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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36844/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte della società, del diniego dell'esenzione decennale IRPEG prevista dall'art. 14, comma 5, L. n. 64/1986. La contribuente sosteneva che l'atto fosse privo di adeguata motivazione ai sensi della L. n. 212/2000 e deduceva anche decadenza e insussistenza dei presupposti del diniego. L'Ufficio replicava che l'agevolazione spettava solo alle imprese costituite in forma societaria entro il 31 dicembre 1993 ai sensi dell'art. 18 D.L. n. 244/1995 conv. in L. n. 341/1995, mentre nel caso concreto, pur essendo stata la società costituita il 21 dicembre 1993, l'atto costitutivo era stato omologato soltanto il 7 aprile 1994, con conseguente difetto del requisito temporale. In cassazione l'Agenzia articolava cinque motivi: omessa motivazione sul passaggio in giudicato della sentenza presupposta; omessa motivazione sul fatto che quella sentenza non fosse definitiva; motivazione solo apparente e per relationem; omesso esame di un fatto decisivo relativo al diritto all'esenzione; violazione degli artt. 2330 c.c. e 105 T.U.I.R. per avere la CTR considerato sufficiente la mera redazione dell'atto costitutivo invece della costituzione con iscrizione nel registro imprese entro il 31 dicembre 1993.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i cinque motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione. La sentenza d'appello era stata notificata il 15-17 giugno 2015 e il ricorso per cassazione era stato spedito per la notifica solo il 21 settembre 2015, oltre il termine breve di sessanta giorni ex artt. 325 e 326 c.p.c. Anche tenendo conto della sospensione feriale dei termini dal 1 al 31 agosto 2015, il termine scadeva il 17 settembre 2015. Non essendo stata formalizzata alcuna rinuncia al ricorso, la Corte ha quindi dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Le spese sono state compensate per la domanda congiunta di rinvio a nuovo ruolo finalizzata a consentire una rinuncia, e non è stato applicato l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 per la soccombenza dell'Agenzia ammessa a prenotazione a debito.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se notificato oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata; la verifica della tempestività va compiuta considerando anche la disciplina vigente sulla sospensione feriale dei termini.
  • La modifica del periodo di sospensione feriale opera ai fini del computo del termine per proporre ricorso e, per l'anno 2015, la sospensione dal 1 al 31 agosto incide sulla scadenza del termine breve.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso emerge per ragioni di rito, la Corte può definire la causa senza affrontare i motivi di merito, che restano assorbiti.
  • Nei giudizi tributari, la corretta individuazione del momento di costituzione della società e dei requisiti temporali richiesti dalla normativa agevolativa richiede attenzione alla disciplina civilistica dell'efficacia costitutiva dell'iscrizione, se il beneficio è ancorato alla costituzione entro una certa data.
  • La motivazione per relationem è censurabile solo se non consente di comprendere le ragioni della decisione; tuttavia, nel caso deciso, tali censure non sono state esaminate perché il ricorso era tardivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazione delibere condominiali
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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