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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26098/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione della lite da parte del contribuente ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e ha dichiarato estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. Non è stata affrontata nel merito la fondatezza dei motivi di ricorso.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IVA e IRAP relative all'anno d'imposta 2011. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la CTR Campania aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi: con il primo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; con il secondo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 e degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L'intimato non si è costituito. Successivamente, l'Agenzia ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, poiché il contribuente aveva presentato istanza di definizione della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e aveva versato tutte le somme previste dalla norma.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione, la lite tributaria venga definita dal contribuente secondo una norma di definizione agevolata e risultino versate tutte le somme dovute, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere.
  • L'intervenuta definizione della controversia assorbe l'esame dei motivi di ricorso, che non vengono scrutinati nel merito.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per definizione della lite, le spese di giudizio possono essere compensate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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