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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09682/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dalla trattenuta, operata da un ente previdenziale privato sul trattamento pensionistico di un proprio iscritto/pensionato, a titolo di contributo di solidarietà per il triennio 2014-2016. I giudici di merito hanno ritenuto illegittima la trattenuta e hanno condannato l'ente alla restituzione delle somme trattenute oltre accessori. L'ente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura avverso la sentenza d'appello. Prima dell'adunanza camerale, tuttavia, ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte, chiedendo la declaratoria di estinzione e la compensazione delle spese.

La decisione

La Corte ha rilevato che, prima dell'adunanza camerale, il ricorrente aveva validamente rinunciato al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con atto rituale sottoscritto dal legale rappresentante e dai difensori muniti di mandato speciale e notificato alla controparte. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, disponendo la compensazione integrale delle spese di lite in ragione delle ragioni della rinuncia. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché non applicabile in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso per cassazione è rituale se è formalizzata con atto sottoscritto dalla parte e dal difensore munito di mandato speciale e notificato alla controparte; non richiede l'accettazione della controparte per produrre effetti processuali.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Le ragioni della rinuncia sono state ritenute idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il raddoppio del contributo unificato non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi di rigetto, inammissibilità originaria o improcedibilità dell'impugnazione.

  • sentenza Corte cost. n. 77 del 2018

    Richiamata come base della formulazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. applicata nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se effettuata nelle forme dell'art. 390 c.p.c., determina il venir meno dell'interesse alla decisione e consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
  • La rinuncia al ricorso per cassazione non necessita di accettazione della controparte per produrre effetti processuali, purché sia formalmente rituale e notificata.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando le ragioni della rinuncia integrino una giustificazione idonea ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c.
  • Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando il giudizio di cassazione si estingue di fatto per rinuncia rituale al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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