Cassazione Civile, Ordinanza n. 35153/2023 del 15/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due istanze di rimborso presentate da una società cessionaria di crediti fiscali, relativi a IRPEG per il 1993 e a IRPEG/ILOR per il 1994, originariamente spettanti alla cedente e poi trasferiti con atto di cessione notificato all’Ufficio. A fronte del silenzio-rifiuto dell’Amministrazione, la contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello la CTR aveva ritenuto prescritto il credito ILOR e aveva accolto il rimborso IRPEG, ma per un importo poi corretto con ordinanza. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo: 1) violazione delle norme in tema di accertamento e decadenza, sostenendo che il mancato disconoscimento del credito entro i termini non equivalga a riconoscimento e che il contribuente resti onerato della prova del credito; 2) violazione delle norme sul rimborso e dell’art. 2697 c.c., perché la mera dichiarazione fiscale e il richiamo a documenti non prodotti non sarebbero prova sufficiente del credito; 3) nullità per violazione dell’art. 115 c.p.c., poiché i fatti non sarebbero stati pacifici. La società controricorrente proponeva ricorso incidentale, lamentando che la CTR avesse negato efficacia interruttiva della prescrizione alla notificazione dell’atto di cessione del credito, che sarebbe valso come richiesta scritta di pagamento. L’Agenzia proponeva inoltre un separato ricorso contro l’ordinanza di correzione, sostenendo che non vi fosse errore materiale nella quantificazione del credito IRPEG.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate e ha cassato con rinvio la sentenza della CTR per un nuovo esame della spettanza del rimborso, rilevando che il contribuente che chiede il rimborso è attore in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi del credito; la mancata contestazione dell’Ufficio entro termini decadenziali non comporta, di per sé, il riconoscimento del credito. Ha inoltre rigettato il ricorso incidentale della società, affermando che la notificazione dell’atto di cessione, priva di una chiara intimazione o richiesta di pagamento, non integra atto di costituzione in mora né vale a interrompere la prescrizione. Ha infine rigettato il ricorso dell’Agenzia contro l’ordinanza di correzione, ritenendo corretto l’uso del procedimento ex art. 287 c.p.c. perché l’errore era materiale e riguardava la sola esteriorizzazione della volontà del giudice, che dalla motivazione risultava riferita all’intero credito IRPEG delle due annualità. Il giudizio è stato quindi rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dall’Ufficio per sostenere l’erroneità della tesi secondo cui la mancata contestazione del credito entro termini decadenziali comporterebbe il suo riconoscimento
art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato dall’Ufficio in tema di termini di accertamento, ritenuti non ostativi alla contestazione del credito chiesto a rimborso
art. 54-bis d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633
richiamato come norma sui controlli/termini decadenziali non applicabili nel senso sostenuto dalla contribuente
art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633
richiamato dall’Ufficio per sostenere che i termini decadenziali operano per l’accertamento di debiti, non per il riscontro di crediti chiesti a rimborso
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
norma posta a fondamento dell’istanza di rimborso e dell’onere probatorio del contribuente che agisce per il rimborso
il contribuente che chiede il rimborso è tenuto a provare i fatti costitutivi del diritto; la mera dichiarazione non basta
invocato per censurare l’affermazione di pacificità di fatti che l’Ufficio riteneva invece contestati
richiamato dalla società per sostenere l’efficacia interruttiva della prescrizione di una richiesta scritta
richiamato dalla società nel contesto della notificazione della cessione del credito
la Corte ribadisce che la mora richiede intimazione o richiesta fatta per iscritto, con chiara volontà di far valere il credito
richiamato dalla società in tema di prescrizione del credito
art. 62, primo comma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato nel motivo incidentale in relazione al processo tributario
il procedimento di correzione è ammesso per errore materiale, quando la divergenza riguardi solo l’esteriorizzazione della volontà del giudice
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico della società soccombente sul ricorso incidentale
quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum
richiamato in via analogica per spiegare che la decadenza dell’amministrazione dall’accertamento non impedisce la contestazione del credito in sede difensiva
Massime di principio
- In tema di rimborso di imposte, la decadenza dell’Amministrazione dai poteri di accertamento non equivale al riconoscimento del credito del contribuente: il mancato esercizio del potere impositivo non elimina l’onere del richiedente di provare tutti i fatti costitutivi del diritto al rimborso.
- Nel giudizio di rimborso tributario il contribuente è attore in senso sostanziale, con conseguente applicazione dell’art. 2697 c.c.: non basta la sola esposizione del credito nella dichiarazione fiscale o il mero richiamo ad atti non prodotti, occorrendo prova idonea della spettanza del credito.
- La valutazione della prova del credito non può essere fondata soltanto sul comportamento processuale o procedimentale dell’Amministrazione, poiché l’inerzia o la mancata contestazione dell’Ufficio non producono un automatismo probatorio in favore del contribuente.
- La notificazione dell’atto di cessione di un credito, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere una chiara richiesta di adempimento o intimazione di pagamento rivolta al debitore ceduto; la sola comunicazione della cessione e della nuova titolarità del credito non è sufficiente.
- La correzione dell’errore materiale è consentita quando dalla motivazione e dal complessivo contenuto della decisione sia ricostruibile con evidenza la volontà del giudice e la difformità riguardi soltanto la sua esteriorizzazione grafica, anche se non vi sia perfetta coincidenza formale tra motivazione e dispositivo.
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