Cassazione Civile, Ordinanza n. 09673/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di tutela di una pluralità di docenti di religione cattolica che avevano prestato servizio nella scuola pubblica con contratti a tempo determinato reiterati per un periodo ultratriennale, su posti vacanti e disponibili compresi nell’organico di diritto, in attesa dell’espletamento del concorso previsto per la copertura dei posti di ruolo. La Corte d’appello aveva già ritenuto illegittima tale reiterazione e aveva riconosciuto un’indennità risarcitoria, poi ridotta per alcuni docenti e confermata per altri. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., del principio dispositivo e dell’onere di allegazione, nonché dell’art. 1 della L. n. 186 del 2003, sostenendo che sarebbero stati i docenti a dover allegare e provare gli elementi dell’abusività del ricorso al termine. In sostanza, il ricorrente contesta la qualificazione della fattispecie come abuso del contratto a termine e il conseguente riconoscimento del diritto al risarcimento del danno eurounitario.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l’unico motivo perché già coperto da un orientamento consolidato della stessa Corte: nel regime speciale dei docenti di religione cattolica, il protrarsi di rapporti annuali o comunque senza soluzione di continuità oltre tre annualità scolastiche, senza indizione del concorso triennale, integra abuso del ricorso al contratto a termine; analogo abuso sussiste anche nell’utilizzazione discontinua per eccedenza rispetto al fabbisogno, se la durata complessiva supera le tre annualità. In tali ipotesi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, quantificabile secondo i parametri dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010, oggi art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, oltre al maggior danno se provato, ma non la trasformazione del rapporto in tempo indeterminato. La Corte ha rilevato che il ricorso non introduce argomenti diversi da quelli già disattesi nei precedenti richiamati e che, nel caso concreto, i docenti avevano ricevuto incarichi annuali ultratriennali su posti vacanti e disponibili in attesa del concorso. Nulla è stato disposto sulle spese di legittimità per mancata attività difensiva dei resistenti; esclusa anche l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 nei confronti dell’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Invocato dal Ministero per contestare l’allocazione dell’onere probatorio; la Corte ritiene infondata la censura perché, nei casi di contratto a termine con causale contestata, l’onere della prova della legittimità della causale grava sul datore/Amministrazione.
Richiamato dal ricorrente in relazione al principio dispositivo; la Corte non accoglie la doglianza perché i fatti decisivi risultano già accertati in base al materiale istruttorio e alla disciplina speciale applicabile.
Norma del regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica: è interpretata nel senso che, se l’Amministrazione utilizza rapporti a termine oltre tre annualità senza indire il concorso triennale, si configura abuso.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale della censura di violazione di legge dedotta in cassazione.
La Corte richiama per rinviare alla motivazione dei propri precedenti conformi.
Indicato come parametro di quantificazione del danno eurounitario nelle ipotesi di abuso del contratto a termine.
art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015
Richiamato quale disciplina succedanea ai fini della liquidazione del danno da abusiva reiterazione dei contratti a termine.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sua applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, esonerate dal versamento materiale del contributo unificato mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica, la reiterazione di contratti annuali per oltre tre annualità scolastiche, senza indizione del concorso triennale, integra un abuso del ricorso al termine.
- L’abuso del contratto a termine può configurarsi anche quando l’utilizzazione del docente sia discontinua in alcune annualità per ragioni di eccedenza, purché la durata complessiva dei rapporti superi le tre annualità scolastiche.
- Quando sia accertato l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine, sorge il diritto del lavoratore al risarcimento del danno eurounitario, da liquidare secondo i parametri normativi applicabili, oltre all’eventuale maggior danno provato.
- Nel contenzioso sull’abusiva reiterazione dei contratti a termine, spetta all’Amministrazione/datore di lavoro dimostrare la legittimità della causale che giustifica la durata infrannuale o la reiterazione del contratto; se tale prova riesce, quei contratti non si computano ai fini dell’abuso.
- Per i docenti di religione cattolica non è riconoscibile la trasformazione automatica del rapporto a tempo indeterminato come rimedio all’abuso del termine, ma solo il risarcimento del danno nei limiti stabiliti dalla disciplina applicabile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09667/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09668/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09669/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09670/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09682/2023 del 12/04/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 12 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 09683/2023 del 12/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →