG prevista dall'art. 14, comma 5, L. n. 64/1986. La contribuente sosteneva che l'atto fosse privo di adeguata motivazione ai sensi della L. n. 212/2000 e deduceva anche decadenza e insussistenza dei presupposti del diniego. L'Ufficio replicava che l'agevolazione spettava solo alle imprese costituite in forma societaria entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 18 D.L. n. 244/1995 conv. in L. n. 341/1995, mentre nel caso concreto, pur essendo stata la società costituita il 21 dicembre 1993, l'atto costitutivo era stato omologato soltanto il 7 aprile 1994, con conseguente difetto del requisito temporale. In cassazione l'Agenzia articolava cinque motivi: omessa motivazione sul passaggio in giudicato della sentenza presupposta; omessa motivazione sul fatto che quella sentenza non fosse definitiva; motivazione solo apparente e per relationem; omesso esame di un fatto decisivo relativo al diritto all'esenzione; violazione degli artt. 2330 c.c. e 105 T.U.I.R. per avere la CTR considerato sufficiente la mera redazione dell'atto costitutivo invece della costituzione con iscrizione nel registro imprese entro il 31 dicembre 1993.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione. La sentenza d'appello era stata notificata il 15-17 giugno 2015 e il ricorso per cassazione era stato spedito per la notifica solo il 21 settembre 2015, oltre il termine breve di sessanta giorni ex artt. 325 e 326 c.p.c. Anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 agosto 2015, il termine scadeva il 17 settembre 2015. Non essendo stata formalizzata alcuna rinuncia al ricorso, la Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Le spese sono state compensate per la domanda congiunta di rinvio a nuovo ruolo finalizzata a consentire una rinuncia, e non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza dell'Agenzia ammessa a prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, L. 1 marzo 1986, n. 64
richiamato come base dell'esenzione decennale IRPEG oggetto del diniego impugnato
art. 7, comma 2, lett. a) e b), L. 27 luglio 2000, n. 212
invocato dalla contribuente per dedurre il difetto di motivazione dell'atto
art. 18 D.L. n. 244/1995, conv. in L. n. 341/1995
richiamato dall'Ufficio per sostenere che l'agevolazione spettava solo alle imprese costituite in forma societaria entro il 31 dicembre 1993
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992
evocato nell'appello dell'Ufficio per censurare la sentenza di primo grado
artt. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
richiamati come parametri dei motivi di ricorso per cassazione
richiamato per denunciare la mancanza o apparenza di motivazione
invocato nel quinto motivo per sostenere che la costituzione della società richiedeva l'iscrizione nel registro delle imprese
art. 105 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
richiamato come norma che subordinava il beneficio al requisito temporale di costituzione della società
applicati per individuare il termine breve di impugnazione
art. 1, d.l. n. 132/2014 conv. in L. n. 162/2014
richiamato per la modifica della sospensione feriale dei termini processuali, che dal 2015 decorre dal 1 al 31 agosto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile nel caso di specie per la qualità soggettiva dell'Agenzia e la prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata; la verifica della tempestività va compiuta considerando anche la disciplina vigente sulla sospensione feriale dei termini.
- La modifica del periodo di sospensione feriale opera ai fini del computo del termine per proporre ricorso e, per l'anno 2015, la sospensione dal 1 al 31 agosto incide sulla scadenza del termine breve.
- Quando l'inammissibilità del ricorso emerge per ragioni di rito, la Corte può definire la causa senza affrontare i motivi di merito, che restano assorbiti.
- Nei giudizi tributari, la corretta individuazione del momento di costituzione della società e dei requisiti temporali richiesti dalla normativa agevolativa richiede attenzione alla disciplina civilistica dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione, se il beneficio è ancorato alla costituzione entro una certa data.
- La motivazione per relationem è censurabile solo se non consente di comprendere le ragioni della decisione; tuttavia, nel caso deciso, tali censure non sono state esaminate perché il ricorso era tardivo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36771/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36821/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36822/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36823/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36824/2021 del 26/11/2021
- ordinanza_civile · 26 nov 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 36825/2021 del 26/11/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →