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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09729/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un contribuente, dell'estratto di ruolo richiesto presso l'agente della riscossione per verificare l'esistenza di pretese contributive a suo carico. In primo grado il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo regolarmente notificati cartelle e avvisi di addebito e qualificando l'azione come opposizione tardiva all'esecuzione, quindi inammissibile per difetto di interesse ad agire. La corte d'appello ha invece riconosciuto l'interesse ad agire in ragione della notifica di un'intimazione di pagamento, ma ha confermato la regolarità delle notifiche degli atti, salvo una cartella per la quale mancava prova della notifica e il credito risultava prescritto. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: nullità della sentenza e violazione del diritto di difesa per mancato esame del disconoscimento delle copie prodotte; violazione delle norme sul disconoscimento delle scritture e sull'autenticità delle notifiche; omessa pronuncia sulla validità del disconoscimento; inesistenza delle notifiche via PEC da indirizzi non inseriti in pubblici elenchi; omessa pronuncia sull'azione di accertamento negativo del credito per prescrizione, decadenza e inesistenza; omessa pronuncia sull'interesse a impugnare il ruolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi cinque motivi: il disconoscimento delle copie era generico e formulato come clausola di stile, quindi inefficace; inoltre le censure sulla notifica via PEC attaccavano un accertamento di fatto della corte d'appello e non erano ammissibili in cassazione. Ha ritenuto infondati il sesto e il settimo motivo, perché non vi era omessa pronuncia sul merito: la corte d'appello aveva già accertato la rituale notifica degli atti e la definitività della pretesa per mancata opposizione nei termini, mentre le ulteriori eccezioni erano nuove o assorbite. La Corte ha anche richiamato il più recente orientamento delle Sezioni Unite sulla carenza di interesse ad agire nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, salvo i casi specificamente previsti. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del solo INPS, mentre nulla è stato liquidato nei confronti dell'agente della riscossione, ritenuto destinatario di mera litis denuntiatio; è stato inoltre posto a suo carico l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso dedotti come nullità o omessa pronuncia sono scrutinati alla luce dei limiti del controllo di legittimità, che non consente di riesaminare accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.

  • artt. 214, 215 e 216 c.p.c.

    Il disconoscimento delle copie e delle sottoscrizioni deve essere specifico, chiaro e circostanziato; in mancanza non produce effetti utili e non impone la verificazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia già deciso sulla ritualità della notifica e sulla definitività del credito, assorbendo o rendendo inammissibili le ulteriori eccezioni.

  • art. 2702 c.c.

    È richiamato in relazione alla contestazione dell'efficacia probatoria delle scritture e delle sottoscrizioni, ma la Corte ribadisce che la contestazione deve essere specifica per incidere sulla loro idoneità probatoria.

  • art. 2719 c.c.

    Per la contestazione della conformità delle copie all'originale è necessario un disconoscimento specifico, altrimenti le copie restano efficaci come prova.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa non risulta leso quando la parte non formuli un disconoscimento idoneo a produrre effetti processuali.

  • art. 111 Cost.

    È evocato come parametro del giusto processo, ma non risulta violato in assenza di un disconoscimento specifico e di un vizio decisivo del procedimento.

  • art. 3-bis L. n. 53/1994

    La censura sulla notificazione via PEC è stata ritenuta inammissibile perché volta a contestare un accertamento di fatto sulla regolarità della notifica.

  • art. 26, comma 2, D.P.R. n. 602/1973

    Richiamato per la disciplina delle notifiche degli atti della riscossione; la Corte non nega in astratto la rilevanza, ma considera inammissibili le doglianze perché rivolte contro l'accertamento di merito.

  • art. 57-bis d.lgs. n. 82/2005

    Richiamato in relazione alla notifica via PEC e all'utilizzo di indirizzi elettronici, ma non porta all'accoglimento del ricorso in presenza dell'accertamento di fatto del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per il tema dell'onere probatorio sulle notifiche e sulla prova del credito; la Corte ritiene che, nel caso concreto, le copie non specificamente disconosciute fossero idonee a provare la regolarità notificatoria.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 12, comma 4-bis, D.P.R. n. 602/1973

    La Corte richiama il nuovo orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la norma specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata nei processi pendenti.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di copie documentali o della genuinità di scritture e sottoscrizioni deve essere specifico, chiaro e circostanziato; un disconoscimento generico o di stile è inefficace e non impedisce al giudice di valorizzare la documentazione prodotta.
  • La produzione in giudizio di copie di atti attestanti notifiche non è di per sé insufficiente: in mancanza di un valido e specifico disconoscimento, tali copie possono essere ritenute conformi agli originali e idonee a dimostrare la regolarità del procedimento notificatorio.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che mirano sostanzialmente a rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, se la motivazione della sentenza impugnata dà conto della valutazione delle risultanze documentali.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito ha già affrontato la questione decisiva sulla rituale notificazione degli atti e sulla definitività della pretesa, rendendo assorbite o inammissibili le ulteriori eccezioni di prescrizione, decadenza o inesistenza del credito, specie se nuove in appello.
  • Nell'impugnazione dell'estratto di ruolo, l'interesse ad agire non è in re ipsa, ma va apprezzato alla luce dei casi in cui l'ordinamento riconosce una tutela immediata contro il ruolo o la cartella non notificata o invalidamente notificata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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