Sentenza del 27/01/2023 n. 20 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti avevano presentato una denuncia di variazione DOCFA (2015) chiedendo il declassamento del bene da Categoria A/1 Classe 3 Consistenza 7,5 vani a Categoria A/2 Classe 4 Consistenza 7 vani, per diversa distribuzione degli spazi interni e per il mancato possesso dei requisiti delle "abitazioni di lusso". L'Agenzia ha invece emesso avviso di accertamento confermando il classamento originario (A/1, cl.3), ritenendo che le modifiche siano state solo interne e che la categoria e la classe originarie non fossero mutate. I contribuenti hanno impugnato l'accertamento davanti alla CTP, che ha respinto il ricorso; i contribuenti hanno quindi proposto appello contro la sentenza della CTP.
La decisione
La Corte d'appello tributaria ha accolto l'appello dei contribuenti, riformando integralmente la sentenza di primo grado e annullando l'avviso di accertamento catastale. La Corte ha ritenuto che il contribuente possa richiedere in qualsiasi momento una diversa classificazione anche tramite procedura DOCFA e che, valutando lo stato attuale dell'immobile (dopo circa 80 anni dall'originario classamento), l'unità non conserva più le caratteristiche che giustificavano l'inserimento in Categoria A/1. Pur riconoscendo che originariamente l'immobile poteva essere considerato "signorile", la Corte ha rilevato elementi di vetustà e carenze (infissi, pavimenti, impianti obsoleti, assenza di tecnologie moderne, parti comuni degradate) che ne riducono il livello qualitativo rispetto agli standard odierni. Pertanto ha disposto il ricalcolo in categoria A/2 come richiesto dai contribuenti e ha condannato l'Agenzia al rimborso delle spese processuali per entrambi i gradi di giudizio (euro 1.500 per grado più accessori).
Norme richiamate
Richiamata dai contribuenti in primo grado per profili di tutela; nel contesto la Corte conferma il diritto del contribuente ad avviare l'azione e ad ottenere motivazioni adeguate sugli atti catastali che incidono sulla sua posizione tributaria.
art. 61, DPR n. 1142/1949
Norma di riferimento per l'inclusione nelle categorie e classi che richiede la valutazione delle caratteristiche dell'unità e il confronto con le unità tipo; la Corte la interpreta nel senso che la classificazione va basata sulle condizioni oggettive attuali e sulla sostanza, alla luce dei principi costituzionali.
art. 11, comma 1, D.L. 14.3.1988, n. 70
Richiamato in relazione alla possibilità di escludere il sopralluogo quando le planimetrie e la documentazione siano ritenute sufficienti; la CTP aveva ritenuto non necessario il sopralluogo in base a questa norma e al complesso documentale.
art. 1, D.M. 19.4.1994, n. 701
Stabilisce il termine di 12 mesi per la determinazione della rendita catastale definitiva dopo DOCFA; la Corte sottolinea che tale termine è meramente ordinatorio e non perentorio, pertanto non impedisce la revisione e l'impugnazione.
art. 19, lett. f), D.Lgs. n. 546/1992
Inserisce tra gli atti impugnabili davanti al giudice tributario le operazioni catastali; la Corte lo richiama per confermare la giurisdizione del giudice tributario sulle controversie di classamento e rendita.
r.d. 13.4.1939, n. 652, art. 8
Definisce la distinzione in categorie e classi 'a seconda delle loro condizioni intrinseche ed estrinseche'; la Corte lo applica richiamando la necessità di valutare le condizioni oggettive attuali dell'immobile.
Citate dall'Agenzia come strumento per il mutamento di categoria basato su differenze reddituali triennali, ma la Corte osserva che esistono anche altre modalità di richiesta di variazione e che il contribuente può invocare la procedura DOCFA.
art. 3, comma 58, Legge n. 662/1996
Riferita dall'Agenzia quale possibile causa di riclassificazione per interi fabbricati; la Corte segnala che tale strada non esclude la possibilità di istanze individuali tramite DOCFA e di giudizio in sede tributaria.
Circolare n. 5 del 14.3.1992 e Nota C1/1022/94 (Direzione Centrale del Catasto)
Forniscono criteri per individuare le 'abitazioni di tipo signorile' (caratteristiche costruttive, finiture, impianti, zona di pregio); la Corte utilizza tali indicazioni come parametri di riferimento ma interpreta che la valutazione debba considerare l'evoluzione storica e lo stato attuale dell'immobile.
Nota Direzione Compartimentale prot. n. 11916/98
Richiamata dall'Agenzia per sostenere che la denuncia di variazione non può normalmente cambiare categoria/classe salvo radicali trasformazioni; la Corte però segnala che la procedura DOCFA può essere utilizzata per chiedere la revisione e che la verifica sulla conservazione delle caratteristiche originali è essenziale.
Massime di principio
- La procedura DOCFA può essere utilizzata in qualsiasi momento dal proprietario per chiedere la modifica del classamento catastale; la relativa contestazione è soggetta al sindacato del giudice tributario.
- Il classamento catastale deve essere valutato sulla base delle condizioni oggettive attuali dell'immobile (capacità di produrre reddito e caratteristiche intrinseche/estrinseche), non solo in base alla qualificazione storica o originaria.
- La nozione di 'abitazione signorile' va applicata guardando alla sostanza e agli standard correnti: ciò che era qualificante molti decenni fa può non esserlo più, salvo radicali ristrutturazioni che riportino il livello qualitativo a standard elevati.
- La mera denuncia di variazione che attesti modifiche interne non comporta automaticamente un cambiamento di categoria/classe se non sono dimostrate modifiche sostanziali; tuttavia il contribuente può comunque chiedere il declassamento dimostrando lo stato attuale di vetustà o mancata corrispondenza agli originari requisiti.
- Il raffronto con le unità tipo e con immobili similari è fondamentale, ma le parti devono fornire elementi probatori chiari sulle caratteristiche comparate; l'Amministrazione deve motivare adeguatamente quali elementi oggettivi giustificano il mantenimento della precedente classificazione.
- I termini amministrativi (es. 12 mesi del DM 701/1994) hanno carattere ordinatorio e non precludono la possibilità di istanze successive o di impugnazione giudiziale.
- La valutazione del classamento deve essere coerente con i principi costituzionali di uguaglianza e capacità contributiva; il giudice deve operare una valutazione di merito sulla realtà fattuale e sull'adeguatezza comparativa.
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