Cassazione Civile, Ordinanza n. 20326/2023 del 14/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società estera, che aveva operato in Italia e poi cessato l'attività nel 2005, aveva aderito a una procedura di condono ex art. 8 L. n. 289/2002 per annualità pregresse. A seguito dell'omesso versamento di quanto dovuto per la definizione, l'Amministrazione aveva iscritto a ruolo il debito e notificato una cartella di pagamento per imposte dirette e IVA relative al 2004. La società contestava la cartella sostenendo che la notifica fosse tardiva: da un lato, riteneva efficace solo la notificazione eseguita il 15 giugno 2009 presso la sede estera in Lussemburgo; dall'altro, negava validità alla precedente notificazione del 17 dicembre 2008 eseguita in Italia presso il domicilio fiscale/rappresentante fiscale, assumendo che tale soggetto non fosse più legittimato dopo la cessazione dell'attività in Italia e che fosse comunque errato il richiamo alla disciplina IVA. Con i motivi di ricorso denunciava, in sintesi: travisamento dei fatti e violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 quanto alla tempestività del ricorso; violazione della disciplina europea sulla notificazione all'estero; errata applicazione dell'art. 17 d.P.R. 633/1972; violazione dell'art. 60, lett. e-bis, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 140 e 145 c.p.c. sulla nullità/inesistenza della prima notifica; nonché, con i motivi finali, violazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992 per mancata concessione di termine a difesa e omessa decisione su eccezioni relative alle doppie notifiche.
La decisione
La Corte ha ritenuto regolare ed արդյունավետ la prima notificazione della cartella eseguita il 17 dicembre 2008 presso il domicilio fiscale della società in Italia, osservando che la società non aveva dimostrato di avere comunicato validamente all'Amministrazione la cessazione dell'attività in Italia nei modi prescritti e che, comunque, la dichiarazione di cessazione richiamava ancora quel domicilio fiscale. Ha inoltre affermato che la successiva notificazione del 15 giugno 2009 all'estero non sostituiva né faceva venire meno la precedente. Da ciò ha fatto discendere la tempestività dell'azione impositiva e la tardività del ricorso introduttivo della contribuente, già dichiarato inammissibile nei gradi di merito. I primi quattro motivi sono stati rigettati perché infondati; i motivi quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili, in quanto assorbiti dalla correttezza della declaratoria di inammissibilità del ricorso originario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 L. 27 dicembre 2002, n. 289
definizione fiscale degli anni pregressi
la cartella traeva origine dall'omesso versamento delle somme dovute per la definizione condonale presentata dalla contribuente
dedotto come violato per asserito travisamento dei fatti; la Corte non ha ravvisato l'errore denunciato
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato dalla ricorrente per sostenere la tempestività del proprio ricorso; la Corte ha confermato invece la tardività
regolamento CE n. 1179 del 2008
invocato per contestare la ritualità della notificazione estera, ma ritenuto irrilevante rispetto alla validità della prima notifica
art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la sua evocazione è stata ritenuta non pertinente, poiché la pretesa riguardava il condono e non un autonomo rapporto IVA
art. 60, comma 1, lett. e-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
ritenuto non dirimente alla luce della regolarità della notificazione già eseguita nel 2008
richiamati per contestare le modalità di notifica, ma la Corte ha escluso vizi invalidanti della notificazione effettuata presso il domicilio fiscale dichiarato
art. 35, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
la mancata prova della comunicazione della cessazione dell'attività all'Amministrazione ha reso inopponibile la variazione di sede/domicilio fiscale
art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il motivo è stato dichiarato inammissibile in conseguenza della confermata inammissibilità del ricorso originario
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando il contribuente indica un domicilio fiscale e non dimostra di avere comunicato all'Amministrazione, nei modi prescritti, la successiva variazione o cessazione dell'attività, la notificazione dell'atto impositivo eseguita a quel domicilio resta valida ed efficace.
- La successiva notificazione dello stesso atto in altro luogo, anche all'estero, non sostituisce automaticamente la precedente né ne sana o elimina eventuali vizi: la validità della prima notificazione va valutata autonomamente.
- In tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso va verificata in rapporto alla prima notificazione rituale ed efficace dell'atto; se tale notificazione è valida, il ricorso proposto oltre il termine è inammissibile.
- La parte che contesta la notifica deve fornire la prova concreta delle circostanze idonee a rendere inefficace il domicilio fiscale dichiarato o a dimostrare la corretta comunicazione della variazione all'Amministrazione.
- Il richiamo a discipline speciali sulla notificazione o a norme riferite ad altri tributi è irrilevante quando la pretesa oggetto della cartella deriva da una definizione agevolata e la questione decisiva riguarda la regolarità della notificazione dell'atto al domicilio fiscale risultante dagli atti dell'ufficio.
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