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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26087/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna che aveva respinto il suo appello e confermato l'annullamento, disposto in primo grado, di un avviso di accertamento sintetico IRPEF per l'anno d'imposta 2008 emesso nei confronti di un contribuente. L'accertamento si fondava sull'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali e su indici di capacità contributiva costituiti da rapporti assicurativi, possesso di diversi mezzi e residenza principale. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, illogica e contraddittoria, sostenendo che la CTR aveva ritenuto provata la giustificazione della capacità di spesa del contribuente senza indicare in modo puntuale gli elementi istruttori valutati. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 38 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 2697, 2728 e 2729 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto assolto dal contribuente l'onere della prova contraria rispetto alla presunzione legale di maggior reddito derivante dagli indici sintetici di spesa.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR solo apparente perché priva di un reale percorso argomentativo e di un puntuale riferimento alla documentazione e alle circostanze di fatto considerate ai fini della prova contraria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è il parametro per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente o comunque per vizio del contenuto motivazionale rilevante come nullità processuale

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    richiamato come base del motivo di violazione di legge, poi assorbito

  • art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973

    disciplina l'accertamento sintetico e la presunzione di maggior capacità contributiva, superabile con prova contraria del contribuente

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, gravante sul contribuente quanto alla prova contraria

  • art. 2728 c.c.

    richiamato quale norma sulle presunzioni legali, in relazione all'accertamento sintetico

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni semplici e al loro uso nel ragionamento probatorio

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    la motivazione deve superare il "minimo costituzionale", non potendo essere solo apparente, perplessa o incomprensibile

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la sua violazione ricorre quando manca il necessario percorso logico della decisione

  • art. 12 preleggi

    richiamato per l'interpretazione delle norme sul controllo di legittimità della motivazione

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma procedurale richiamata per la trattazione camerale non partecipata

  • art. 600 del 1973

    abbreviazione contenuta nel testo come riferimento al d.P.R. n. 600/1973

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e si risolve in formule apodittiche o perplesse.
  • Nel giudizio di legittimità è censurabile solo l'anomalia motivazionale che raggiunge il livello della violazione costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza sostanziale di motivazione, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione obiettivamente incomprensibile.
  • In materia di accertamento sintetico, il contribuente che invochi risorse non reddituali o redditi del nucleo familiare per giustificare le spese contestate deve offrire prova contraria della disponibilità, dell'entità e della durata di tali risorse, producendo elementi documentali sintomatici della loro idoneità a finanziare la spesa.
  • Non è sufficiente, per ritenere assolto l'onere probatorio del contribuente, un generico richiamo a disponibilità "ingenti" o a movimentazioni bancarie non specificamente individuate e valutate; il giudice deve indicare quali documenti o circostanze abbiano fondato la conclusione.
  • Quando un motivo di ricorso fondato sulla nullità della motivazione è accolto, resta assorbita la censura di merito sulla violazione di legge relativa alla corretta applicazione della presunzione e del riparto dell'onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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