Cassazione Civile, Ordinanza n. 33830/2024 del 21/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di due società operanti nel settore tessile, recuperando maggiori ricavi e IVA per gli anni d'imposta 2004 e 2005. La pretesa si fondava sull'assunto che i rapporti intercorrenti tra le società non fossero un mero accordo di lavorazione, come sostenuto dalle contribuenti, ma un contratto di commissione ex art. 1731 c.c., con conseguente imponibilità ai fini IVA dei passaggi di beni ex art. 2, comma 2, DPR n. 633/1972. La CTR aveva invece rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo decisivo il documento di trasporto e qualificando il rapporto come lavorazione, senza valorizzare gli indizi offerti dall'amministrazione. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione/falsa applicazione degli artt. 1731 e ss. e 2729 c.c., nonché degli artt. 2, 3 e 53 DPR n. 633/1972, per avere il giudice di merito omesso di valutare complessivamente gli indizi che deponevano per la commissione e per avere attribuito valore decisivo ai soli DDT; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi degli artt. 111 Cost., 36 d.lgs. n. 546/1992, 132 e 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto il secondo motivo, escludendo il vizio di motivazione apparente, ma ha accolto il primo motivo. Ha ritenuto che la CTR avesse violato i criteri legali in tema di prova presuntiva, perché non aveva esaminato gli indizi uno per uno e poi nella loro sintesi, limitandosi a valorizzare in modo decisivo i documenti di trasporto e pretermettendo una ricostruzione completa della filiera produttiva e dell'effettiva titolarità/gestione dei rapporti commerciali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Molise in diversa composizione per nuovo esame, anche in ordine alle spese.
Norme richiamate
È richiamato per qualificare il possibile contratto di commissione, rilevante ai fini della corretta impostazione del rapporto commerciale tra le società.
La prova per presunzioni richiede che gli indizi siano valutati prima analiticamente e poi complessivamente, e che siano gravi, precisi e concordanti.
art. 2, comma 2, DPR n. 633/1972
I passaggi di beni, ove il rapporto sia di commissione, rilevano ai fini IVA come cessioni imponibili.
Richiamato nel motivo di ricorso in connessione con la disciplina IVA applicabile alle operazioni contestate.
Richiamato per la presunzione collegata alla movimentazione dei beni, che l'Ufficio assumeva non fosse stata correttamente superata.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della dedotta nullità per motivazione apparente.
Invocato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
Richiamato in tema di contenuto della motivazione.
La Corte ne esclude l'applicazione alla sentenza di non luogo a procedere, perché priva di accertamento in fatto e non assimilabile alla sentenza assolutoria dibattimentale.
Richiamato per evidenziare che il non luogo a procedere è pronunciato allo stato degli atti, senza istruttoria, e quindi non produce effetti equiparabili al giudicato richiesto dall'art. 21-bis.
Richiamato per sottolineare la revocabilità della sentenza di non luogo a procedere.
Richiamato come ulteriore indice della non assimilabilità del non luogo a procedere a una sentenza definitiva di merito.
Richiamato per affermare che le merci in conto lavorazione devono comunque essere adeguatamente annotate nella contabilità.
art. 14, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per l'obbligo di scritture ausiliarie di magazzino e di rendicontazione delle merci lavorate per conto terzi.
Massime di principio
- In tema di prova per presunzioni, il giudice di merito deve prima vagliare singolarmente gli indizi per escludere quelli irrilevanti e poi considerarli nel loro insieme, verificando se la loro convergenza consenta una ricostruzione coerente del fatto ignoto.
- La violazione dell'art. 2729 c.c. è censurabile in cassazione quando il giudice ometta il procedimento logico bifasico richiesto dalla norma o fondi la decisione su elementi non gravi, precisi e concordanti; non quando la parte si limiti a proporre una diversa lettura dei fatti.
- Un documento di trasporto e la causale ivi apposta non sono, da soli, decisivi a escludere una diversa qualificazione sostanziale del rapporto commerciale, se altri elementi indiziari e formali depongono per una differente struttura negoziale.
- Nelle controversie fiscali relative alla qualificazione di rapporti commerciali complessi, occorre ricostruire l'intera filiera produttiva e commerciale per stabilire quale soggetto abbia il dominio effettivo dell'operazione e non fermarsi a singoli dati formali.
- Le operazioni di lavorazione di merci devono essere correttamente rappresentate anche sotto il profilo contabile e di magazzino; la documentazione di trasporto non esonera, di per sé, dagli obblighi di annotazione e rendicontazione previsti dalla disciplina civilistica e tributaria.
- La sentenza di non luogo a procedere non è equiparabile alla sentenza assolutoria dibattimentale ai fini dell'art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000, perché non contiene un accertamento in fatto idoneo al giudicato.
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