Cassazione Civile, Ordinanza n. 09670/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Il lavoratore aveva agito in primo grado contro la società poi fallita e contro l'amministratore, chiedendo: la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli con lettera del 16.10.2013; il risarcimento del danno parametrato a 15 mensilità; il pagamento delle voci retributive conseguenti alla risoluzione del rapporto; nonché il risarcimento, in solido con l'amministratore, ai sensi dell'art. 2476 c.c., oltre al danno morale e all'immagine. Il Tribunale aveva rigettato tutte le domande e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, osservando anche la genericità dell'appello e ritenendo non provato il dedotto rapporto di lavoro, oltre a escludere l'azione ex art. 2476 c.c. per difetto della qualità di socio in capo all'attore. In cassazione il ricorrente ha articolato tre motivi: 1) ha denunciato la simulazione/inesistenza del rapporto subordinato e la violazione degli artt. 1414 e 2697 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., lamentando omesso esame della documentazione prodotta; 2) ha dedotto la falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che non vi fosse prova della asserita autodeterminazione dei compensi; 3) ha lamentato errori processuali e omesso esame di documenti decisivi, sostenendo che la Corte d'appello non avrebbe esaminato il motivo di gravame relativo alla reiezione della domanda di illegittimità del licenziamento e alla tutela reale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, nn. 4 e 6, c.p.c. Ha rilevato che il primo motivo cumulava in modo promiscuo censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, senza indicare un reale vizio di motivazione apparente o incomprensibile; ha inoltre osservato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. era prospettato in modo non conforme alla norma e, comunque, ostato dalla doppia conforme. Quanto ai documenti asseritamente ignorati, il ricorso li indicava in modo generico e senza specificarne produzione e collocazione nel fascicolo. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché vertente su un tema non affrontato nella sentenza impugnata. Il terzo motivo è stato parimenti inammissibile perché attribuiva alla sentenza affermazioni non rinvenibili nel testo e, nella parte relativa all'omesso esame del motivo di appello, non riportava il contenuto dell'atto di gravame né rispettava gli oneri di specificazione e di autosufficienza. La Corte ha escluso ogni rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato; è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1414 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la simulazione del rapporto di lavoro; la Corte non entra nel merito della dedotta simulazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle censure per difetto di specificità.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere probatorio; la Corte ribadisce che le doglianze non possono risolversi in una generica critica del materiale probatorio.
art. 112 c.p.c.
Evocato dal ricorrente ma non in modo corretto e specifico; la Corte rileva anche il mancato esatto inquadramento del vizio processuale denunciato.
art. 115 c.p.c.
Richiamato a sostegno di censure sulla valutazione della prova; la Corte reputa inammissibili le doglianze che mirano in realtà a una nuova valutazione del merito.
art. 116 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente insieme ad altre norme processuali; la Corte non ravvisa un errore di valutazione censurabile nei termini proposti.
art. 360 c.p.c.
La Corte osserva che i motivi sono formulati in modo non coerente con le specifiche ipotesi di ricorso per cassazione, in particolare con il vizio di cui al n. 5.
art. 366 c.p.c.
La decisione fonda l'inammissibilità sulla mancata specificità dei motivi e sulla carenza di autosufficienza nell'indicazione e localizzazione dei documenti e degli atti processuali rilevanti.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per affermare la preclusione al sindacato ex art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di "doppia conforme".
art. 2476 c.c.
Richiamato nella domanda originaria per l'azione di responsabilità verso l'amministratore; la Corte d'appello aveva escluso la legittimazione dell'attore per difetto della qualità di socio, profilo non scalfito in cassazione.
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
comma 1-quater e comma 1-bis
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite puntualmente alle rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di difese di merito o di doglianze generiche non è sufficiente.
- Il vizio motivazionale non può essere denunciato in modo promiscuo e indistinto insieme a violazioni di legge: occorre distinguere chiaramente tra errori di diritto, vizi processuali e omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'indicazione di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente una nuova valutazione delle prove o una critica generale al convincimento del giudice di merito.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità sul vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è ulteriormente precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter c.p.c.
- Quando si deduce l'omesso esame di documenti o atti processuali, il ricorrente deve indicarne specificamente contenuto, momento di produzione e collocazione nel fascicolo, altrimenti la censura è inammissibile.
- La censura che attribuisce alla sentenza impugnata affermazioni non effettivamente contenute nel provvedimento non è scrutinabile in cassazione, perché non confronta correttamente la decisione con le ragioni realmente poste a base del giudizio.
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