Cassazione Civile, Ordinanza n. 26086/2021 del 27/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (esattore)
La controversia
La società concessionaria della riscossione ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Sicilia che aveva rigettato il suo appello avverso la decisione di primo grado. La controversia originava dall'impugnazione, da parte del contribuente, di 21 intimazioni di pagamento; la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso limitatamente alle cartelle notificate durante il periodo di detenzione, ritenendo nulla la notifica. In cassazione, la ricorrente ha dedotto un solo motivo ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., denunciando la nullità della sentenza d'appello per assoluta incoerenza della motivazione e per contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo. La censura era centrata sul fatto che la CTR, nella ricostruzione della vicenda e nella motivazione, aveva dato affermazioni tra loro inconciliabili circa la correttezza delle notifiche e circa l'infondatezza dell'appello, per poi concludere che il ricorso introduttivo era stato legittimamente dichiarato inammissibile e che l'appello andava rigettato, con ulteriore disallineamento rispetto a quanto risultava dalla parte introduttiva della stessa sentenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha rilevato che la sentenza impugnata presentava un'insanabile incoerenza complessiva tra svolgimento del processo, motivazione e dispositivo: da un lato affermava la correttezza delle notifiche e l'infondatezza dei motivi di appello; dall'altro, sosteneva che il ricorso introduttivo fosse stato dichiarato inammissibile, circostanza non coerente con la descrizione del primo grado, che lo indicava come parzialmente accolto; infine, il dispositivo rigettava l'appello. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, demandando al giudice di rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità della sentenza quando il vizio emerge dal testo del provvedimento, come nel caso di contrasto insanabile tra affermazioni inconciliabili o tra motivazione e dispositivo.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale.
art. 12 preleggi
richiamato, tramite il precedente delle Sezioni Unite, per interpretare il sindacato di legittimità sulla motivazione nel suo minimo costituzionale.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
richiamato nel precedente citato per la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 83/2012, nel precedente evocato dalla Corte.
Massime di principio
- La nullità della sentenza è configurabile quando dal solo testo del provvedimento emergano un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, una motivazione apparente, la mancanza assoluta di motivazione o una motivazione obiettivamente incomprensibile.
- Il vizio di contraddittorietà della motivazione sussiste solo se le incongruenze interne alla sentenza non consentono di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la decisione sia difforme da quella di primo grado o da prove e documenti.
- Il contrasto tra motivazione e dispositivo determina nullità solo quando incide sulla possibilità di comprendere con certezza la statuizione giudiziale nel suo complesso; altrimenti può trattarsi di mero errore materiale.
- Quando le diverse parti della sentenza si contraddicono in modo diffuso e circolare, la contraddizione non è emendabile con una lettura sistematica complessiva e impone la cassazione della decisione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26082/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26083/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26084/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26085/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26087/2021 del 27/09/2021
- ordinanza_civile · 27 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 26088/2021 del 27/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →