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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17989/2023 del 22/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposte per l'anno 2007, emessa a seguito del recupero di un credito d'imposta utilizzato dalla società contribuente per l'anno 2006. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle entrate e confermato la cartella, osservando che la società conosceva già le ragioni del recupero perché aveva perso due giudizi sul disconoscimento del credito d'imposta. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto nullità della sentenza per violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi e della cartella, sostenendo che la cartella fosse illegittima perché motivata solo in base a una presunta conoscenza di fatto dei presupposti del recupero, senza indicazione adeguata dell'atto presupposto; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo che il disconoscimento del credito d'imposta non potesse avvenire mediante mera liquidazione automatizzata della dichiarazione ma richiedesse un apposito atto impositivo o avviso di recupero motivato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di riscossione, non è indispensabile indicare nella cartella gli estremi identificativi o la data di notifica dell'accertamento presupposto, essendo sufficiente il richiamo a circostanze univoche che consentano di individuarlo e che garantiscano il diritto di difesa del contribuente; nel caso concreto, la descrizione del tributo e il pregresso contenzioso sul medesimo credito rendevano la cartella sufficientemente intellegibile. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo perché nuovo e privo di specificità, non essendo chiarito se la questione fosse stata già dedotta nel giudizio di merito. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, per difetto di attività difensiva della parte intimata; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di riscossione, la cartella di pagamento è validamente motivata anche se non riporta gli estremi o la data di notifica dell'atto presupposto, quando contenga indicazioni univoche idonee a individuare la pretesa e a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.
  • Il requisito della motivazione degli atti della riscossione va apprezzato in concreto: è sufficiente che il destinatario possa comprendere quale sia il tributo richiesto e quale atto o contestazione vi sia a monte, senza che sia necessaria una riproduzione formale completa dell'atto presupposto.
  • In cassazione, la censura che introduca per la prima volta una questione non specificamente dedotta nei gradi di merito è inammissibile se il ricorrente non indica con precisione dove e come la questione sia stata già prospettata.
  • Il disconoscimento di un credito d'imposta può essere legittimamente veicolato attraverso la procedura di liquidazione automatizzata della dichiarazione quando la questione rientri nell'ambito applicativo della disciplina richiamata e la doglianza non sia tempestivamente e specificamente coltivata nei gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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