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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35130/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (organo forense)

La controversia

Un avvocato aveva presentato domanda di iscrizione nell'elenco unico nazionale degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio. La Commissione del Consiglio nazionale forense, preso atto del parere negativo del Consiglio dell'Ordine di Milano, aveva rigettato la domanda ritenendo non sussistenti i requisiti previsti dalla disciplina speciale. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione deducendo: insufficiente motivazione della delibera; omissione dell'indicazione di termine e autorità per impugnare; violazione dei principi di economicità e divieto di aggravamento del procedimento; applicazione di una normativa più sfavorevole in contrasto con il favor legis; violazione del diritto al lavoro; violazione dei principi di proporzionalità e prevedibilità. Sosteneva, inoltre, che non fossero stati valorizzati vari elementi formativi e professionali, tra cui corso biennale in materia penale, eventi formativi, docenze, pubblicazioni, attività di difensore d'ufficio e autoformazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la decisione impugnata aveva natura amministrativa e non giurisdizionale, poiché il procedimento di inserimento nell'elenco unico nazionale degli avvocati per le difese d'ufficio è disciplinato dall'art. 29, comma 1-ter, del d.lgs. n. 271/1989 e dall'art. 8 del regolamento CNF, che richiamano il rimedio dell'opposizione amministrativa ex art. 7 della l. n. 1199/1971. Ne è conseguito che la delibera non era impugnabile con ricorso per cassazione. La Corte ha altresì precisato, in via preliminare, che l'avvocato ricorrente poteva sottoscrivere personalmente il ricorso e discutere oralmente senza essere iscritto all'albo speciale, ma ciò non incideva sull'inammissibilità dell'impugnazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per difetto di contraddittore; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 56, terzo comma, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578

    consente agli interessati di proporre ricorso avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense; la Corte vi ricollega la possibilità per l'avvocato di sottoscrivere personalmente il ricorso.

  • art. 66, terzo comma, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37

    è norma derogatoria rispetto all'art. 365 c.p.c. e abilita il ricorrente a sottoscrivere personalmente l'impugnazione.

  • art. 67, terzo comma, R.D. 22 gennaio 1934, n. 37

    l'interessato è ammesso ad esporre le sue difese personalmente o per mezzo di avvocato iscritto nell'albo speciale

    deroga al patrocinio tecnico dinanzi alla Corte, consentendo la difesa personale dell'interessato.

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato come disposizione derogata dalle norme speciali in materia di ricorso avverso le decisioni del CNF.

  • art. 29, comma 1-ter, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271

    prevede che la domanda di inserimento nell'elenco nazionale delle difese d'ufficio sia trasmessa dal COA al CNF e che avverso il rigetto sia ammessa opposizione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 1199/1971.

  • art. 7, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199

    disciplinando l'opposizione amministrativa, è ritenuto il rimedio previsto contro il rigetto dell'istanza di iscrizione nell'elenco.

  • art. 8, Regolamento CNF per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese di ufficio

    nel disciplinare il procedimento di opposizione richiama l'art. 7 della l. n. 1199/1971, confermando la natura amministrativa del rimedio.

  • art. 3, n. 1, L. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato dal ricorrente per dedotta insufficiente motivazione, ma non esaminato nel merito poiché il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 3, n. 4, L. 7 agosto 1990, n. 241

    invocato dal ricorrente per mancata indicazione del termine e dell'autorità di ricorso, senza scrutinio nel merito.

  • art. 1, L. 7 agosto 1990, n. 241

    richiamato dal ricorrente con riferimento ai criteri di economicità e al divieto di aggravamento del procedimento.

  • art. 4 Cost.

    invocato dal ricorrente a sostegno della lesione del diritto al lavoro.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    consente, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    norma di inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Quando la legge speciale prevede per il rigetto di una domanda un rimedio di opposizione amministrativa, la decisione resa all'esito di quel procedimento conserva natura amministrativa e non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione.
  • La qualificazione del provvedimento impugnato dipende dalla natura del procedimento che lo ha preceduto: se il procedimento non è giurisdizionale ma amministrativo, il ricorso per cassazione è inammissibile.
  • Le norme speciali sul patrocinio e sulla sottoscrizione del ricorso da parte dell'avvocato interessato derogano alla disciplina generale del patrocinio davanti alla Corte di cassazione; tuttavia tale deroga riguarda soltanto la legittimazione formale, non l'ammissibilità sostanziale del mezzo di impugnazione.
  • In presenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso, non vi è luogo a statuizione sulle spese se manca il contraddittore; resta però applicabile l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato quando ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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