Cassazione Civile, Ordinanza n. 35170/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da trattative avviate tra una società e un ente pubblico per la compravendita di un immobile da destinare a sede degli uffici dell'ente. Il tribunale aveva riconosciuto la responsabilità precontrattuale dell'ente per l'ingiustificata rottura delle trattative, condannandolo al risarcimento. In appello l'ente ha chiesto l'integrale rigetto della domanda, mentre la società, nel frattempo posta in liquidazione coatta amministrativa, ha chiesto un maggiore risarcimento. La corte d'appello ha ridotto il risarcimento, escludendo il lucro cessante da mancata conclusione del contratto e altri oneri per difetto di specifica domanda, e ha inoltre condannato la società a restituire quanto già percepito in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 1223 c.c., per avere la corte d'appello escluso il risarcimento del lucro cessante pur avendo inquadrato la responsabilità dell'ente come responsabilità da contatto sociale qualificato; 2) falsa applicazione dell'art. 1337 c.c., per avere limitato il danno allo stretto interesse negativo e per asseriti errori di calcolo nella quantificazione; 3) violazione della disciplina della liquidazione coatta amministrativa, sostenendo che la condanna restitutoria non potesse essere pronunciata direttamente nel giudizio ordinario, dovendo il relativo credito essere fatto valere nel concorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto il primo e il secondo motivo, confermando il principio secondo cui, in tema di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile è limitato allo stretto interesse negativo e non comprende il lucro cessante che sarebbe derivato dall'esecuzione del contratto non concluso. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, sopravvenuta la liquidazione coatta amministrativa della società destinataria della domanda restitutoria, il credito restitutorio doveva essere accertato esclusivamente nella procedura concorsuale e non poteva essere oggetto di condanna nel giudizio ordinario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio limitatamente al capo che condannava la società in l.c.a. alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado; per il resto è stata confermata. Le spese di appello sono state mantenute, mentre quelle di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per sostenere la risarcibilità del lucro cessante; la Corte ha escluso che tale norma consenta, in caso di responsabilità precontrattuale, il ristoro dell'interesse positivo derivante dal contratto non concluso.
evocato come norma di riferimento del contatto sociale qualificato; la Corte precisa però che il suo richiamo non muta il limite dell'interesse negativo proprio della responsabilità precontrattuale.
norma violata secondo il ricorrente; la Corte ribadisce che essa impone il dovere di buona fede nelle trattative e fonda una responsabilità il cui danno risarcibile resta circoscritto all'interesse negativo.
richiamato per qualificare il contatto sociale qualificato come fatto idoneo a produrre obbligazioni.
art. 52 L.F.
richiamato per il principio di esclusività dell'accertamento dei crediti nel concorso, salvo le ipotesi eccezionali in cui la cognizione ordinaria permane.
art. 96 L.F.
interpretato come disposizione che consente l'ammissione con riserva dei crediti accertati con sentenza non passata in giudicato solo se la sentenza è stata pronunciata prima della dichiarazione di fallimento; tale disciplina è richiamata in via analogica per la liquidazione coatta amministrativa.
art. 111 L.F.
richiamato per definire i crediti prededucibili e per ribadire che anche tali crediti, nella liquidazione coatta amministrativa, devono essere accertati in sede concorsuale.
artt. 201, 207 e 209 L.F.
indicate come norme che regolano l'accertamento dei crediti nella liquidazione coatta amministrativa davanti agli organi della procedura.
richiamato per la parziale sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.
usato come base per la cassazione senza rinvio limitatamente al capo della condanna restitutoria non proponibile.
richiamato per la regolazione delle spese dopo la cassazione parziale.
Massime di principio
- In materia di responsabilità precontrattuale, anche quando la condotta dell'amministrazione sia ricondotta allo schema del contatto sociale qualificato e della responsabilità contrattuale, il danno risarcibile resta limitato allo stretto interesse negativo e non si estende al lucro cessante che sarebbe derivato dall'esecuzione del contratto mai concluso.
- L'interesse negativo comprende le spese inutilmente sostenute nelle trattative e la perdita di occasioni contrattuali alternative, ma non il vantaggio economico che la parte avrebbe tratto dall'adempimento del contratto ipoteticamente concluso.
- Quando il destinatario di una domanda di condanna è sopravvenutamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa prima della proposizione della domanda stessa, il credito deve essere fatto valere esclusivamente nel concorso e il giudice ordinario deve dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità della domanda, a seconda del momento in cui la procedura è intervenuta.
- Nella liquidazione coatta amministrativa, anche i crediti prededucibili devono essere accertati nella sede concorsuale secondo le regole di formazione e verifica dello stato passivo, salvo le eccezioni legate a un precedente giudicato o alle specifiche ipotesi di opponibilità della sentenza alla procedura.
- La condanna restitutoria non può essere pronunciata nel giudizio ordinario nei confronti del commissario liquidatore quando il credito restitutorio debba essere fatto valere nel concorso per effetto della sopravvenuta procedura concorsuale.
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