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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35165/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia riguardava la determinazione dei confini tra due fondi contigui siti in Bagheria, identificati in catasto con le particelle 84 e 83, nonché la domanda riconvenzionale di una delle parti convenute volta a far dichiarare l'usucapione di una porzione di terreno compresa tra i due fondi. In appello la decisione di primo grado era stata confermata; inoltre le spese erano state poste a carico delle parti ricorrenti nei confronti di tutte le parti costituite, inclusa una società chiamata in causa in origine ma non destinataria di domande da parte delle odierne ricorrenti. Con il ricorso per cassazione sono stati proposti sei motivi; il primo denunciava la nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo e degli atti successivi, deducendo che la citazione originaria non era stata ritualmente notificata ad alcune convenute, rimaste contumaci e poi costituite eccependo il vizio e chiedendo di essere rimesse in termini. Si lamentava che il giudice di merito, pur avendo assegnato termini difensivi e disposto una nuova consulenza tecnica, avesse indebitamente ritenuto sanato ogni effetto pregiudizievole della nullità, senza invece dichiarare la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza e rimettere le parti in termini per svolgere tutte le difese precluse, comprese eccezioni di prescrizione e domande riconvenzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato. Ha affermato che, una volta riconosciuta la nullità della notificazione della citazione di primo grado, il giudice d'appello non poteva limitarsi a reputare sanato il vizio per effetto della rimessione in termini sostanzialmente accordata dal primo giudice, ma avrebbe dovuto dichiarare la nullità del procedimento di primo grado e della sentenza appellata, con conseguente rinnovazione degli atti nulli e rimessione in termini delle appellanti per esercitare le difese precluse. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato come norma che consente di denunciare in cassazione la nullità del procedimento o della sentenza derivante da vizi processuali, quale la nullità della notificazione dell'atto di citazione.

  • art. 160 c.p.c.

    È evocato come disciplina dei vizi della notificazione, rilevante per la nullità dell'atto introduttivo non ritualmente notificato.

  • art. 294 c.p.c.

    In presenza di nullità della citazione e delle preclusioni processuali che ne derivano, il giudice deve rimettere in termini la parte pretermessa per consentirle di compiere le attività difensive che le sono state impedite.

  • art. 186, sesto comma, c.p.c.

    È menzionato solo per descrivere i termini difensivi nuovamente assegnati dal primo giudice; la Corte ne evidenzia l'insufficienza a sanare il vizio processuale.

  • art. 183, sesto comma, c.p.c.

    È richiamato per indicare i termini concessi dal primo giudice, ritenuti non equivalenti a una piena rimessione in termini idonea a rimediare alla nullità della citazione.

  • art. 164 c.p.c.

    È richiamato nel principio desunto da precedenti di legittimità: se il vizio della citazione non viene rilevato ai sensi di tale norma e viene dedotto in appello, il giudice deve dichiarare la nullità degli atti dipendenti e della sentenza.

Massime di principio

  • La nullità della notificazione della citazione di primo grado, se tempestivamente dedotta e riconosciuta in appello, non può essere considerata sanata dalla sola assegnazione di termini difensivi ulteriori o da una sostanziale rimessione in termini non completa; il giudice deve prendere atto della nullità del procedimento e degli atti dipendenti.
  • Quando il convenuto sia rimasto involontariamente contumace per effetto di una notificazione nulla dell'atto introduttivo, il giudice dell'impugnazione deve dichiarare la nullità della sentenza di primo grado e degli atti successivi dipendenti, disponendo la rinnovazione degli atti necessari e la rimessione in termini per tutte le difese precluse.
  • La rimessione in termini, per essere idonea a neutralizzare le conseguenze del vizio introduttivo, deve porre la parte nella effettiva condizione di svolgere tutte le attività processuali che la nullità le ha impedito di compiere, incluse eccezioni e domande riconvenzionali; in difetto, permane la nullità del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProvePossesso
RamiProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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