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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05316/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica fiscale nei confronti di una società, l'ufficio aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2007, ricostruendo induttivamente il reddito ai sensi degli artt. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973 e 55 d.P.R. 633/1972, contestando omessa presentazione della dichiarazione, mancato versamento di IRAP e IVA e indeducibilità di alcuni costi per difetto di inerenza. In primo grado il ricorso della società era stato respinto; in appello la CTR aveva invece riconosciuto la deducibilità di alcuni costi, tra cui quello relativo alla fattura n. 12/2007 emessa da Logistel s.r.l. e, in parte, quelli documentati dalle fatture nn. 10, 24 e 25. In Cassazione l'Agenzia articolava due motivi: con il primo denunciava omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe considerato l'assenza di prova documentale dell'effettivo sostenimento del costo della fattura n. 12/2007, anche alla luce del mancato pagamento sui conti della fornitrice e dell'assenza del credito nell'atto di transazione; con il secondo deduceva nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 360, n. 4 c.p.c., in relazione alla ritenuta inerenza dei costi delle fatture nn. 10 e 24, poiché la CTR si era limitata ad affermare in modo generico che si trattava di spese per trasferte nell'interesse della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo che la censura mirasse in realtà a contestare l'insufficienza della motivazione e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo; ha inoltre rilevato il mancato rispetto dell'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fondava, in particolare quanto alla produzione dell'atto di transazione. Ha invece accolto il secondo motivo, ravvisando motivazione apparente nella sentenza della CTR perché l'affermazione di inerenza dei costi relativi alle fatture nn. 10 e 24 era apodittica e non consentiva di comprendere l'iter logico seguito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. 600/1973

    norma richiamata quale base del reddito ricostruito induttivamente dall'ufficio in assenza di dichiarazione e di adeguati adempimenti fiscali

  • art. 55 d.P.R. 633/1972

    norma richiamata quale base per l'accertamento induttivo ai fini IVA

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    consente il ricorso solo per omesso esame di un fatto storico decisivo oggetto di discussione, non per contestare la sufficienza della motivazione

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    rende deducibile la nullità della sentenza quando la motivazione sia meramente apparente

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    impone l'onere di indicare specificamente atti e documenti su cui il ricorso si fonda e la loro collocazione nel processo

  • art. 61 d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo come parametro processuale della nullità dedotta

  • art. 36, comma 1, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato nel motivo come parametro della sufficienza della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro generale del contenuto-contenuto motivazionale della sentenza

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione della decisione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    richiamato per il principio del minimo costituzionale della motivazione

  • art. 12 preleggi

    richiamato nella lettura sistematica della riforma del vizio di motivazione

  • d.l. 83/2012

    indicato come fonte della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • l. 134/2012

    legge di conversione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.

  • d.lgs. 149/2022

    richiamato solo per l'aggiornamento dell'onere di specificazione degli atti, non applicabile ratione temporis al giudizio

  • art. 3, comma 27, d.lgs. 149/2022

    richiamato in tema di rafforzamento dell'onere di illustrazione del contenuto degli atti e documenti nei ricorsi successivi al 1° gennaio 2023

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo se sia stato omesso l'esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è invece deducibile per contestare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Non integrano un "fatto" ai fini del n. 5 le argomentazioni difensive, le questioni giuridiche, i singoli elementi istruttori o le mere alternative ricostruttive, quando il fatto storico di riferimento sia comunque stato considerato dal giudice di merito.
  • Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui la censura si fonda, nonché la fase processuale in cui sono stati prodotti, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La motivazione è solo "apparente" quando, pur essendo graficamente presente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; in tal caso la sentenza è nulla.
  • In materia tributaria, l'affermazione dell'inerenza di un costo richiede una motivazione concreta e intelligibile, non essendo sufficiente un richiamo generico e apodittico a spese sostenute nell'interesse dell'impresa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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