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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09668/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Un lavoratore aveva agito per far dichiarare l’illegittimità del termine apposto a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con la società datrice e per ottenere la conversione del rapporto in tempo indeterminato, con conseguente condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data indicata in giudizio. I giudici di merito avevano ritenuto che la durata complessiva dei rapporti non avesse superato il limite di 56 mesi previsto da un accordo aziendale, valido a loro avviso in forza degli artt. 19, comma 2, e 51 del d.lgs. 81/2015, che consentono alla contrattazione collettiva di derogare al tetto legale di 36 mesi. Con l’unico motivo di ricorso il lavoratore sosteneva invece che la deroga legale fosse già stata esercitata a livello di CCNL di settore, che aveva elevato il limite a 44 mesi, e che quindi l’accordo aziendale successivo, portando il limite a 56 mesi, fosse invalido perché una ulteriore deroga non consentita. Denunciava violazione di legge, richiamando l’art. 5, comma 4-bis, d.lgs. 368/2001 come modificato dalla L. 92/2012 e la disciplina del CCNL metalmeccanici industria.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo. Ha osservato che la disciplina rilevante ratione temporis era quella del d.lgs. 81/2015, essendo stato abrogato il d.lgs. 368/2001, e che l’art. 19, comma 2, letto insieme all’art. 51, include tra i contratti collettivi abilitatati a derogare anche quelli aziendali. Ha escluso che la previsione di diversi livelli di contrattazione implichi un principio di consumazione o preclusione dell’intervento dell’accordo aziendale dopo la deroga già introdotta dal CCNL. Ha quindi affermato che il rapporto tra contratti collettivi di diverso livello non è governato da gerarchia o specialità proprie delle fonti legislative, ma dalla volontà delle parti sociali e dalla prossimità della disciplina. Poiché nel caso concreto non era stata allegata alcuna lesione di diritti già definitivamente acquisiti, l’accordo aziendale che elevava il limite a 56 mesi è stato ritenuto valido ed efficace. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione

  • art. 19, comma 2, d.lgs. 81/2015

    la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato ... non può superare i trentasei mesi; fate salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi

    consente alla contrattazione collettiva di derogare al limite legale di durata dei contratti a termine

  • art. 51 d.lgs. 81/2015

    per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali

    definisce in senso ampio i contratti collettivi rilevanti, includendo anche quelli aziendali ai fini della deroga

  • art. 55, comma 1, lett. b), d.lgs. 81/2015

    abrogato l'intero d.lgs. n. 368/2001

    segna la cessazione di efficacia della disciplina previgente, salvo eccezioni non rilevanti nel caso

  • art. 57 d.lgs. 81/2015

    entrato in vigore il 25.6.2015

    indica il momento di entrata in vigore della disciplina applicata al rapporto

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato

    fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In materia di contratti a termine, il rinvio legislativo ai contratti collettivi comprende anche i contratti collettivi aziendali, se stipulati dai soggetti legittimati dalla legge.
  • La facoltà della contrattazione collettiva di derogare al limite legale di durata dei rapporti a termine non è soggetta a un principio di gerarchia tra livelli negoziali paragonabile a quello delle fonti legislative.
  • La circostanza che un contratto collettivo nazionale abbia già introdotto una deroga al limite legale non impedisce, di per sé, a un successivo contratto aziendale di prevedere un’ulteriore diversa disciplina, ove la legge consenta la deroga ai contratti collettivi in generale.
  • Per escludere l’efficacia di un accordo aziendale derogatorio non basta invocare una presunta preclusione sistematica: occorre dimostrare una violazione di norme inderogabili o la lesione di diritti già definitivamente acquisiti.
  • Nel controllo di legittimità, la corretta individuazione della disciplina ratione temporis è decisiva quando sia intervenuta l’abrogazione della normativa previgente e l’entrata in vigore di una nuova regolazione del rapporto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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