Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26082/2021 del 27/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di locazione abitativa disciplinato dalla l. n. 392/1978. L'originario conduttore e, successivamente, il ricorrente insieme al fratello avevano chiesto la restituzione di somme percepite come canoni di locazione nella misura eccedente l'equo canone. In appello si discuteva: della legittimazione attiva dei fratelli Valentino, i quali sostenevano di agire non solo iure hereditatis ma anche iure proprio in quanto conviventi e componenti del nucleo familiare del conduttore originario; della legittimazione passiva degli eredi del locatore; della prescrizione della ripetizione per il periodo anteriore al 1995; della qualificazione delle somme percepite dopo la cessazione del contratto come indennità di occupazione e non come canoni soggetti all'equo canone; e della regolazione delle spese relative alla chiamata in causa del terzo erede del locatore. Con il primo motivo il ricorrente denunciava violazione dell'art. 6 l. 392/1978 e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d'appello avesse trascurato un'interpretazione sostanziale delle difese e avesse escluso la sua qualità di successore nel contratto e di convivente del conduttore. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 115, 116 e 421 c.p.c., sostenendo che il giudice avrebbe dovuto valorizzare la documentazione in atti e usare i poteri istruttori officiosi. Con il terzo motivo censurava la decisione sulle spese, ritenendo ingiusto l'addebito delle spese di chiamata in causa del terzo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato preliminarmente che la notifica del ricorso alle sorelle Steffanini non era andata a buon fine e che il ricorrente non aveva riattivato tempestivamente il procedimento notificatorio, con conseguente inammissibilità per omessa notifica. Ha poi osservato, comunque, che i primi due motivi erano inammissibili per difetto di specificità ex art. 366 n. 6 c.p.c., perché fondati su atti e documenti non adeguatamente trascritti, localizzati e prodotti nel giudizio di legittimità. Quanto al terzo motivo, la Corte ha ritenuto corretta la condanna del ricorrente alle spese per la chiamata in causa del terzo, applicando il principio di causazione insieme a quello di soccombenza. Il ricorso è stato quindi respinto in rito, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 45 l. n. 392/1978

    ex art. 45 della l. n. 392/1978

    è la base dell'azione proposta per la restituzione delle somme percepite in eccedenza rispetto all'equo canone

  • art. 79 l. n. 392/1978

    richiamato dalla controparte per contestare l'applicabilità della disciplina invocata, in relazione alla mancata convivenza dei ricorrenti con il conduttore originario

  • art. 6 l. n. 392/1978

    invocato dal ricorrente a sostegno della successione nel contratto di locazione e della propria legittimazione sostanziale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare pretesa omissione di pronuncia e mancata considerazione della domanda nei suoi reali contenuti

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove acquisite

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per contestare l'apprezzamento della prova da parte del giudice di merito

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato per sostenere che il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori officiosi

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per contestare la regolazione delle spese di lite, in particolare quelle relative alla chiamata del terzo

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato come parametro formale di deduzione dei vizi denunciati; la Corte ribadisce che l'omessa pronuncia integra, se del caso, il vizio di cui al n. 4 e che dopo la riforma non è più deducibile il vizio di motivazione insufficiente o contraddittoria come tale

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    la mancata specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti su cui si fondano i motivi comporta l'inammissibilità delle censure

  • art. 325 c.p.c.

    usato come parametro temporale per la tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio non andato a buon fine

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto

  • art. 2697 c.c.

    non citato espressamente nel dispositivo, ma il ragionamento sulla prova dei fatti allegati presuppone il rispetto dell'onere probatorio in capo a chi deduce la propria qualità e i fatti costitutivi della pretesa

Massime di principio

  • La deduzione di un vizio di omessa pronuncia richiede una censura riconducibile all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; non può essere veicolata come violazione di legge sostanziale o come vizio di motivazione.
  • Nel giudizio di cassazione fondato su atti o documenti processuali, il ricorrente deve rispettare rigorosamente l'art. 366, n. 6, c.p.c., trascrivendo o localizzando specificamente i documenti e indicando dove siano stati prodotti o siano esaminabili; in difetto il motivo è inammissibile.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. non è più deducibile il vizio di insufficiente o contraddittoria motivazione come categoria autonoma; è denunciabile soltanto l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso.
  • Quando la notificazione del ricorso non va a buon fine per causa non imputabile al notificante, questi deve riattivare con immediatezza il procedimento notificatorio; la mancata tempestiva riattivazione comporta l'inammissibilità del ricorso per omessa notifica.
  • Nel regolamento delle spese relative alla chiamata in causa di un terzo operano congiuntamente il principio di causalità e quello di soccombenza: le spese gravano sulla parte che ha reso necessaria la chiamata, salvo che l'iniziativa del chiamante sia arbitraria o manifestamente infondata.
  • In materia di locazione e successione nel rapporto, la legittimazione ad agire per pretese connesse al rapporto o alla sua successione deve essere specificamente allegata e provata; in mancanza, la domanda è esaminabile solo nei limiti della qualità effettivamente dimostrata.

Come è indicizzato

MaterieLocazione abitativaImpugnazioniSpese di lite
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.