Sentenza del 27/01/2023 n. 2586 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'iscrizione ipotecaria su un fabbricato e su un terreno per: nullità dell'atto per omissione dell'indicazione del responsabile del procedimento; difetto di motivazione dell'atto di iscrizione ipotecaria in relazione a interessi e aggi; nullità per omessa notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento), inclusa la mancata notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria e mancato contraddittorio preventivo. Contestazioni specifiche sulle relative raccomandate con avviso di ricevimento (mancata indicazione del consegnatario, firme illeggibili, assenza delle cartelle prodotte).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A.A. Rilevazioni principali: la Commissione tributaria territoriale e la Corte d'appello avevano correttamente ritenuto valide le notifiche eseguite dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del DPR n.602/1973 art.26; la prova del perfezionamento della notifica è fornita dall'avviso di ricevimento e non è richiesta la produzione della cartella di pagamento; la presunzione di conoscenza dell'atto (art.1335 c.c.) può essere superata solo dimostrando l'impossibilità, senza colpa, di prenderne cognizione; la mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento non costituisce nullità automatica se la legge non la prevede espressamente; la motivazione della sentenza di merito è ritenuta sufficiente e non apparente; molte doglianze in Cassazione sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza perché il ricorrente non ha trascritto gli avvisi di ricevimento e non ha riprodotto il contenuto delle cartelle impugnate, rendendo impossibile il vaglio di legittimità sulle questioni di notifica. Il ricorrente è condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento di somme per contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26
Consente la notifica delle cartelle di pagamento anche mediante invio diretto da parte del concessionario tramite raccomandata A/R; l'avviso di ricevimento prova il perfezionamento della notifica.
Presunzione di conoscenza dell'atto una volta che la corrispondenza è pervenuta all'indirizzo del destinatario; superabile solo con prova di impossibilità senza colpa di prenderne cognizione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61
art. 36 comma 2 n.4; art. 61
Norme del processo tributario richiamate dal ricorrente in relazione al requisito di motivazione delle decisioni di merito; la Corte ha invece ritenuto che il livello motivazionale richiesto sia stato rispettato e che il sindacato in cassazione sia limitato ai profili previsti dall'art.360 c.p.c.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5
art. 360 c.p.c. comma 1 nn. 3,4,5
Richiamato come parametro dei motivi di cassazione (violazione di norme di diritto, nullità per carenza assoluta di motivazione, omesso esame di fatto decisivo). La Corte ricorda il ristretto controllo sulla motivazione dopo la modifica normativa: non si sindaca la mera insufficienza motivazionale se sussiste la motivazione minima costituzionale; il vizio n.5 è utilizzabile solo per omesso esame di fatto decisivo dibattuto.
L. n. 890 del 1982, artt. 137-140
Norme sul servizio postale citate nei motivi relativi alla correttezza delle notifiche. La Corte osserva che le specifiche regole postali (e alcuni obblighi informativi) non si applicano retroattivamente alle notifiche antecedenti modifiche normative, e che il perfezionamento della notifica si verifica con la consegna del plico.
Ha disposto la successione per legge dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione nelle posizioni attive e passive di Equitalia; la Corte ricorda la successione in universum e che l'operatore processuale già costituito mantiene temporaneamente il ius postulandi.
Codice di procedura civile, art. 85
Principio della perpetuatio iuris postulatorii: il difensore che si è costituito mantiene il potere di rappresentare la parte anche dopo la successione dell'ente difeso, fino a sua sostituzione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Norma sul contributo unificato: la sentenza segnala l'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.
Decreti ministeriali e regolamenti postali (D.M. 9 aprile 2001 artt. 32 e 39; D.M. 1 ottobre 2008 artt. 20 e 26)
D.M. 9/4/2001 artt.32 e 39; D.M. 1/10/2008 artt.20 e 26
Richiamati per il principio che ai fini del perfezionamento della notifica è sufficiente la consegna del plico al domicilio con firma sul registro di consegna e sull'avviso di ricevimento; l'identificazione del consegnatario è preliminare a cura dell'ufficiale postale e supportata dall'efficacia probatoria dell'avviso di ricevimento.
Regola la prova; in tema di notifiche l'onere probatorio grava su chi deduce l'inesistenza o nullità della notifica.
Massime di principio
- La notifica della cartella esattoriale può essere validamente eseguita dal concessionario tramite raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi del DPR 602/1973 art.26; l'avviso di ricevimento costituisce prova del perfezionamento della notifica.
- Non è necessario che l'agente della riscossione produca la copia della cartella di pagamento in corso di giudizio quando è prodotto l'avviso di ricevimento; la presunzione di conoscenza dell'atto opera salvo prova che il destinatario, senza sua colpa, era nell'impossibilità di prenderne cognizione.
- La consegna della raccomandata a un familiare convivente o a persona di famiglia che dichiari la convivenza determina la presunzione di conoscenza dell'atto; l'identificazione del consegnatario è attività dell'ufficiale postale e l'avviso di ricevimento ha efficacia probatoria.
- La mancata indicazione del responsabile del procedimento o la sua assenza di sottoscrizione non comportano automaticamente la nullità dell'atto, salvo che una norma espressa preveda tale nullità.
- In Cassazione è richiesto il requisito di autosufficienza: chi contesta la ritualità della notifica deve trascrivere negli atti i documenti rilevanti (avvisi di ricevimento, relative relata, contenuto degli atti notificati) per consentire alla Corte di valutare la doglianza senza acquisire atti esterni.
- L'esame di legittimità sulla motivazione è limitato: non si può impugnare la mera insufficienza logica della motivazione se la sentenza contiene la motivazione minima costituzionale; il vizio censurabile per omesso esame riguarda solo fatti decisivi e dibattuti.
- La successione dell'agente della riscossione all'Agenzia delle Entrate-Riscossione non invalida gli atti processuali già compiuti e non priva il difensore costituito del potere di rappresentare la controparte fino alla sua sostituzione.
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