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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26084/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di pagamento di euro 339,00 per compensi relativi ad attività stragiudiziale proposta dal professionista contro la cliente. In primo grado il giudice di pace aveva rigettato la domanda, dichiarando inammissibile il giuramento decisorio deferito alla convenuta, che aveva eccepito la prescrizione presuntiva del credito; il giudice di pace aveva ritenuto che la formula del giuramento non riproducesse correttamente la tesi difensiva della convenuta. Il tribunale, investito dell’appello, lo ha dichiarato inammissibile perché la causa, di valore non superiore a euro 1.100, era stata decisa secondo equità, sicché erano proponibili solo i motivi di cui all’art. 339, comma 3, c.p.c. Il ricorrente per cassazione ha dedotto la violazione degli artt. 339, comma 3, e 342 c.p.c., sostenendo che l’atto di appello conteneva anche una censura di nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sulla genericità delle deduzioni difensive della convenuta e per mancata integrazione delle allegazioni difensive, vizio che a suo dire rientrava tra i motivi ammissibili ex art. 339, comma 3, c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso. Ha osservato che il tribunale aveva correttamente qualificato l’appello come sottoposto ai limiti dell’art. 339, comma 3, c.p.c., poiché la causa era stata decisa secondo equità. La censura del ricorrente, pur evocando un vizio processuale, era formulata in modo solo ipotetico e, in sostanza, mirava a contestare la motivazione del giudice di pace sulla non corrispondenza tra formula del giuramento e difese della convenuta. Poiché tale critica investiva la motivazione della decisione e non una violazione diretta di norme processuali, essa non era proponibile in appello nei limiti dell’art. 339, comma 3, c.p.c. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo la resistente svolto difese. La Corte ha inoltre dato atto dell’obbligo, se dovuto, di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 339, comma 3, c.p.c.

    nelle cause decise secondo equità l’appello è proponibile solo per i motivi ivi previsti; non è ammissibile una critica che, sotto veste di vizio processuale, si risolva in una contestazione della motivazione

  • art. 342 c.p.c.

    la norma è richiamata dal ricorrente, ma la Corte non la considera idonea a superare il limite dei motivi di appello avverso le sentenze di equità

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    è invocato come parametro del motivo di ricorso, ma la censura è ritenuta inammissibile perché, nella sostanza, diretta contro la motivazione di merito

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione camerale del ricorso manifestamente fondato/inammissibile, secondo la proposta del relatore

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato quale base per la decisione in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    viene dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    costituisce il parametro di riferimento per l’ulteriore importo del contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle cause decise secondo equità, l’appello è ammesso solo nei ristretti limiti previsti dall’art. 339, comma 3, c.p.c.; non è consentito trasformare in censura di violazione processuale una critica che, in realtà, contesti la valutazione o la motivazione del giudice di pace.
  • Il vizio processuale dedotto in appello deve essere formulato in modo diretto e specifico, evidenziando la concreta violazione di norme processuali, costituzionali o comunitarie, oppure dei principi regolatori della materia; se la doglianza dipende da una diversa lettura del contenuto delle difese o della decisione, resta una critica alla motivazione e quindi è inammissibile nei giudizi di equità.
  • La qualificazione del motivo di impugnazione dipende dalla sua sostanza e non dalla sola etichetta: una censura che solo apparentemente denuncia nullità processuali, ma che in concreto mira a ottenere un diverso apprezzamento del merito, non supera i limiti di ammissibilità dell’appello avverso sentenza equitativa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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