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Sentenza

Sentenza del 27/01/2023 n. 20 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti avevano presentato una denuncia di variazione DOCFA (2015) chiedendo il declassamento del bene da Categoria A/1 Classe 3 Consistenza 7,5 vani a Categoria A/2 Classe 4 Consistenza 7 vani, per diversa distribuzione degli spazi interni e per il mancato possesso dei requisiti delle "abitazioni di lusso". L'Agenzia ha invece emesso avviso di accertamento confermando il classamento originario (A/1, cl.3), ritenendo che le modifiche siano state solo interne e che la categoria e la classe originarie non fossero mutate. I contribuenti hanno impugnato l'accertamento davanti alla CTP, che ha respinto il ricorso; i contribuenti hanno quindi proposto appello contro la sentenza della CTP.

La decisione

La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello dei contribuenti, riformando integralmente la sentenza di primo grado e annullando l'avviso di accertamento catastale. La Corte ha ritenuto che il contribuente possa richiedere in qualsiasi momento una diversa classificazione anche tramite procedura DOCFA e che, valutando lo stato attuale dell'immobile (dopo circa 80 anni dall'originario classamento), l'unità non conserva più le caratteristiche che giustificavano l'inserimento in Categoria A/1. Pur riconoscendo che originariamente l'immobile poteva essere considerato "signorile", la Corte ha rilevato elementi di vetustà e carenze (infissi, pavimenti, impianti obsoleti, assenza di tecnologie moderne, parti comuni degradate) che ne riducono il livello qualitativo rispetto agli standard odierni. Pertanto ha disposto il ricalcolo in categoria A/2 come richiesto dai contribuenti e ha condannato l'Agenzia al rimborso delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio (euro 1.500 per grado più accessori).

Norme richiamate

  • art. 7, legge n. 212/2000

    Richiamata dai contribuenti in primo grado per profili di tutela; nel contesto la Corte conferma il diritto del contribuente ad avviare l'azione e ad ottenere motivazioni adeguate sugli atti catastali che incidono sulla sua posizione tributaria.

  • art. 61, DPR n. 1142/1949

    Norma di riferimento per l'inclusione nelle categorie e classi che richiede la valutazione delle caratteristiche dell'unità e il confronto con le unità tipo; la Corte la interpreta nel senso che la classificazione va basata sulle condizioni oggettive attuali e sulla sostanza, alla luce dei principi costituzionali.

  • art. 11, comma 1, D.L. 14.3.1988, n. 70

    Richiamato in relazione alla possibilità di escludere il sopralluogo quando le planimetrie e la documentazione siano ritenute sufficienti; la CTP aveva ritenuto non necessario il sopralluogo in base a questa norma e al complesso documentale.

  • art. 1, D.M. 19.4.1994, n. 701

    Stabilisce il termine di 12 mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva dopo DOCFA; la Corte sottolinea che tale termine è meramente ordinatorio e non perentorio, pertanto non impedisce la revisione e l'impugnazione.

  • art. 19, lett. f), D.Lgs. n. 546/1992

    Inserisce tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario le operazioni catastali; la Corte lo richiama per confermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie di classamento e rendita.

  • r.d. 13.4.1939, n. 652, art. 8

    Definisce la distinzione in categorie e classi 'a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche'; la Corte lo applica richiamando la necessità di valutare le condizioni oggettive attuali dell'immobile.

  • art. 38 del TUIR

    Citate dall'Agenzia come strumento per il mutamento di categoria basato su differenze reddituali triennali, ma la Corte osserva che esistono anche altre modalità di richiesta di variazione e che il contribuente può invocare la procedura DOCFA.

  • art. 3, comma 58, Legge n. 662/1996

    Riferita dall'Agenzia quale possibile causa di riclassificazione per interi fabbricati; la Corte segnala che tale strada non esclude la possibilità di istanze individuali tramite DOCFA e di giudizio in sede tributaria.

  • Circolare n. 5 del 14.3.1992 e Nota C1/1022/94 (Direzione Centrale del Catasto)

    Forniscono criteri per individuare le 'abitazioni di tipo signorile' (caratteristiche costruttive, finiture, impianti, zona di pregio); la Corte utilizza tali indicazioni come parametri di riferimento ma interpreta che la valutazione debba considerare l'evoluzione storica e lo stato attuale dell'immobile.

  • Nota Direzione Compartimentale prot. n. 11916/98

    Richiamata dall'Agenzia per sostenere che la denuncia di variazione non può normalmente cambiare categoria/classe salvo radicali trasformazioni; la Corte però segnala che la procedura DOCFA può essere utilizzata per chiedere la revisione e che la verifica sulla conservazione delle caratteristiche originali è essenziale.

Massime di principio

  • La procedura DOCFA può essere utilizzata in qualsiasi momento dal proprietario per chiedere la modifica del classamento catastale; la relativa contestazione è soggetta al sindacato del giudice tributario.
  • Il classamento catastale deve essere valutato sulla base delle condizioni oggettive attuali dell'immobile (capacità di produrre reddito e caratteristiche intrinseche/estrinseche), non solo in base alla qualificazione storica o originaria.
  • La nozione di 'abitazione signorile' va applicata guardando alla sostanza e agli standard correnti: ciò che era qualificante molti decenni fa può non esserlo più, salvo radicali ristrutturazioni che riportino il livello qualitativo a standard elevati.
  • La mera denuncia di variazione che attesti modifiche interne non comporta automaticamente un cambiamento di categoria/classe se non sono dimostrate modifiche sostanziali; tuttavia il contribuente può comunque chiedere il declassamento dimostrando lo stato attuale di vetustà o mancata corrispondenza agli originari requisiti.
  • Il raffronto con le unità tipo e con immobili similari è fondamentale, ma le parti devono fornire elementi probatori chiari sulle caratteristiche comparate; l'Amministrazione deve motivare adeguatamente quali elementi oggettivi giustificano il mantenimento della precedente classificazione.
  • I termini amministrativi (es. 12 mesi del DM 701/1994) hanno carattere ordinatorio e non precludono la possibilità di istanze successive o di impugnazione giudiziale.
  • La valutazione del classamento deve essere coerente con i principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva; il giudice deve operare una valutazione di merito sulla realtà fattuale e sull'adeguatezza comparativa.

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