Cassazione Civile, Ordinanza n. 20758/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento catastale emesso a seguito di denuncia DOCFA presentata dal contribuente, con cui l'Ufficio aveva rettificato la categoria e la rendita di un fabbricato sito in Praiano, adibito a struttura ricettiva, passando da D/2 ad A/2 e da euro 3.202 a euro 4.276. La CTP aveva annullato l'atto, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo che la documentazione prodotta giustificasse la rettifica e che l'immobile, per destinazione ad attività alberghiera/ricettiva, fosse riconducibile alla tipologia A. Le ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione perplessa o incomprensibile e violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; 2) nullità per motivazione meramente apparente, per mancata considerazione delle difese e dei documenti della contribuente e per contraddittorietà nell'assimilare la destinazione alberghiera alla categoria A2; 3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che l'immobile aveva dodici vani e non poteva essere usato come affittacamere secondo i parametri indicati dall'Ufficio; 4) violazione degli artt. 61 d.P.R. 1142/1949, 8 d.P.R. 138/1998 e dell'art. 2937 c.c., sostenendo che, se l'immobile era struttura alberghiera, l'esito corretto era il rigetto dell'appello dell'Ufficio e che la nuova classificazione contrastava anche con la disciplina urbanistica regionale; 5) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per insufficienza della motivazione dell'avviso, fondato in sostanza sulla presenza di immobili limitrofi classificati in A2 classe 9.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo assorbiti gli altri, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, Sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito della CTR è stata censurata perché sorretta da motivazione meramente apparente: la sentenza non esplicitava i motivi di appello ritenuti fondati, non chiariva la rilevanza degli elementi documentali richiamati, richiamava norme e precedenti non pertinenti alla specifica procedura DOCFA e ometteva qualsiasi confronto con le allegazioni difensive della contribuente. Il ricorso è stato quindi accolto nei limiti del vizio motivazionale, senza esame degli ulteriori motivi, rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
la motivazione della sentenza è presidio costituzionale e la sua assenza o apparenza integra violazione di legge censurabile in cassazione
la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la motivazione apparente è equiparata a mancanza di motivazione
nel processo tributario la sentenza deve dare conto in modo intellegibile del percorso logico-giuridico seguito
è il parametro di ricorso utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per vizi motivazionali
dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al "minimo costituzionale"
la Corte ha escluso i presupposti di improponibilità/inammissibilità del ricorso genericamente eccepiti dalla controricorrente
richiamato in relazione al principio della ragione più liquida e all'ordine di trattazione delle questioni
art. 24 Cost.
richiamato a fondamento del principio della ragione più liquida
art. 1, comma 335, L. n. 311/2004
richiamato dalla CTR come ipotesi di revisione del classamento per scostamento tra valore catastale e valore di mercato, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie DOCFA
art. 1, comma 336, L. n. 311/2004
richiamato dalla CTR come ipotesi di revisione per trasformazioni edilizie, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie DOCFA
art. 3, comma 58, L. n. 662/1996
richiamato dalla CTR come ipotesi di revisione per incongruità rispetto ad immobili similari, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie DOCFA
invocato dalle ricorrenti per l'obbligo di motivazione dell'avviso; il motivo è rimasto assorbito
art. 61 d.P.R. n. 1142/1949
invocato dalle ricorrenti nel quarto motivo; il motivo è rimasto assorbito
invocato dalle ricorrenti nel quarto motivo; il motivo è rimasto assorbito
richiamato nel quarto motivo; il motivo è rimasto assorbito
richiamato quanto alla legittimazione dell'acquirente dell'immobile ad intervenire/proporre ricorso quale avente causa
Massime di principio
- La motivazione è meramente apparente quando non consente di comprendere le ragioni effettive della decisione, perché si limita a formule generiche, assertive o astratte, senza confrontarsi con i motivi di appello, con il quadro probatorio e con le allegazioni delle parti.
- Nel processo tributario, la sentenza deve esplicitare in modo intellegibile il percorso logico-giuridico seguito; il richiamo a precedenti o norme non pertinenti al caso concreto non sana il difetto di motivazione.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., in cassazione è deducibile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più censurabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- Quando il vizio di motivazione è accolto, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per un nuovo esame.
- Il giudice di legittimità può applicare il principio della ragione più liquida e decidere la controversia sulla questione di più agevole soluzione, prescindendo dall'ordine logico tradizionale delle questioni.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20526/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20527/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20528/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20529/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20530/2026 del 18/06/2026
- ordinanza_civile · 18 giu 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 20531/2026 del 18/06/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →