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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26085/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto in primo grado del ricorso del contribuente contro il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 2000-2004. Il professionista, esercente la professione di dottore commercialista, sosteneva di non essere soggetto all'imposta perché privo del presupposto dell'autonoma organizzazione. La CTR ha accolto l'appello del contribuente, ritenendo provata l'assenza di autonoma organizzazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 446/1997 e dell'art. 2697 c.c.: secondo la ricorrente, il giudice di merito avrebbe erroneamente escluso l'autonoma organizzazione nonostante la disponibilità di uno studio professionale, l'impiego non occasionale di collaboratori remunerati e l'utilizzo di beni strumentali di rilievo. Nel motivo la ricorrente ha anche contestato, in sostanza, la valutazione delle risultanze istruttorie e ha richiamato un precedente giudicato relativo all'anno 2005, ritenendolo non estensibile agli anni in lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo formulato in modo promiscuo e non specifico, perché mescolava censure di violazione di legge e vizi di fatto, senza separare chiaramente i profili di diritto da quelli attinenti alla ricostruzione del materiale probatorio. Ha inoltre osservato che, per la parte relativa all'art. 2697 c.c., la doglianza mirava in realtà a una rivalutazione del fatto; comunque, nel merito astratto, la CTR aveva correttamente applicato il principio per cui, nel giudizio di rimborso dell'IRAP, l'onere di provare la mancanza dell'autonoma organizzazione grava sul contribuente. La Corte ha anche precisato che la disponibilità di uno studio professionale non è di per sé indice di autonoma organizzazione e che né l'ammontare dei compensi corrisposti a terzi né l'entità dei costi per beni strumentali bastano, da soli, a fondare il presupposto impositivo. Il ricorso è stato quindi respinto in rito; l'Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità, mentre non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato per la qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    "l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi"

    Individua il presupposto dell'IRAP nell'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata; per il lavoro autonomo l'autonoma organizzazione va accertata in concreto e la sua assenza esclude l'imposta.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione della norma si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando la censura mira in realtà a una rivalutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione la violazione di legge deve riguardare l'erronea applicazione della norma, non la diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non può essere confusamente sovrapposto alla violazione di legge nel medesimo motivo.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile se i motivi non sono specificamente attinenti al decisum della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La causa può essere definita in camera di consiglio secondo il rito previsto, anche se la proposta del relatore non coincide con la qualificazione finale del Collegio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non è stato applicato l'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e non può cumulare indistintamente censure di violazione di legge e di vizio di fatto; la sovrapposizione di doglianze incompatibili comporta inammissibilità.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice distribuisce l'onere della prova in modo errato; non basta contestare la valutazione delle prove o chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • In tema di rimborso IRAP chi agisce deve provare l'insussistenza dell'autonoma organizzazione; il giudice di merito, se motiva congruamente, accerta il requisito in fatto.
  • Ai fini dell'IRAP, la disponibilità di uno studio professionale non integra da sola autonoma organizzazione, essendo normalmente connessa all'esercizio della professione.
  • L'entità dei compensi corrisposti a terzi e dei costi per beni strumentali non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l'autonoma organizzazione, occorrendo una valutazione complessiva degli elementi organizzativi.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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