Cassazione Civile, Ordinanza n. 26083/2021 del 27/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un avvocato per compensi professionali relativi al patrocinio svolto in sede amministrativa. La parte ingiunta proponeva opposizione, che il Tribunale di Campobasso dichiarava inammissibile perché, secondo il giudice di merito, la domanda non rientrava nel rito sommario speciale di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011; di conseguenza l'opposizione, proposta con ricorso anziché con citazione, era stata notificata oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c. In cassazione la ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava la violazione degli artt. 14, comma 2, d.lgs. 150/2011, 50-quater e 161 c.p.c., sostenendo che l'opposizione avrebbe dovuto essere decisa collegialmente a pena di nullità; con il secondo deduceva la violazione degli artt. 14 d.lgs. 150/2011, 28 L. 794/1932 e 645 c.p.c., sostenendo che, trattandosi di compensi per patrocinio in giudizio amministrativo, non operasse la limitazione prevista per i compensi giudiziali civili e che quindi l'opposizione soggiacesse al rito ordinario, risultando tempestiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale avesse espressamente escluso l'applicazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e avesse definito la causa con ordinanza senza adottare consapevolmente il rito speciale; ne consegue che il provvedimento era appellabile e non direttamente ricorribile per cassazione. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali dell'avvocato, il regime delle impugnazioni dipende dalla forma del provvedimento solo se essa sia espressione di una scelta consapevole del giudice di applicare il rito speciale. Nulla è stato disposto sulle spese, poiché l'intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. 150/2011
Il ricorso diretto in cassazione è ammesso solo quando la decisione sia resa nell'ambito del rito speciale previsto dalla norma; se il giudice di merito esclude tale rito, il provvedimento resta appellabile.
art. 641 c.p.c.
Il termine di quaranta giorni rileva per la tempestività dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ma la censura sul rispetto di tale termine non consente di superare il diverso regime delle impugnazioni del provvedimento che definisce il giudizio.
art. 645 c.p.c.
È richiamato come disciplina dell'opposizione a decreto ingiuntivo, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione, perché dichiara il ricorso inammissibile per errore sul mezzo di impugnazione.
art. 50-quater c.p.c.
È invocato dalla ricorrente per sostenere la nullità della decisione non collegiale, ma la Corte non accoglie la censura, essendo il ricorso inammissibile.
art. 161 c.p.c.
È richiamato in relazione alla dedotta nullità processuale, ma senza rilievo decisivo nel giudizio di legittimità, definito per inammissibilità.
art. 28 L. 794/1932
È citato dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della disciplina speciale ai compensi richiesti per attività in sede amministrativa.
art. 380 bis c.p.c.
Consente la definizione del ricorso in camera di consiglio secondo la procedura accelerata, in presenza di manifesta inammissibilità.
art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.
È il presupposto processuale richiamato per la decisione in camera di consiglio nei casi di manifesta inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Cass. S.U. 390/2011
La forma del provvedimento che decide l'opposizione rileva ai fini del regime impugnatorio solo se sia frutto di una scelta consapevole di applicare il rito speciale.
Cass. 26163/2014
Conferma che il tipo di provvedimento (sentenza od ordinanza) incide sul mezzo di impugnazione solo quando corrisponda a una consapevole opzione processuale del giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per compensi professionali, il mezzo di impugnazione del provvedimento che definisce la controversia dipende dall'effettiva scelta processuale del giudice: l'ordinanza è direttamente ricorribile per cassazione solo se adottata consapevolmente nell'ambito del rito speciale previsto dall'art. 14 d.lgs. 150/2011.
- Se il giudice di merito esclude l'applicazione del rito speciale e decide comunque con ordinanza, la forma del provvedimento non basta a rendere esperibile il ricorso immediato per cassazione; il rimedio corretto è l'appello.
- Le questioni di rito attinenti ai presupposti di ammissibilità della domanda possono essere rilevate d'ufficio in ogni stato e grado del processo, senza necessità di previo contraddittorio quando si tratta di norme processuali la cui violazione è rilevabile officiosamente.
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