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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20326/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società estera, che aveva operato in Italia e poi cessato l'attività nel 2005, aveva aderito a una procedura di condono ex art. 8 L. n. 289/2002 per annualità pregresse. A seguito dell'omesso versamento di quanto dovuto per la definizione, l'Amministrazione aveva iscritto a ruolo il debito e notificato una cartella di pagamento per imposte dirette e IVA relative al 2004. La società contestava la cartella sostenendo che la notifica fosse tardiva: da un lato, riteneva efficace solo la notificazione eseguita il 15 giugno 2009 presso la sede estera in Lussemburgo; dall'altro, negava validità alla precedente notificazione del 17 dicembre 2008 eseguita in Italia presso il domicilio fiscale/rappresentante fiscale, assumendo che tale soggetto non fosse più legittimato dopo la cessazione dell'attività in Italia e che fosse comunque errato il richiamo alla disciplina IVA. Con i motivi di ricorso denunciava, in sintesi: travisamento dei fatti e violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 21 d.lgs. 546/1992 quanto alla tempestività del ricorso; violazione della disciplina europea sulla notificazione all'estero; errata applicazione dell'art. 17 d.P.R. 633/1972; violazione dell'art. 60, lett. e-bis, d.P.R. 600/1973 e degli artt. 140 e 145 c.p.c. sulla nullità/inesistenza della prima notifica; nonché, con i motivi finali, violazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992 per mancata concessione di termine a difesa e omessa decisione su eccezioni relative alle doppie notifiche.

La decisione

La Corte ha ritenuto regolare ed արդյունավետ la prima notificazione della cartella eseguita il 17 dicembre 2008 presso il domicilio fiscale della società in Italia, osservando che la società non aveva dimostrato di avere comunicato validamente all'Amministrazione la cessazione dell'attività in Italia nei modi prescritti e che, comunque, la dichiarazione di cessazione richiamava ancora quel domicilio fiscale. Ha inoltre affermato che la successiva notificazione del 15 giugno 2009 all'estero non sostituiva né faceva venire meno la precedente. Da ciò ha fatto discendere la tempestività dell'azione impositiva e la tardività del ricorso introduttivo della contribuente, già dichiarato inammissibile nei gradi di merito. I primi quattro motivi sono stati rigettati perché infondati; i motivi quinto e sesto sono stati dichiarati inammissibili, in quanto assorbiti dalla correttezza della declaratoria di inammissibilità del ricorso originario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente indica un domicilio fiscale e non dimostra di avere comunicato all'Amministrazione, nei modi prescritti, la successiva variazione o cessazione dell'attività, la notificazione dell'atto impositivo eseguita a quel domicilio resta valida ed efficace.
  • La successiva notificazione dello stesso atto in altro luogo, anche all'estero, non sostituisce automaticamente la precedente né ne sana o elimina eventuali vizi: la validità della prima notificazione va valutata autonomamente.
  • In tema di cartella di pagamento, la tempestività del ricorso va verificata in rapporto alla prima notificazione rituale ed efficace dell'atto; se tale notificazione è valida, il ricorso proposto oltre il termine è inammissibile.
  • La parte che contesta la notifica deve fornire la prova concreta delle circostanze idonee a rendere inefficace il domicilio fiscale dichiarato o a dimostrare la corretta comunicazione della variazione all'Amministrazione.
  • Il richiamo a discipline speciali sulla notificazione o a norme riferite ad altri tributi è irrilevante quando la pretesa oggetto della cartella deriva da una definizione agevolata e la questione decisiva riguarda la regolarità della notificazione dell'atto al domicilio fiscale risultante dagli atti dell'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

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