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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35168/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

Un soggetto aveva promosso davanti al Tribunale una domanda di rivendicazione di un terreno, chiedendo anche l'accertamento della nullità del contratto con cui il bene sarebbe stato donato da uno dei convenuti all'altro. Il Tribunale aveva rigettato le domande e, accogliendo una riconvenzionale, aveva dichiarato il terreno di proprietà del convenuto occupante per usucapione. In appello, il soccombente aveva chiesto la riforma integrale della sentenza di primo grado, insistendo sulla propria proprietà e contestando i presupposti dell'usucapione. La Corte d'appello ha però ritenuto, erroneamente, che l'impugnazione non investisse il capo di rigetto della rivendicazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) omessa pronuncia/violazione dell'art. 112 c.p.c. per non avere la Corte d'appello esaminato il motivo di gravame relativo all'appartenenza del terreno; 2) violazione dell'art. 329 c.p.c., sostenendo che l'appello contro l'accertamento dell'usucapione implicava comunque la revisione dei presupposti della rivendicazione; 3) violazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. per la condanna al pagamento di una somma equitativa per asserito abuso del processo, ritenuta infondata perché fondata sulla supposta palese infondatezza dell'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva effettivamente omesso di pronunciare sull'appello, sul presupposto erroneo che non fosse stata impugnata la statuizione di rigetto della rivendicazione. Ha quindi accolto il primo motivo, dichiarato assorbiti gli altri due e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di L'Aquila in diversa composizione, perché riesaminasse l'appello e provvedesse anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e su tutti i motivi di impugnazione ritualmente proposti; la sua violazione ricorre se il giudice omette di esaminare un capo di appello effettivamente devoluto.

  • art. 329 c.p.c.

    la censura richiama il principio secondo cui l'impugnazione di una statuizione può implicare la revisione dei presupposti logico-giuridici della decisione; nel caso concreto il motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    la condanna equitativa per abuso del processo presuppone una valutazione corretta della manifesta infondatezza o temerarietà della pretesa; nel caso concreto il motivo è stato dichiarato assorbito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è il parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando dichiara non devoluto un capo di sentenza che risulta invece specificamente impugnato nelle conclusioni e nelle censure formulate.
  • L'omessa pronuncia su un motivo di appello integra vizio denunciabile in cassazione quando dal contenuto dell'atto di gravame risulti chiaramente la devoluzione della questione al giudice dell'impugnazione.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso che investe l'errore processuale del giudice di appello assorbe gli ulteriori motivi, imponendo la cassazione con rinvio per l'esame nel merito dell'appello non deciso.
  • La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. richiede una previa verifica della effettiva temerarietà o abuso del processo; ove la decisione venga cassata per omessa pronuncia sul gravame, la questione sulla responsabilità aggravata resta assorbita.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieAppello
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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