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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35164/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita di un terreno concluso nel 1997 tra la società attrice, in persona del legale rappresentante, e una società del gruppo elettrico poi succeduta nelle posizioni soggettive dalle odierne ricorrenti. Il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione del preliminare per inadempimento della parte acquirente/vincolata, aveva ordinato la demolizione di una cabina elettrica costruita sul fondo, la rimozione di un lucchetto posto sul cancello di accesso e aveva condannato al risarcimento dei danni. In appello, una delle società del gruppo aveva impugnato la sentenza contestando il capo risarcitorio; le altre due avevano proposto impugnazione lamentando la mancata considerazione di domande riconvenzionali e di un'eccezione di difetto di legittimazione passiva, con riflessi anche sulle spese. La Corte d'appello ha dichiarato tardivo l'appello principale ritenendo che la notifica dell'impugnazione effettuata dalla controparte avesse fatto decorrere il termine breve anche per la destinataria, e ha dichiarato inammissibili gli appelli delle altre due società per difetto di interesse. In cassazione i ricorrenti hanno censurato, con il primo motivo, la falsa applicazione degli artt. 325, 326 e 327 c.p.c. per avere la Corte territoriale attribuito alla notifica di un appello l'effetto di far decorrere il termine breve anche per la parte destinataria; con il secondo motivo hanno denunciato l'erronea declaratoria di inammissibilità degli appelli delle altre due società per difetto di interesse, sostenendo che l'interesse sussisteva sia per le domande riconvenzionali non esaminate sia per l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che la notifica di un atto di impugnazione non equivale, per il destinatario, alla notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c.; tale effetto non si produce in capo alla parte che riceve l'impugnazione, salvo ipotesi diverse non ricorrenti nel caso concreto. Ha inoltre ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità degli appelli delle altre due società per difetto di interesse, osservando che l'interesse ad impugnare può derivare anche dall'omessa pronuncia su domande riconvenzionali o eccezioni, non solo da una statuizione sfavorevole. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, per il riesame delle questioni e la regolazione anche delle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.c.

    termine per proporre l'appello di trenta giorni

    il termine breve decorre dalla notificazione della sentenza e non dalla mera notifica di un atto di impugnazione al destinatario

  • art. 326 c.p.c.

    la decorrenza del termine breve è collegata alla notificazione della sentenza; l'equipollenza con la notifica dell'impugnazione non opera, per il destinatario, in via generale

  • art. 327 c.p.c.

    in difetto di notificazione della sentenza, l'impugnazione resta proponibile entro il termine lungo dalla pubblicazione

  • art. 285 c.p.c.

    la notificazione della sentenza nei modi previsti dalla norma è il paradigma tipico per far decorrere il termine breve

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato quale norma del procedimento notificatorio rilevante ai fini della decorrenza del termine breve

  • art. 133 c.p.c.

    la sentenza è pubblica dal momento del deposito; la conoscenza legale della decisione è legata a tale evento, mentre la successiva notifica incide solo sui termini di impugnazione

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad impugnare richiede un pregiudizio concreto, ma può derivare anche dall'omessa pronuncia su domande o eccezioni

  • art. 91 c.p.c.

    la possibile incidenza dell'esito del gravame sulla regolazione delle spese costituisce un profilo idoneo a fondare l'interesse all'impugnazione

  • art. 2932 c.c.

    richiamato per la domanda riconvenzionale volta a ottenere una sentenza sostitutiva del contratto non concluso

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato tra le norme dedotte nel motivo relativo all'inammissibilità degli appelli delle altre società

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato tra le norme dedotte nel motivo relativo all'inammissibilità degli appelli delle altre società

  • art. 346 c.p.c.

    richiamato tra le norme dedotte nel motivo relativo all'inammissibilità degli appelli delle altre società

  • art. 352 c.p.c.

    richiamato tra le norme dedotte nel motivo relativo all'inammissibilità degli appelli delle altre società

  • art. 359 c.p.c.

    richiamato tra le norme dedotte nel motivo relativo all'inammissibilità degli appelli delle altre società

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato a sostegno della censura di omessa pronuncia su domande ed eccezioni

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso

  • art. 189 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso

  • art. 277 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo di ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    invocato per nullità della sentenza e del procedimento

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    invocato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto processuale

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 325 cod. proc. civ.

    richiamato come termine breve di impugnazione

  • art. 326 cod. proc. civ.

    richiamato per il collegamento tra notificazione e decorrenza del termine breve

  • art. 327 cod. proc. civ.

    richiamato per il termine lungo di impugnazione

Massime di principio

  • Ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, la notificazione della sentenza è l'atto tipico previsto dalla legge e non può essere sostituita, nei confronti del destinatario, dalla semplice notifica di un atto di impugnazione altrui.
  • La conoscenza legale della sentenza deriva dalla pubblicazione e, per l'accelerazione del termine di impugnazione, solo dalla notificazione della sentenza secondo il modello legale; la notifica di un gravame non produce automaticamente lo stesso effetto per chi la riceve.
  • L'equipollenza tra notifica dell'impugnazione e notifica della sentenza è configurabile, al più, in ipotesi particolari e non può essere applicata in modo generalizzato alla parte destinataria della notifica del gravame.
  • L'interesse ad impugnare ex art. 100 c.p.c. non richiede necessariamente una statuizione espressamente sfavorevole: può sussistere anche quando la sentenza abbia omesso di pronunciarsi su domande riconvenzionali, eccezioni o profili che incidono sulla regolazione delle spese.
  • La declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse è erronea quando l'appellante lamenti l'omissione di pronuncia su questioni idonee, se accolte, a incidere sulla sua posizione sostanziale o sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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