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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09667/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una persona che aveva chiesto l'accertamento giudiziale dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con una società, per il periodo dal 10 settembre 2006 al 20 febbraio 2008, e la condanna della società al pagamento delle retribuzioni e competenze maturate. La Corte d'appello aveva accolto la domanda, riformando il primo grado, dopo avere riesaminato le prove testimoniali e documentali e avere valorizzato anche una consulenza tecnica d'ufficio, liquidando una somma complessiva in favore della lavoratrice. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 2094 c.c., dell'art. 116 c.p.c. e dell'art. 228 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale avesse valutato in modo frazionato le testimonianze, omettendo circostanze decisive, e avesse erroneamente considerato come interrogatorio formale dichiarazioni rese dal legale rappresentante in un libero interrogatorio; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 2094 c.c. in relazione all'art. 2697 c.c., assumendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente addossato alla società l'onere di provare l'esistenza di un praticantato/tirocinio, così invertendo la regola sull'onere della prova. La lavoratrice ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, la ricorrente chiedeva in realtà una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle testimonianze, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre precisato che la censura ex art. 116 c.p.c. è proponibile solo se si contesta l'attribuzione a una prova di un valore diverso da quello previsto dalla legge, non quando si lamenta semplicemente un cattivo apprezzamento delle prove. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che non vi è stata inversione dell'onere probatorio: la tesi del praticantato era stata introdotta dalla società come fatto impeditivo/alternativo rispetto alla subordinazione, sicché spettava alla convenuta provarne i presupposti ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.; in ogni caso, la corte territoriale aveva fondato la decisione su un complesso di prove, specie documentali, e non su una singola dichiarazione del legale rappresentante. La società ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2094 c.c.

    Richiamato per la nozione di lavoro subordinato, rispetto alla quale la Corte di merito aveva accertato la sussistenza del rapporto sulla base delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o disapplica la regola di valutazione; non è invece censurabile il mero cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 228 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente in relazione alla pretesa erronea qualificazione delle dichiarazioni del legale rappresentante come interrogatorio formale.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Usato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5

    Il vizio è configurabile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non copre il cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il fatto impeditivo o alternativo allegato dalla convenuta, ossia il praticantato/tirocinio, gravava sulla parte che lo deduceva.

  • art. 429 c.p.c.

    Richiamato per la decorrenza degli accessori sulle somme riconosciute alla lavoratrice dalle singole scadenze al soddisfo.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è ammissibile trasformare una critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove in una denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale: la rivalutazione del materiale istruttorio appartiene al giudice di merito.
  • La censura ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto dall'ordinamento o abbia applicato una regola di valutazione non corretta; non basta lamentare che le prove siano state lette male o in modo non convincente.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non il semplice cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie.
  • Quando una parte allega un rapporto diverso da quello dedotto dall'avversario come fatto impeditivo o alternativo rispetto alla subordinazione, l'onere di provarne i presupposti grava su chi lo invoca ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.
  • La decisione sulla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro può essere fondata su un insieme di elementi probatori, in particolare documentali e testimoniali, senza che singole dichiarazioni siano necessariamente decisive da sole.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioniProveInadempimento
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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