Cassazione Civile, Ordinanza n. 09669/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un soggetto che aveva lavorato presso uno studio professionale e chiedeva di far accertare che, dal 1.3.1994 al 31.10.2009, il rapporto intercorso fosse un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente inquadramento nel 2° livello del CCNL studi professionali, pagamento di differenze retributive e TFR, oltre ai contributi previdenziali. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte. In appello, il datore di lavoro ha ottenuto la riforma della decisione e il rigetto integrale della domanda, perché la Corte territoriale ha ritenuto che la sola presenza assidua nello studio e la disponibilità di una postazione non bastassero a dimostrare la subordinazione, in assenza di indici quali potere disciplinare, obbligo di previa autorizzazione delle assenze e assoggettamento a direttive organizzative. Il ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: con il primo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che, nonostante dimissioni formali da precedenti rapporti, aveva continuato a svolgere la propria attività con modalità immutate; con il secondo ha dedotto falsa applicazione delle norme sulla collaborazione coordinata e continuativa e sulla presunzione di subordinazione in mancanza di progetto, sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto qualificare il rapporto come co.co.co. e quindi convertirlo in subordinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato le circostanze dedotte e aveva escluso, con motivazione non censurabile in sede di legittimità, la prova del potere direttivo e degli altri indici della subordinazione. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché la Corte territoriale aveva già valutato la tesi della collaborazione coordinata e continuativa e aveva escluso che il rapporto fosse sussumibile nello schema dell'art. 409 n. 3 c.p.c., rilevando che il coordinamento era solo logistico e privo di effettiva eterodirezione; conseguentemente era corretta anche la mancata conversione ex art. 69 d.lgs. n. 276/2003. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di omesso esame è escluso quando il giudice di merito abbia comunque preso in considerazione i fatti dedotti e la censura si risolva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per falsa applicazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto, se la Corte di merito ha correttamente sussunto la fattispecie nello schema normativo applicabile.
La collaborazione coordinata e continuativa richiede un coordinamento effettivo della prestazione; non è sufficiente un mero coordinamento logistico o organizzativo limitato a orari di apertura e confronti periodici informali.
La conversione in rapporto subordinato presupposta dalla disciplina sui rapporti a progetto non opera se la prestazione non è qualificabile come collaborazione coordinata e continuativa nei termini di legge.
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
La presunzione/trasformazione in lavoro subordinato non è applicabile quando il rapporto, per accertamento di merito incensurabile, non rientra nello schema della collaborazione coordinata e continuativa.
art. 13 L. 133/1962
Viene richiamata nella ricostruzione dei capi di condanna di primo grado per il versamento all'INPS di una somma dovuta a titolo previdenziale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una mera rivisitazione del materiale istruttorio sotto il profilo fattuale e probatorio: la censura è ammissibile solo se individua un vero omesso esame di un fatto decisivo o un errore di sussunzione giuridica.
- La subordinazione va dimostrata attraverso indici concreti dell'eterodirezione, del potere disciplinare e dell'assoggettamento alle direttive del datore; la mera presenza continuativa nei locali del committente o la disponibilità di una postazione di lavoro non sono, da sole, sufficienti.
- La collaborazione coordinata e continuativa richiede un coordinamento effettivo della prestazione con l'organizzazione del committente; il solo rispetto di orari di apertura o un generico confronto periodico tra professionisti non integra di per sé il coordinamento tipico.
- La conversione del rapporto in lavoro subordinato presuppone che la fattispecie sia effettivamente riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa secondo la disciplina applicabile; in difetto di tale presupposto, la conversione non può essere invocata.
- Quando il giudice di merito abbia espressamente esaminato la questione controversa e motivato sull'insussistenza degli elementi costitutivi della subordinazione o della co.co.co., la censura di omesso esame non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto.
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