Cassazione Civile, Ordinanza n. 35150/2023 del 15/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condomino)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, proposta da due condomini, di una delibera assembleare con cui il condominio aveva disposto la sospensione di lavori nel fabbricato, lavori che risultavano imposti dal Tribunale di Roma e dalla Soprintendenza dei Beni Culturali. Gli impugnanti deducevano che la sospensione arrecasse grave pregiudizio alla cosa comune; i giudici di merito hanno accolto l'opposizione. Il condominio ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte d'appello considerato le conseguenze della mancanza della DIA; (2) violazione del DPR 380/2001, artt. 22, 23 e 27, e del D.L. n. 40/2010, assumendo che la Corte d'appello avesse applicato una disciplina non ancora vigente al tempo della delibera; (3) violazione degli artt. 1135, 1136 e 1137 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse indebitamente sindacato il merito della decisione assembleare e si fosse sostituita alla volontà dei condomini, mentre la sospensione dei lavori avrebbe evitato gravi responsabilità per mancanza della DIA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per la presenza di una "doppia conforme", che preclude la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c.; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non colpiva la ratio decidendi, poiché la Corte d'appello non aveva annullato la delibera in base al D.L. n. 40/2010 ma per la ritenuta pretestuosità della sospensione dei lavori e per il grave pericolo derivante dalla stessa; ha infine respinto il terzo motivo, affermando che il sindacato giudiziale sulla delibera condominiale è limitato alla legittimità e può estendersi all'eccesso di potere quando la delibera arrechi grave pregiudizio alla cosa comune. Nel caso concreto, la sospensione dei lavori è stata considerata lesiva della sicurezza statica dell'edificio e dell'incolumità dei condomini, sicché la decisione di merito è stata ritenuta legittima. Le spese sono state poste a carico del condominio ricorrente, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Norma richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
La "doppia conforme" preclude la deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo fondato sull'omesso esame è inammissibile in presenza di doppia conforme.
D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 22, 23 e 27
Richiamati nel ricorso per sostenere la diversa disciplina urbanistica della DIA; la Corte li ritiene non decisivi rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
La Corte osserva che la sentenza impugnata non si è fondata su tale decreto, sicché la censura non coglie la ratio decidendi.
artt. 1135 c.c., 1136 c.c. e 1137 c.c.
Richiamati per contestare l'impugnabilità della delibera; la Corte ribadisce il limite del sindacato giudiziale alle questioni di legittimità e l'ammissibilità del controllo per eccesso di potere quando la delibera arrechi grave pregiudizio alla cosa comune.
art. 1109, comma 1, n. 1, c.c.
È la norma applicata come base dell'impugnazione per grave pregiudizio alla cosa comune anche in ambito condominiale.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando la sentenza impugnata sia sorretta da "doppia conforme" di merito.
- Il ricorso per cassazione deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la censura investe una norma o un argomento non posto a base della decisione, il motivo è inammissibile.
- Il sindacato del giudice sulle delibere assembleari condominiali è, in via generale, limitato alla legittimità; è però ammissibile il controllo per eccesso di potere quando la deliberazione sia falsamente deviata dal suo scopo e arrechi un grave pregiudizio alla cosa comune.
- La delibera condominiale che, pur adottata con le prescritte maggioranze, comporti un grave nocumento alla cosa comune può essere annullata, senza che ciò implichi una sostituzione del giudice alla volontà assembleare.
- In presenza di una situazione di pericolo per la sicurezza statica dell'edificio e per l'incolumità dei condomini, il giudice può ritenere illegittima una delibera che disponga la sospensione dei lavori, ove tale scelta risulti pretestuosa rispetto all'interesse alla conservazione della cosa comune.
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